n. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2017 -

IL TRIBUNALE DI PALERMO prima Sezione civile Composto dai signori magistrati: dott.ssa Caterina Grimaldi Di Terresena Presidente, dott. Michele Ruvolo giudice, dott. Giulio Corsini giudice, dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nel corso del procedimento iscritto al n. 14161/2016 R.G., tra A. G., nato a - , rappresentato e difeso in virtu' di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio dagli avvocati Diego Vaiano, Francesco Leone e Simona Fell ricorrente, contro l'Assemblea regionale siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo resistente, e R. F., nato a - , rappresentato e difeso in virtu' di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'avv. Antonio Liberto resistente e con l'intervento del pubblico ministero interveniente necessario. Oggetto: controversia in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni regionali (art. 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150). Con ricorso del 25 luglio 2016, introduttivo del peculiare modulo processuale delineato dall'art. 22 del decreto legislativo n. 150/2011 in materia di controversie elettorali, G. A. ha invocato la declaratoria giudiziale di decadenza del resistente F. R. dall'ufficio di deputato dell'Assemblea regionale siciliana nonche', in via consequenziale, del diritto di subentrarvi in qualita' di primo dei non eletti. Piu' specificatamente, il ricorrente ha lamentato la mancata adozione da parte dell'organo legislativo siciliano di un provvedimento (cfr. a tal proposito, documento n. 6 della produzione documentale di parte ricorrente) che sanzionasse l'incompatibilita' di F. R. con la carica di deputato regionale in conseguenza della sentenza definitiva n. 12 del 14 gennaio 2016, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello della Regione Siciliana (cfr. documenti n. 1 e n. 2 del fascicolo del ricorrente), in virtu' della quale quest'ultimo, ritenuto responsabile di aver cagionato - nella qualita' di legale rappresentante di un ente strumentale operante nell'ambito della formazione professionale siciliana - un ingente danno all'amministrazione regionale, e' stato condannato al pagamento della somma pari ad €

3.722.374,00. A tal fine l'odierno ricorrente, tenuto conto che gli articoli 10-ter e 10-quater della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nulla prevedono in ordine all'incompatibilita' con l'ufficio di deputato regionale di colui il quale sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualita' di amministratore ovvero impiegato dell'amministrazione regionale e di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito, ha messo in dubbio la legittimita' costituzionale dell'evocato assetto normativo - sotto i profili dell'irragionevolezza e della disparita' di trattamento, in violazione degli articoli 3, 51 e 24 della Costituzione - nella misura in cui esso si discosterebbe ingiustificatamente non soltanto da quanto previsto in ambito nazionale dall'art. 3, § 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in relazione alle cause di incompatibilita' con l'ufficio di consigliere regionale, ma anche da quanto disposto dall'art. 10, § 5 della legge regionale 25 giugno 1986, n. 31, con riferimento alle cause di incompatibilita' con le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere nell'ambito della Regione Siciliana. Il resistente F. R. contestando analiticamente gli assunti postulati da parte ricorrente, ha eccepito l'infondatezza di tutte le domande nonche' della relativa questione di legittimita' costituzionale degli articoli 10-ter e 10-quater della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, sollevata dal sig. G. A., rimarcando che la lacuna normativa censurata da quest'ultimo, lungi dall'infliggere un insanabile vulnus al diritto di elettorato passivo ed al suo crisma di sostanziale eguaglianza su tutto il territorio nazionale, altro non rappresenterebbe che la scelta insindacabile del legislatore siciliano di non voler prevedere alcuna causa di incompatibilita' con la carica di deputato regionale per coloro i quali siano stati condannati in sede contabile per fatti compiuti nelle qualita' di amministratore ovvero l'impiegato dell'amministrazione regionale e di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbiano ancora estinto - come nel caso dell'odierno resistente F. R. - il relativo debito. In rappresentanza dell'Assemblea regionale siciliana si e' costituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo che, affermando l'impraticabilita' di applicazioni delle norme elettorali di tipo analogico-estensivo e contestando l'interesse ad agire del ricorrente (il quale...

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