n. 111 SENTENZA 20 aprile - 20 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;

delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso dalla Commissione tributaria regionale del Lazio nel procedimento vertente tra Marigliano Eugenia e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Roma 1 ed altro, con ordinanza del 10 novembre 2014, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto in fatto 1.- La Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza del 10 novembre 2014, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;

delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La Commissione tributaria regionale premette di essere chiamata a decidere l'appello proposto dall'usufruttuaria di un immobile oggetto di «prescrizioni di tutela indiretta», ai sensi dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), a salvaguardia e tutela della Basilica di S. Maria Maggiore, compresa tra i beni di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 1089 del 1939. Nel giudizio principale - espone il giudice a quo - la contribuente afferma che, dovendo far fronte a gravosi oneri di restauro e consolidamento per adempiere alle prescrizioni imposte dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, avrebbe diritto ad usufruire del medesimo trattamento fiscale agevolato accordato agli immobili di interesse culturale vincolati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, il cui reddito - ai fini IRPEF e ICI, rispettivamente in forza dell'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, e dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 - viene «determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato». Chiede, quindi, che l'amministrazione finanziaria sia condannata a restituire la parte delle imposte IRPEF e ICI pagate per gli anni 2007, 2008 e 2009, eccedente rispetto a quanto dovuto in applicazione delle disposizioni citate. La rimettente precisa ancora che, stante il chiaro tenore letterale delle norme censurate e la giurisprudenza formatasi sul punto, il trattamento fiscale previsto per gli immobili dichiarati di interesse culturale non potrebbe essere esteso in via ermeneutica all'edificio gravato da vincolo indiretto. Ritiene, nel contempo, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, nella parte in cui non estendono i benefici in essi previsti anche agli immobili soggetti a «prescrizioni di tutela indiretta» ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939. In punto di rilevanza, la Commissione tributaria regionale chiarisce che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme censurate comporterebbe...

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