n. 114 SENTENZA 17 aprile - 31 maggio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), e dell'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, promossi dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Sulmona con due ordinanze del 31 e dell'11 dicembre 2013 e dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste con due ordinanze del 19 agosto 2015 e del 28 marzo 2017, iscritte rispettivamente ai nn. 8, 9 e 195 del registro ordinanze 2016 e n. 110 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 e n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di Equitalia Centro spa, di Genagricola spa, di Equitalia Servizi di riscossione spa, dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, ente subentrato nei rapporti giuridici della societa' Equitalia servizi di riscossione spa, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 17 aprile 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi gli avvocati Simonetta Rottin per Genagricola spa, Marcello Cecchetti per l'Agenzia delle entrate - Riscossione, ente subentrato nei rapporti giuridici della societa' Equitalia servizi di riscossione spa, a sua volta incorporante Equitalia Centro spa, e per Equitalia servizi di riscossione spa, e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'11 dicembre 2013, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2016, emessa nel procedimento civile promosso da R. C. contro Equitalia Centro spa, il giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Sulmona ha sollevato questioni incidentali di legittimita' costituzionale dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337). Riferisce il giudice rimettente che l'attrice, opponente in un procedimento di riscossione coattiva nella forma del pignoramento presso terzi, ha dedotto «l'inesistenza di rapporti con il terzo pignorato, la prescrizione dei crediti attivati dall'agente per la riscossione, la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei contribuenti e vizi di notificazione del pignoramento». Preliminarmente il giudice rimettente ha rilevato d'ufficio che la notificazione dell'atto di pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 era avvenuta con modalita' del tutto difformi da quelle previste dalla legge, tanto da poter essere considerata come inesistente. Secondo il rimettente la notifica sarebbe inesistente per essersi Equitalia limitata a spedire al terzo una mera raccomandata con avviso di ricevimento. Ma - lamenta il giudice rimettente - da una parte l'inesistenza della notificazione del pignoramento non puo' essere fatta valere davanti alle commissioni tributarie, poiche' gli atti dell'esecuzione esulano dalla giurisdizione tributaria e non sono previsti nell'elenco degli atti impugnabili in detta sede. D'altra parte, l'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 limita le opposizioni regolate dagli artt. 615 e 617 del codice di procedura civile e a vizi ben specifici, tra cui non rientrerebbe l'inesistenza della notificazione del pignoramento. Vi sarebbe, pertanto, un difetto assoluto di giurisdizione con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Inoltre la disposizione censurata violerebbe anche la «riserva di legge prevista dall'art. 97 Cost. e 111 Cost.», e contrasterebbe altresi' sia con «gli artt. 3, 11, 117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non garantisce al debitore di crediti erariali un processo equo quanto meno in misura pari agli altri debitori»;

sia con l'art. 113 Cost. «atteso che si avrebbe una limitata impugnativa del cittadino per atti della pubblica amministrazione, sostanziantesi in forme di notificazione extra ordinem». La questione sarebbe rilevante - secondo il giudice rimettente - «poiche', stando all'attuale testo normativo, occorrerebbe operare una sospensione cautelare per i soli crediti parafiscali, mentre per quelli erariali si dovrebbe rigettare l'istanza argomentando un difetto assoluto di giurisdizione». 2.- Il medesimo giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Sulmona, con ordinanza del 31 dicembre 2013, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 2016, emessa nel procedimento civile promosso da S.D.D. contro Equitalia Centro spa, ha sollevato analoga questione incidentale di legittimita' costituzionale dello stesso art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973. Riferisce il giudice rimettente che l'attrice si opponeva al pignoramento presso terzi lamentando la sua eccessivita' perche' incideva sul suo minimo vitale e chiedeva in via cautelare la sospensione dell'esecuzione. In questo giudizio Equitalia Centro spa restava contumace. Preliminarmente il giudice rimettente rileva d'ufficio che Equitalia si era limitata a spedire al terzo una mera raccomandata con avviso di ricevimento. Ma - secondo il rimettente - la notificazione avvenuta con questa modalita' doveva essere considerata come inesistente. Quanto alle ragioni del dubbio di legittimita' costituzionale, il giudice rimettente svolge rilievi analoghi a quelli della precedente ordinanza dello stesso tribunale. 3.- In entrambi i giudizi incidentali promossi dal Tribunale ordinario di Sulmona si e' costituita Equitalia Centro spa con atti depositati il 23 febbraio 2016, domandando che le questioni di legittimita' costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque, nel merito, manifestamente infondate. Con atti depositati il 23 febbraio 2016, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo parimenti che le questioni di legittimita' costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate. Con memoria depositata il 27 marzo 2018, l'Agenzia delle entrate - Riscossione, succeduta a Equitalia Centro spa, ha sostenuto la manifesta inammissibilita' delle questioni e comunque la loro manifesta infondatezza. 4.- Con due distinte ordinanze di analogo contenuto del 19 agosto 2015 e del 28 marzo 2017, iscritte rispettivamente al n. 195 del registro ordinanze 2016 e al n. 110 del registro ordinanze 2017, il giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste in due procedimenti civili promossi dalla societa' Genagricola spa contro Equitalia nord spa e Azienda Servizi Integrati, terzo pignorato, e contro Equitalia nord spa e GSE spa - Gestore dei servizi energetici, terzo pignorato, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, «ove occorra», dell'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. Riferisce il giudice rimettente che, in entrambi i giudizi, la societa' Genagricola spa, esecutata opponente, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., avverso i pignoramenti presso terzi avviati, ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, da Equitalia Nord spa, per i crediti per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) rispettivamente per gli anni 2008 e 2009 non corrisposta al Comune di Cassano allo Ionio, avente ad oggetto i crediti vantati dall'opponente nei confronti dei terzi. In precedenza la stessa societa' Genagricola spa aveva impugnato sia gli avvisi di accertamento, sia le successive cartelle di pagamento, domandando e ottenendo la misura cautelare della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. A seguito dell'adozione di tali misure cautelari Equitalia nord spa sospendeva in autotutela - «sino a nuova comunicazione» - i pignoramenti e lo stesso Comune di Cassano allo Ionio invitava Equitalia a non dar corso all'esecuzione intrapresa. In entrambi i giudizi di opposizione all'esecuzione la societa' deduceva l'avvenuta violazione dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha introdotto in via generale la sospensione ex lege degli atti esecutivi esattoriali per la durata di 120 giorni. In violazione di tale disposizione Equitalia aveva avviato l'esecuzione prima che fossero decorsi 120 giorni dalla proposizione del ricorso, e pedissequa istanza cautelare, contro la cartella di pagamento, e comunque, prima che fosse intervenuta la decisione del giudice tributario su tale istanza cautelare. In entrambi i giudizi la societa' Genagricola sollevava, inoltre, eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 97, 111 e 113 della Costituzione. In accoglimento di tale eccezione il giudice adito riteneva non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale della censurata disposizione per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. L'art. 57 citato - prevedendo l'inammissibilita' delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni - gli...

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