n. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2014 -

TRIBUNALE DI MILANO Sezione Terza Civile Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Cesare de Sapia, Presidente rel.;

dott. Giuseppe Blumetti, giudice;

dott.ssa Maria Gabriella Mennuni, giudice, in relazione all'istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. nei confronti del giudice dott. Nicola Greco, depositata dalla sig.ra Scotti Luciana, con l'avv. Elena Brambilla, nel procedimento di opposizione R.G. 14280/13;

Ha emesso la seguente, Ordinanza 1) Il ricorso per ricusazione ex art. 52 c.p.c., depositato in data 3 dicembre 2013, e' fondato sul rilievo che il giudice sarebbe incompatibile per la trattazione del procedimento di opposizione, ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, avendo gia' trattato e deciso il relativo procedimento sommario, di cui all'art. 1, commi 48 e 49, legge citata. 2) A fondamento dell'istanza di ricusazione la ricorrente richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 387/99, in tema di procedimento ex art. 28, legge n. 300/70, nella quale viene espresso il fondamentale principio di imparzialita' del giudice, previsto per evitare che lo stesso giudice abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito;

la ricusante precisa, altresi', che tale principio e' stato riaffermato dalla Corte costituzionale nella decisione n. 460/05, riguardante la fase di opposizione fallimentare. 3) Il dott. Greco resiste all'istanza di ricusazione, con memoria del 3 gennaio 2014, richiamando le numerose pronunce di rigetto adottate dal Tribunale di Milano. 4) Cio' premesso, osserva il collegio che in relazione ad analoga questione il Tribunale, con le ordinanze in data 27 gennaio 2014 e 6 febbraio 2014, ha disposto la rimessione degli atti del processo alla Corte costituzionale, essendo «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, legge n. 92/12 che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione» (Ord. del 27 gennaio 2014). 5) Tale conclusione appare condivisibile, essendo la questione rilevante, considerato che nel caso di specie si afferma...

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