n. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2014 -

TRIBUNALE DI GELA Sezione Civile Il Giudice sciogliendo la riserva assunta nel verbale di udienza del 3 dicembre 2014;

Letti gli atti del procedimento;

Premesso: che con citazione notificata il 21 aprile 2012 Campo Grazia adiva il Tribunale di Gela deducendo di essere creditore nei confronti di Antonuccio Antonio Dario della complessiva somma di euro 3.900,00 per canoni locatizi insoluti (trimestre 5 settembre 2011-5 dicembre 2011 = euro 1.300,00;

trimestre 5 dicembre 2011-5 marzo 2012 = euro 1.300,00;

trimestre 5 marzo 2012-5 giugno 2012 = euro 1.300,00), in virtu' di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 30 giugno 2011 (avente ad oggetto un immobile sito in Gela, Via Delle Dune, angolo Via dei Gelsi, in c.da Femmina Morta s.n.c.), con decorrenza 1° giugno 2011 - 1° giugno 2016 e previsione di un canone annuo di euro 5.200,00 da pagarsi in quattro rate trimestrali di euro 1.300,00 ciascuna, con scadenza 5 marzo, 5 giugno, 5 settembre e 5 dicembre di ogni anno;

l'attrice richiedeva, quindi, la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo per le somme dovute (anche a scadere) nonche', in subordine, l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio;

che con comparsa depositata il 22 maggio 2012 si costituiva Antonuccio Antonio Dario il quale, nel contestare l'avversa domanda, eccepiva, tra l'altro, la registrazione tardiva del contratto di locazione (avvenuta in data 8 marzo, 2012 di sua iniziativa), con conseguente applicabilita' dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011 e rideterminazione di durata e canone del negozio: «1) durata ex novo di altri quattro anni di locazione, a far data dalla registrazione, e dunque, nel nostro caso, a partire dall'8 marzo 2012;

2) e canone ridotto al triplo della rendita catastale dell'immobile, che, nel nostro caso si riduce da euro 5.200,00 annuo ad euro 2.134,26 annuo;

allega visura catastale del 26 luglio 2010»;

che con ordinanza del 26 maggio 2012 il giudice rigettava l'istanza di concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, cosi' motivando: «premesso che con atto del 30 giugno 2011 Campo Grazia aveva concesso in locazione ad Antonuccio Dario, a far data dal 1° giugno 2011 per la durata di anni 5, un immobile sito in Gela, per il canone annuo di euro 5.200,00, da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate di euro 1.300,00 presso il domicilio del locatore;

rilevato che il predetto negozio e' stato registrato (tardivamente) per la prima volta dal conduttore soltanto l'8 marzo 2012 ma con decorrenza (erronea) del 1° giugno 2012 (l'attore vi ha provveduto, a sua volta, l'8 maggio 2012);

rilevato che l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2011, 67) cosi' statuisce: "Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

  1. al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

  2. a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento del l'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti";

    rilevato, quindi, che a partire dall'8 marzo 2012 (data di registrazione del negozio effettuata dal conduttore, sia pure indicando la data erronea del 1° giugno 2012 quale inizio del rapporto) decorre la durata del contratto di locazione con canone annuale determinato nella misura del triplo della rendita catastale (euro 711,42 X 3 = euro 2.134,26);

    ritenuto, pertanto, che a partire dall'8 marzo 2012 il conduttore e' tenuto a versare all'attore soltanto il canone cosi' come sopra individuato, cosa in effetti avvenuta con il vaglia postale del 19 maggio 2012 per l'importo di euro 2.134,26, prodotto in atti, che rende allo stato insussistente alcuna morosita' (la registrazione tardiva ha comunque efficacia ex nunc: «Il contratto di locazione stipulato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, legge n. 311 del 2004 e' nullo se non registrato entro trenta giorni dalla stipula. Tuttavia, la registrazione tardiva del contratto sana la nullita' con efficacia ex nunc, con la conseguenza che solo dopo la registrazione puo' essere promossa l'azione di convalida dell'intimato sfratto e solo da tale momento decorre la durata del contratto ed il locatore ha diritto alla corresponsione del canone pattuito" (Trib. Bari 24 ottobre 2011, in DE JURE);

    ritenuto di conseguenza che l'opposizione e' fondata su prova scritta e che ricorrono, comunque, gravi motivi ostativi alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio;

    P. Q. M. Visti gli artt. 658, 663, 665, 667, 426 c.p.c., artt. 5 e 6 d.lgs. n. 28/2010;

    Rigetta l'istanza di emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.;

    Assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, computati a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;

    Dispone il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio e fissa per la discussione l'udienza del 30 gennaio 2013 ore 9,00 con termine all'attrice ed al convenuto, rispettivamente fino al 20 dicembre 2012 e fino al 22 gennaio 2013 per l'integrazione degli atti difensivi ex art. 426 c.p.c.»;

    che con memoria integrativa depositata il 20 dicembre 2012 l'attrice insisteva nella domanda di risoluzione contrattuale, mentre con la memoria integrativa del 22 gennaio 2013 il convenuto ribadiva l'applicabilita' dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011;

    che con sentenza n. 50 del 14 marzo 2014 la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23/2011;

    che sempre nelle more del procedimento il legislatore, con l'art. 5 comma 1-ter della legge n. 80/2014, cosi'...

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