n. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2016 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per le Marche Nella persona del Giudice unico nella materia pensionistica Cons. Giuseppe De Rosa ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21796/PC del registro di Segreteria presentato il 17 aprile 2015 dal sig. De Benedictis Domenico, nato a Valle Castellana (TE) il 29 settembre 1949 e residente ad Ascoli Piceno (AP) in via delle Zinnie n. 19/B, nei confronti dell'INPS, per il riconoscimento di un piu' favorevole trattamento pensionistico;

Udito, nella pubblica udienza del 29 gennaio 2016, l'avvocato Italo Pierdominici, per l'INPS;

presente il ricorrente;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa. Fatto Con il ricorso all'esame, il ricorrente - ex dirigente di Trenitalia S.p.a. cessato dal servizio il 25 febbraio 2011 con diritto a trattamento pensionistico erogato dalla specifica gestione - censurava che nel prospetto di calcolo della propria pensione erroneamente l'Istituto previdenziale aveva: scorporato dall'ultimo stipendio percepito l'importo relativo alla soppressa voce retributiva "indennita' integrativa speciale" (nel prosieguo: i.i.s.), per poi applicare la maggiorazione del 18% ex art. 22 della legge n. 177 del 1976 sulla parte residua;

del pari, scorporato dall'"Assegno personale pensionabile - ex Premio di Esercizio" - o 14ª mensilita' - l'importo relativo alla soppressa voce retributiva "Superminimo individuale" (pari a euro 1.139,71), per poi applicare la maggiorazione del 18% ex art. 22 della legge n. 177 del 1976 sulla parte residua. Risultava dagli atti che: con raccomandata del 29 ottobre 2012 l'interessato domandava all'INPS di Teramo di rettificare il proprio trattamento pensionistico con la determinazione della base pensionabile mediante maggiorazione dell'intero Trattamento retributivo individuale ("TEI) ivi incluso l'importo equivalente a quello dell'ex voce "i.i.s." e dell'intero importo dell'"Assegno personale pensionabile - Ex premio di esercizio" comprensivo dell'ammontare relativo alla ex voce retributiva "superminimo individuale";

in mancanza di risposta alla predetta richiesta, l'interessato proponeva in data 4 giugno 2013 ricorso al Comitato amministratore del Fondo dipendenti delle Ferrovie dello Stato (asserito senza risposta e, pertanto, tacitamente rigettato). Nella sede giurisdizionale, in particolare, il pensionato sosteneva che: l'art. 22 della legge n. 177 del 1976 esprimeva un principio di tassativita' per quanto concernente l'incrementabilita' del 18% ai fini pensionistici degli emolumenti diversi dallo stipendio (rif.: "assegni e indennita'") percepiti dal personale ferroviario gia' iscritto al Fondo pensioni, ma "ovviamente" la norma salvaguardava l'integrale applicabilita' della maggiorazione del 18% allo stipendio o stipendio tabellare in godimento al momento della cessazione del servizio, rispetto al quale non poneva limitazione alcuna;

il "T.E.I.", del quale il ricorrente era in godimento alla data di cessazione del servizio, aveva natura sicuramente stipendiale e costituiva - al di la' della denominazione meramente formale - lo "stipendio tabellare" ovvero "stipendio" riguardato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976, ove si fosse considerato che lo stesso rappresentava il solo e unico corrispettivo sinallagmatico pertanto fondamentale ed esclusivo previsto dal C.C.N.L. di categoria per la prestazione dedotta nel rapporto di lavoro;

detta retribuzione fissa, continuativa, predeterminata, ordinaria e periodica integrava quindi gli estremi della fattispecie dello "stipendio" in senso stretto, di cui all'art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, come modificato da ultimo dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976;

lo stesso INPS, in sede di determinazione della base pensionabile, aveva considerato il "T.E.I." in godimento alla data di cessazione del servizio come l'"ultimo stipendio" come evidenziato nei prospetti allegati al ricorso stesso;

illegittimamente, dunque, l'Istituto aveva sottratto dallo "stipendio tabellare" (vale a dire il "T.E.I") l'importo mensile di euro 745,76 pari alla voce retributiva soppressa dell'ex "i.i.s." (del quale il ricorrente era in godimento prima dell'applicazione del CCNL dei dirigenti industriali del 30 ottobre 1998), per poi effettuare la rivalutazione del 18% sulla parte residua;

dall'avvenuto conglobamento dell'i.i.s. nello stipendio tabellare, di cui l'indennita' era divenuta parte integrante, sostanziale e inscindibile, non poteva che conseguire anche la relativa maggiorazione del 18% nell'ambito della base pensionabile;

da quanto esposto non poteva che derivare la perdita di qualsiasi rilevanza ed efficacia giuridica di norme pregresse in ordine alla preclusione della maggiorazione del 18% della i.i.s. (art. 15, legge n. 724 del 1994), in quanto fondate sul presupposto dell'autonomia di una voce retributiva cancellata dall'ordinamento e il cui importo era divenuto a tutti gli effetti parte integrante dello "stipendio";

tanto piu', si affermava, che Trenitalia aveva applicato le trattenute previdenziali sull'intero importo del "T.E.I." maggiorato del 18% comprensivo, dunque, della quota parte di esso afferente alla ex "i.i.s.";

con la domanda di ricorso, pertanto, non si chiedeva la maggiorazione del 18% dell'i.i.s., bensi' l'esatta determinazione dello stipendio tabellare ("T.E.I.") da assoggettare alle modalita' di computo previste dall'art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

la soluzione prospettata nel gravame risultava in linea con la plurima giurisprudenza della Corte dei conti (rif.: Sezione di controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, n. 2 del 24 marzo 2004;

Sezioni giurisdizionali Puglia, sentenza n. 454 del 2014;

Marche, sentenze n. 66 del 2012 e n. 380 del 2008;

Sezioni riunite Sicilia, sentenza n. 46 del 2010;

Liguria, sentenza n. 771 del 2007;

Emilia Romagna, sentenza n. 946 del 2007);

la predetta soluzione trovava ulteriore conferma nella "Nota a verbale" riportata in calce all'art. 63 del CCNL delle Attivita' ferroviarie del 16 aprile 2003, vigente al momento della cessazione del ricorrente e applicabile a tutto il personale con qualifica diversa da quella di dirigente di Trenitalia S.p.a., a mente della quale: "Le parti confermano che le voci retributive di cui al punto 1.1. e al p. 6 del presente articolo (n.d.r.: i cc.dd. "Minimi contrattuali" comprensivi dell'ex indennita' di contingenza ovvero dell'indennita' integrativa speciale ex legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni nonche' dell'E.D.R. di cui al Protocollo interconfederale del 31 luglio 1992) sono elemento dello "stipendio" ai sensi di quanto previsto dall'art. 220 del T.U. n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976 e successive modifiche e integrazioni;

tale contenuto dispositivo si affermava applicabile ai dirigenti per l'effetto dell'ellittico rinvio operato dall'art. 27 del CCNL dirigenti d'azienda;

le voci retributive precedentemente godute dal personale poi conglobate nello stipendio, tra cui l'i.i.s., avevano generato una eccedenza di retribuzione che le parti stipulanti avevano ritenuto di salvaguardare come "Assegno personale pensionabile" (A.P.P.) non riassorbibile denominato "Elemento retributivo individuale" (E.R.I.) (rif.. art. 63 del CCNL del 16 aprile 2003 e art. 28 del Contratto aziendale del Gruppo SF e Accordo di confluenza al CCNL delle attivita' Ferroviarie del 16 aprile 2003);

considerazioni analoghe a quelle svolte per l'ex "i.i.s." valevano per lo scomputo della somma corrispondente alla voce retributiva soppressa "Superminimo individuale" (anch'essa non piu' riportata nei cedolini stipendiali identicamente alla ex per effetto della modifica apportata dalle parti stipulanti alle clausole della contrattazione collettiva con decorrenza 1° gennaio 2005, la voce "Superminimo", che non concorreva alla determinazione dell' "Assegno pensionabile - ex premio di esercizio" ex accordo del 30 ottobre 1998 era stata soppressa e il relativo importo era stato conglobato in quello dello stipendio tabellare ("T.E.I.") il quale, come gia' il "Minimo contrattuale base", concorreva e - ora come "T.E.I." - continuava a concorrere alla determinazione di detto "Assegno pensionabile - ex premio di esercizio", con esso anzi identificandosi e coincidendo in tutto e per tutti i relativi effetti;

tale disposizione rimaneva immutata a seguito del rinnovo del C.C.N.L. dei dirigenti d'azienda del 25 novembre 2009, ex art. 3, comma 6, dello stesso C.C.N.L., vigente al momento della cessazione del servizio del ricorrente;

("Assegno personale pensionabile - ex premio di esercizio" o 14^ mensilita', pertanto, era pari al "T.E.I." maggiorato del 20% ex accordo del 30 ottobre 1998, a sua volta da incrementare del 18% ai sensi dell'art. 22 della legge n. 177 del 1976. Nel gravame si concludeva: per la dichiarazione del diritto alla determinazione della base pensionabile con maggiorazione del 18% ex art. 22 della legge n. 177 del 1976 dello stipendio tabellare ("T.E.I."), senza scorporo dell'importo afferente la soppressa "i.i.s.";

per la dichiarazione del diritto al computo dell' "Assegno personale pensionabile - ex premio di esercizio" o quattordicesima mensilita' (pari al "T.E.I." maggiorato del 20%), da maggiorarsi del 18% in base pensionabile ai sensi...

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