n. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2015 -

TRIBUNALE DI BOLZANO Prima Sezione Civile Nel procedimento R.G. n. 17000155-2006 pendente tra Serafin Zerzer, (codice fiscale n. ZRZSFN51S04E862U), con l'avv. Erwin Dilitz, attore e Adrian Tschenett, (codice fiscale n. TSCDRN76H071729K) con l'avv. Peter Tappeiner, convenuto, Provincia Autonoma di Bolzano, con l'avv. Renate von Guggenberg, convenuta, all'udienza del 29 settembre 2014 pronuncia la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 89, con la quale si solleva il quesito di legittimita' costituzionale delle norme rilevanti ai fini della decisione nel presente procedimento. 1. Fatti e svolgimento del processo 1.1. Nel presente procedimento l'attore Zerzer Serafin fa valere un diritto di riscatto sulle pp.ff. 153/2, 155, 156/2 e 204/2 in P.T. 1495/11 C.C. Glorenza, le quali con contratto del 18 ottobre 2005, rep. 21179 ruolo del Segretario Generale della Giunta Provinciale, sono state vendute dalla Provincia Autonoma di Bolzano (seconda convenuta) ad Adrian Tschenett (primo convenuto). 1.2. L'attore fonda la sua domanda di riscatto sul fatto che le particelle sono state cedute a Tschenett in violazione dei suoi diritti di prelazione ai sensi dell'art. 20-ter Legge Provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, risp. ai sensi dell'art. 8 legge n. 590/1965 e legge n. 817/1971. In mancanza di una specifica contestazione da parte delle altre parti in causa, risulta pacifico che l'attore, come espone, e' coltivatore diretto, ha coltivato le particelle continuativamente dal 1986, e' confinante, nell'ultimo biennio non ha alienato fondi rustici e che la sua proprieta' non supera il limite massimo stabilito dalla legge. 1.3. E' pacifico che la Provincia Autonoma di Bolzano, in applicazione dell'art. 20-ter della Legge Provinciale del 21 gennaio 1987, n. 2, nella versione di cui all'art. 1 della L.P. del 16 luglio 2002, n. 9, ha venduto gli immobili a Tschenett, il quale non possedeva alcun titolo di preferenza. 1.4. Tale norma recita: 20-ter. (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali) (1) I beni immobili trasferiti alla Provincia in forza del d.lgs. del 2 settembre 1997, n. 320 e d.lgs. del 21 dicembre 1998, n. 495, possono essere ceduti nel seguente ordine decrescente di preferenza: a) ai comuni, alle comunita' comprensoriali, ai consorzi di comuni o ad altri enti pubblici, a condizione che gli stessi destinino i beni al perseguimento dei propri fini istituzionali o comunque al perseguimento di finalita' di pubblico interesse;

qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 20, la cessione puo' avvenire a titolo gratuito;

  1. alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, o a persone che dimostrino di coltivare il fondo, in qualita' di coltivatore diretto, da prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, ovvero del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano ceduto fondi rustici;

    cessioni nel pubblico interesse non sono da considerare alienazioni ai sensi della presente lettera;

  2. alle persone o loro successori legali, che dimostrino che il bene era stato loro espropriato da parte dello Stato o dall'amministrazione statale;

  3. alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817. (2) La Giunta provinciale puo' illimitatamente vendere immobili sulla base del valore di stima a persone di cui al comma 1, lettere b) e d), se il valore stimato dall'ufficio estimo provinciale e' inferiore al limite fissato dall'articolo 16, comma 2, lettera a). (3) Le disposizioni di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 non trovano applicazione per i beni gia' destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, per impianti turistici o attrezzature collettive ovvero qualora gli stessi vengono dati in permuta dalla Giunta provinciale. (4) Per i beni immobili che la Giunta provinciale intende cedere sono formati degli elenchi distinti per comuni. Gli elenchi sono pubblicati per 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio sono ubicati i beni. Coloro che intendono far valere un titolo di preferenza, devono comunicarlo per iscritto, a pena di decadenza, alla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio entro 3 mesi dal termine della pubblicazione. (5) La delibera della Giunta Provinciale che dispone il trasferimento del bene a un comune o ad un altro,ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. 1.5. Si osserva gia' a questo punto che la presente causa va risolta ai sensi del testo di tale legge, indipendentemente dalla novella di cui si parlera' ancora in seguito, introdotta solo dopo la conclusione della vendita e dopo l'avvio della presente causa. 1.6. E' incontestato che gli immobili oggetto della causa, - si tratta di cosiddetti «ex beni dello Stato», ai sensi del d.lgs. n. 320/1997 e n. 495/1998, - ricadono nella norma sopra citata. 1.7. In applicazione del succitato comma 4 dell'art. 20-ter L.P. n. 2/1987 l'elenco dei beni immobili da alienare, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera del 26 luglio 2004, veniva pubblicato all'albo del Comune di Glorenza, nel quale sono ubicati, dal 26 agosto 2004 al 24 settembre 2004. 1.8. In data 19 aprile 2004 Adrian Tschenett, oltre ad un altro ulteriore interessato, presentava una proposta di acquisto, senza possedere titoli di preferenza, otteneva l'aggiudicazione, e, successivamente alla relativa delibera di autorizzazione da parte della Giunta Provinciale, con contratto del 18 ottobre 2005 acquisiva i beni immobili oggetto di causa. 1.9. Il 20 novembre 20051 un mese dopo circa, l'attore Zerzer presentava alla Provincia Autonoma di Balzano una domanda di acquisto riguardante le particelle di cui e' causa, indicando i suoi titoli di preferenza a norma dell'art. 20-ter, commi 1-b) e d). Con lettera del 26 gennaio 2006 la Provincia Autonoma di Bolzano comunicava che le particelle erano gia' state vendute e che il richiedente aveva presentato la sua domanda oltre il termine di decadenza di 3 mesi. Il 22 giugno 2006 l'attore notificava l'atto di citazione in oggetto. 1.10. L'attore Zerzer Serafin risiede nel Comune di Malles. Egli afferma di non aver avuto conoscenza della pubblicazione dell'elenco. Quest'ultima circostanza viene contestata da Tschenett, tuttavia egli non offre alcuna prova atta a sostenere la sua tesi, dal momento che le generiche informazioni tramite l'Unione Agricoltori e Coltivatori diretti sudtirolesi, non previste per legge, sono irrilevanti e tra l'altro non viene dimostrato che Zerzer sia socio dell'Unione Agricoltori e Coltivatori diretti. Poiche' non e' ragionevolmente possibile presumere che l'attore avesse conoscenza della pubblicazione, si puo' affermare che non l'avesse. 1.11. L'attore afferma l'incostituzionalita' 20-ter (comma 4) della legge provinciale nella misura in cui la comunicazione al titolari di un diritto di preferenza, dell'intenzione di vendere, e' prevista soltanto con la affissione dell'elenco all'albo del Comune nel quale si trovano gli immobili e non anche con notifica della proposta di vendita ev. anche del contratto preliminare con lettera raccomandata, come invece previsto in ambito statale dall'art. 8, legge n. 590/1965. Cio' costituisce una «grave violazione del principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione italiana», dal momento che un affittuario o confinante che non risieda nel comune, ove sono ubicati i beni immobili, non potrebbe venire a conoscenza dell'intenzione di vendere e non potrebbe pertanto far valere il suo diritto di prelazione. 1.12. L'attore e' inoltre dell'avviso che «il titolare di un titolo di preferenza in Provincia di Bolzano e' evidentemente trattato in maniera diversa rispetto a quanto avviene nelle altre Regioni d'Italia, motivo questo per cui, nella fattispecie, sussiste inevitabilmente una violazione del principio di uguaglianza, sia sotto l'aspetto sostanziale che formale». I convenuti ritengono invece tale norma in linea con la Costituzione, poiche' la Provincia Autonoma si e' avvalsa della sua «competenza legislativa primaria» ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di Autonomia, potendo derogare dagli ordinamenti statali nella misura in cui tutti i cittadini avrebbero pari trattamento, e trattandosi solo di disposizioni per lo svolgimento delle procedure per la cessione di immobili. 2. Sull'interpretazione dell'art. 20-ter Legge Provinciale n. 2/1987 e sua rilevanza: 2.1. Premessa Zerzer Stefan fa valere un diritto di riscatto sui suddetti beni immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia Autonoma di Bolzano in base ai d.lgs. n. 320/1997 e n. 495/1998. Con l'art. 1, Legge Provinciale 16 luglio 2002, n. 2, la Provincia Autonoma di Bolzano, con l'integrazione dell'art. 20-ter nella L.P. n. 2/1987, ha previsto le disposizioni per la cessione di cosiddetti ex immobili dello Stato a enti pubblici o privati, o a persone. Nell'art. 20-ter, comma 1, il legislatore provinciale prevede diverse categorie preferenziali e nell'art. 4...

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