n. 110 SENTENZA 5 aprile - 20 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 37, commi 1 e 2, lettere a), c) e c)-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria con ricorsi notificati il 29-30 dicembre 2014, il 9-14 gennaio 2015 e il 12-13 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 7, il 15 ed il 21 gennaio 2015 e iscritti, rispettivamente, ai nn. 2, 4, 5 e 14 del registro ricorsi del 2015. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong e dell'Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria";

udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per la Regione Marche e per la Regione Puglia, Francesca Lalli per la Regione Abruzzo, Graziano Pungi' per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 29-30 dicembre 2014 e depositato il 7 gennaio 2015 (reg. ric. n. 2 del 2015), la Regione Abruzzo ha impugnato, tra l'altro, l'art. 37 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, denunciandone il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' con il principio di leale collaborazione. Parte ricorrente, preliminarmente, ritiene lesiva la scelta di qualificare di interesse strategico, priorita' a carattere nazionale e di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A), «i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse». Infatti, si realizzerebbe in tal modo un'attrazione, nell'ambito di una competenza statale esclusiva, della materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, l'attribuzione del carattere «di interesse strategico», secondo la Regione, risulterebbe assolutamente generica e carente della fissazione dei presupposti necessari ad individuarne specificamente l'ambito di applicazione. Le disposizioni denunciate avrebbero configurato una «chiamata in sussidiarieta'» in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», appunto riservata alla competenza legislativa concorrente, senza l'imprescindibile intesa con le Regioni territorialmente interessate. La Regione Abruzzo, sempre in premessa, ritiene, altresi', che non ricorrano, e comunque non siano indicati, i presupposti di necessita' e urgenza (art. 77, secondo comma, Cost.) che dovrebbero sostenere l'inserimento della disposizione impugnata in un decreto-legge. Tali presupposti sarebbero infatti richiamati dal Governo con formulazioni meramente apodittiche e, in ogni caso, non rispondenti ai criteri che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (e' citata la sentenza n. 220 del 2013), legittimerebbero il ricorso alla decretazione d'urgenza. Ancora, l'impugnato art. 37, comma 1, del decreto-legge in questione, non conterrebbe «misure di immediata applicazione», secondo quanto prescritto dall'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), evidenziandosi, anche sotto questa prospettiva, una violazione dell'art. 77 Cost. Tanto premesso, la Regione Abruzzo evidenzia, in primo luogo, che la materia disciplinata dall'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, rientrerebbe nell'ambito della legislazione concorrente;

da cio' conseguirebbe l'illegittimita' costituzionale della previsione, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. In secondo luogo, la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 118, primo comma, Cost. e con il principio di leale collaborazione, nella parte in cui, in materia appartenente alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, avrebbe attribuito d'imperio a tutte le infrastrutture in questione la qualifica di opere di interesse strategico, senza una previa intesa con le Regioni interessate. Inoltre, l'assoluta genericita' della norma censurata renderebbe impossibile individuare l'esatta tipologia delle infrastrutture da autorizzare, cosi' come il mancato coinvolgimento delle amministrazioni regionali non consentirebbe di valutare il grado di impatto, attuale e futuro, delle opere in questione sui territori interessati dalla loro realizzazione. La Regione Abruzzo sostiene che l'art. 37 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, anziche' aumentare la sicurezza di approvvigionamento di energia (come proclamato dalla stessa disposizione), avrebbe, quale unico effetto, quello di moltiplicare le infrastrutture in questione, senza consentire che, a monte, venga effettuata una doverosa valutazione - costituzionalmente di spettanza delle Regioni interessate - delle necessita' e delle priorita', come anche dell'impatto ambientale, sociale ed economico di ciascuna opera. Alla luce di tali considerazioni, la Regione ricorrente eccepisce la violazione del principio di leale collaborazione, il quale, per l'individuazione e la realizzazione delle opere in questione, imporrebbe il rispetto di una procedura articolata, a struttura necessariamente bilaterale, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative: una procedura comunque non superabile attraverso l'unilaterale decisione di una delle parti. Inoltre, l'avocazione in sussidiarieta' da parte dello Stato di competenze concernenti l'individuazione e la realizzazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione nazionale dell'energia sarebbe legittima, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost., solo se derivante da un giudizio positivo sulla proporzionalita' degli interventi stessi. Nel caso di specie, secondo la Regione ricorrente, il principio di proporzionalita' non sarebbe rispettato, limitandosi la disposizione censurata a qualificare come di «natura strategica» le infrastrutture indicate all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, senza prevedere alcuna forma di coordinamento con i territori interessati dalla realizzazione di dette infrastrutture (sono richiamate le sentenze n. 117 del 2013 e n. 165 del 2011 della Corte costituzionale). La Regione Abruzzo, a conforto della propria tesi, richiama la giurisprudenza costituzionale in base alla quale la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica l'illegittimita' di una norma contenente la drastica previsione del rilievo decisivo della volonta' di una sola delle parti. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, non sarebbe legittima, di per se', l'assunzione unilaterale di un provvedimento;

dovendosi, invece, prevedere procedure di reiterazione delle trattative, eventualmente anche con l'impiego di specifici strumenti di mediazione (in proposito parte ricorrente richiama la sentenza n. 239 del 2013). Al contrario, la disposizione ora impugnata non prevederebbe alcun sollecito nei confronti delle Regioni, ne' altre procedure di reiterazione delle trattative, prima di consentire l'avocazione delle competenze in favore dello Stato, ne' consentirebbe, infine, la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale (sono richiamate le sentenze n. 165 e n. 33 del 2011 della Corte costituzionale). 2.- Con ricorso, notificato il 9-14 gennaio 2015 e depositato il successivo 15 gennaio, la Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2015) ha impugnato, tra l'altro, l'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Secondo la Regione ricorrente, la disposizione censurata violerebbe, anzitutto, le competenze legislative della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio», nonche' le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost. Tale disposizione, infatti, dispone una modifica dell'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001, all'esito della quale risulterebbe necessario procedere all'acquisizione dell'intesa con la singola Regione interessata solo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle «infrastrutture lineari energetiche» di cui al comma 2 del citato art. 52-quinquies, e non anche per «i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero», per le «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti» e per le relative «opere connesse», come aggiunti al suddetto comma 2, dall'impugnato art. 37, comma 2, lettera a), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. Secondo la Regione ricorrente, il descritto risultato lesivo deriverebbe dalla...

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