n. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2017 -

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE La Corte d'appello di Trieste, Prima sezione penale, riunita in Camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Igor Maria Rifiorati - Presidente dott.ssa Donatella Solinas - Consigliere dott.ssa Gloria Carlesso - Consigliere ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso con appello di C. M. J. F., nato a ....... (Colombia) il ......, attualmente detenuto per questa causa presso la Casa circondariale di Udine - assistito dall'avv. Guido Galletti del Foro di Treviso, difensore di fiducia avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Udine del 3 giugno 2016 che, visti gli artt. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p., ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed €

14.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;

ha dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ha disposto l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata;

ha disposto la confisca del denaro in sequestro e la confisca e distruzione dei rimanenti reperti in sequestro, ad eccezione della documentazione di cui ha ordinato l'acquisizione al fascicolo, e dei telefoni cellulari, di cui ha disposto la restituzione agli aventi diritto, se non gia' eseguita. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 giugno 2016 il G.U.P. presso il Tribunale di Udine ha dichiarato la penale responsabilita' dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 - commesso in Udine il 12 agosto 2015 - per aver acquistato circa 100 grammi di cocaina (esattamente 104,10 grammi lordi e non 150 come indicato nell'imputazione) quantita' da cui era possibile ricavare 375 dosi medie singole, occultata all'interno di tre condensatori per computer, contenuti all'interno di un pacco proveniente dall'Argentina e indirizzato a tale C. R. in Udine, sostanza che, per quantita', appariva destinata alla cessione a terzi e lo ha condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione ed €

14.000 multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e applicazione della diminuente per il rito;

ha disposto la confisca del denaro e dello stupefacente in sequestro e la restituzione dei telefoni cellulari. Il Giudice ha ritenuto che, pur risultando l'imputato assuntore di stupefacenti, la sostanza doveva essere stata in misura prevalente destinata alla cessione a terzi, in relazione sia al contesto in cui era stata recuperata (un pacco proveniente dall'Argentina intercettato a Francoforte e nascosto dentro tre condensatori di computer), alla quantita' dello stupefacente (97,407 grammi netti di sostanza con percentuale media di principio attivo pari al 57,6%) e al rinvenimento, nell'abitazione che l'imputato condivideva con la compagna, di €

3.700 in contanti, verosimilmente non riconducibili ai guadagni e risparmi della coppia. Il Giudice ha escluso la possibilita' di inquadrare il fatto nell'ipotesi di lieve entita' di cui all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, valutati la quantita' della sostanza, il notevole grado di purezza, il frazionamento della stessa, le particolari modalita' di spedizione, l'inserimento dell'imputato in traffici di stupefacenti di carattere sovranazionale e la commissione del reato mentre lo stesso si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad altro procedimento per analogo reato. Affermata la penale responsabilita', riconosciute le attenuanti generiche in considerazione del contegno processuale sostanzialmente ammissivo di responsabilita', applicata la diminuente per il rito, ha ritenuto congrua alla pena di anni quattro di reclusione ed €

14.000 di multa cosi' determinata: pena base anni otto di reclusione ed €

25.822 di multa, diminuita ad anni sei e 21.000 per le attenuanti generiche e ridotta infine per il rito;

ha disposto la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e la espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata, desumendo la sua pericolosita' sociale dalle modalita' di commissione del reato, dalla gravita' dello stesso, dalla pendenza di altro procedimento penale, dall'esistenza di contatti all'estero, dalla precarieta' delle condizioni economiche, elementi idonei a integrare il pericolo di reiterazione nel reato. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di fiducia dell'imputato e, pur non contestando la responsabilita' penale per il fatto descritto nell'imputazione, ne ha chiesto la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

a tal fine il difensore ha evidenziato che parte della sostanza era destinata a un uso personale del C. che, lungi dall'essere inserito in un contesto criminale internazionale, lo stesso si faceva recapitare la sostanza per soddisfare in parte i bisogni di altri secondo modalita' stabilite...

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