n. 114 ORDINANZA 6 aprile - 20 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di C.L.G., con ordinanza del 12 maggio 2014, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza del 12 maggio 2014, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del quale l'esclusione del responsabile civile «e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato»;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita del processo nei confronti di una persona imputata dei reati di omicidio colposo plurimo, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, e di guida sotto l'influenza dell'alcool;

che all'udienza preliminare i difensori dei familiari delle vittime, costituitisi parti civili, avevano chiesto, con l'adesione del difensore dell'imputato, la citazione, quale responsabile civile, di una societa' di assicurazioni, la quale si era a sua volta costituita in giudizio, documentando l'avvenuta corresponsione di somme ai danneggiati, da essi accettate in acconto;

che l'imputato aveva indi richiesto il giudizio abbreviato, sicche' il Giudice dell'udienza preliminare, nel disporlo, aveva estromesso il responsabile civile in applicazione della norma censurata;

che, di seguito a cio', l'imputato aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.: eccezione che il Giudice aveva respinto, ritenendo che - a prescindere dai profili di tardivita' dedotti dalle parti civili - la questione fosse comunque manifestamente infondata;

che con sentenza dell'11 giugno 2013, il Giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, condannandolo alla pena ritenuta equa e al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidare in un separato giudizio, in conto del quale aveva assegnato una provvisionale: sentenza contro la quale avevano proposto appello l'imputato e alcune delle parti...

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