n. 115 ORDINANZA 19 aprile - 20 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, nel procedimento vertente tra il Comune di Vallarsa e la Provincia autonoma di Trento e altri, con ordinanza del 28 luglio 2014, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento, nonche' l'atto di intervento del Comun general de Fascia;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi gli avvocati Damiano Florenzano per la Provincia autonoma di Trento e Giandomenico Falcon per il Comun general de Fascia. Ritenuto che, con ordinanza del 28 luglio 2014, il Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come successivamente modificata;

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere il ricorso in appello proposto dal Comune di Vallarsa avverso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 25 settembre 2013, n. 311, che ha respinto il ricorso - promosso dal medesimo Comune - per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1449 del 6 luglio 2012;

che, con l'atto da ultimo citato, ha trovato attuazione l'art. 8-bis della «legge provinciale n. 18/2011» (rectius: della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2011», inserito dall'art. 4 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento»), il quale obbligava i Comuni e le unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ad esercitare «mediante le comunita' di appartenenza» i compiti e le attivita' connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, con progressiva estensione, i compiti e le attivita' relativi al commercio;

che, secondo il rimettente, «presupposto della controversia», la quale investe in via immediata la deliberazione della Giunta di avvio delle gestioni associate obbligatoriamente affidate alle comunita' di appartenenza, sarebbe la costituzione stessa di tali comunita' ad opera della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 2006, in quanto, senza la costituzione di tale ente da parte della legge da ultimo citata, la determinazione impugnata «non avrebbe alcuna ragion d'essere»;

che, in particolare, il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 2006 (incluso, quindi, l'art. 19 che ha istituito il Comun general de Fascia in relazione ai Comuni in cui sono presenti minoranze ladine, mochene e cimbre), per contrasto con gli artt. 5, 114 e 128 Cost., in quanto tali disposizioni non prevederebbero la creazione di mere strutture operative dei Comuni, bensi' l'istituzione di un nuovo ente dotato di autonomia politica - le cosiddette comunita' di valle - alle quali sarebbero state conferite competenze in parte provinciali, in parte comunali o delle unioni di Comuni, e i cui organi rappresentativi sono la conferenza dei sindaci, con funzioni consultive, e l'assemblea della comunita', composta per due quinti da componenti designati dai Comuni e per i restanti tre quinti da componenti eletti direttamente dalla popolazione residente;

che il rimettente - richiamate le sentenze di questa Corte n. 876 del 1988 e n. 107 del 1976, con le quali sarebbero state dichiarate costituzionalmente illegittime leggi istitutive di «figure soggettive esponenziali di comunita' locali» diverse dagli enti elencati dall'art. 114 Cost., i cui organi erano eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini - ritiene che l'art. 114 Cost. sarebbe violato in quanto le disposizioni censurate prevederebbero «un'elezione diretta, tra l'altro della parte maggioritaria dell'Assemblea» da parte di un ente intermedio non previsto dalla Costituzione;

e che gli artt. 5 e 128 Cost. sarebbero lesi in quanto «l'attribuzione ai nuovi enti, come previsto sulla base di altre leggi provinciali, di compiti che si venivano a sovrapporre a quelli dei Comuni o si diversificavano da quelli della Provincia, finiva per realizzare la sottrazione di competenze agli enti territoriali di base»;

che, dunque, secondo il rimettente, le disposizioni evocate a parametro consentirebbero solo la creazione di strutture di raccordo funzionale dei Comuni, cosi' che possa restare inalterato l'assetto delle loro competenze, mentre tale assetto sarebbe irreparabilmente pregiudicato da un'elezione diretta della parte maggioritaria dell'assemblea delle comunita';

che, in secondo luogo, il giudice a quo assume che le...

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