n. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2019 -

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore Stefano Bonaccini, autorizzato con deliberazione della giunta regionale 7 gennaio 2019, n. 16 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (c.f. FLCGDM45C06L736E, n. fax 049-8776503, indirizzo PEC giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it) di Padova e dall'avv. Andrea Manzi (c.f. MNZNDR64T26I804V, n. fax 06-3211370, indirizzo PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) di Roma, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), d), f), n. 1, i) n. 1, h), o), p), numeri 1 e 2, comma 2, lettera a), comma 6, lettere a), b), c) e d), comma 7, lettere a) e b), comma 8, comma 9;

dell'art. 12, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), b), c), d), comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, lettera b), c), d), numeri 1 e 2, f), numeri 1, 2 e 5, g), numeri 1 e 2, h), numeri 1 e 2, h-bis), l), m), comma 3, lettera a), comma 4, comma 5, comma 6;

dell'art. 13, comma 1, lettera a), n. 2, lettera b), numeri 1 e 2, lettera c);

dell'art. 21, comma 1, lettera a);

dell'art. 21-bis, commi 1 e 2, decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata», come convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281;

per violazione degli articoli 2;

3;

5;

10;

11;

32;

34;

35;

97;

114;

117, primo, terzo, quarto e quinto comma;

118;

119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonche' dei principi costituzionali che da essi derivano, quale il principio di leale collaborazione. Fatto In data 4 ottobre 2018 veniva emanato il decreto-legge n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata». Il decreto e' stato poi convertito, in data 1° dicembre 2018, nella legge n. 132. La disciplina innova profondamente molteplici aspetti del diritto dell'immigrazione e dell'accoglienza, incidendo, ai fini che qui interessano, sotto i seguenti profili: soppressione della protezione per motivi umanitari (art. 1);

accoglienza di livello locale nel sistema SPRAR (art. 12);

iscrizione anagrafica (art. 13);

DASPO urbano (art. 21);

accordo locali per la prevenzione della criminalita' (art. 21-bis). Data la complessita' e la specificita' dei singoli temi, e la stretta connessione tra contenuti normativi e i profili di illegittimita' costituzionale, l'illustrazione delle disposizioni impugnate sara' fatta nella parte in diritto. E' tuttavia impossibile non rilevare e segnalare fin d'ora due indirizzi di fondo della normativa qui impugnata: da un lato l'obiettivo, perseguito nell'art. 1, di ridurre il numero dei migranti legittimamente soggiornanti, attraverso l'eliminazione della clausola generale di accoglienza a chi ne abbia titolo costituzionale o internazionale espressa dal permesso di soggiorno per motivi umanitari;

dall'altro l'obiettivo, perseguito dall'art. 13 e dall'art. 12, di ridurre al minimo possibile la relazione tra i migranti richiedenti asilo, il territorio nel quale essi si vengono a trovare e le comunita' in esso insediate. Questo secondo obiettivo e' perseguito in primo luogo all'art. 13, scindendo il legame giuridico tra la persona e il luogo espresso dalla residenza, sostituita da una mera domiciliazione di singoli atti concernenti la persona, in secondo luogo privando la stessa comunita' territoriale ove il richiedente asilo si trova del compito e della stessa possibilita' di intrattenere con i richiedenti asilo effettivi rapporti di accoglienza: sicche' il migrante, privato di riferimenti territoriali, si trova confinato nella non certo fitta rete dei Centri di prima accoglienza quale mera pratica in attesa di definizione. Ne risulta una sorta di deterritorializzazione della presenza dei migranti, che inevitabilmente si ripercuote sulle funzioni delle regioni e degli enti locali in diversi ambiti, quali l'assistenza sociale e sanitaria, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela del lavoro, l'organizzazione territoriale, l'ordinato svolgimento della vita cittadina. La Regione Emilia-Romagna ritiene che alcuni elementi del disegno cosi' perseguito attraverso le disposizioni indicate in epigrafe del decreto-legge n. 113 del 2018 contraddicano importanti indicazioni e prescrizioni della Costituzione, e per tale ragione, in quanto esse ridondino sull'esercizio delle sue funzioni, essa propone il presente ricorso, facendo valere i seguenti motivi di Diritto Sulla legittimazione della Regione, a tutela delle attribuzioni proprie, anche unitamente a quelle degli enti locali. Interesse al ricorso. La circostanza che molte disposizioni del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata» (convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132), e tra di esse talune delle disposizioni impugnate nel presente ricorso, siano ascrivibili a competenze statali esclusive, quali il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.), l'immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.), oltre che l'anagrafe (art. 117, secondo comma, lettera i, Cost.), e la sicurezza pubblica (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), suggerisce di premettere ai singoli motivi di censura una dimostrazione generale della legittimazione della Regione a ricorrere a codesta Corte, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, Cost., a tutela delle propria sfera di competenza e, con essa, delle attribuzioni degli enti locali incise delle norme qui contestate. a. La Regione agisce, anzitutto, per salvaguardare l'esercizio di proprie competenze residuali e concorrenti, tra cui quelle in materia di assistenza sociale, di formazione professionale (art. 117, quarto comma, Cost.), di tutela della salute, di tutela del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.). Con riferimento alle norme contenute nell'art. 1 del decreto-legge, che eliminano il permesso di soggiorno per motivi umanitari e privano i soggetti gia' titolari di tale status dei diritti sociali legati ad esso, la Regione ben e' consapevole, naturalmente, della competenza dello Stato a regolare l'immigrazione e l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonche', specificamente, la condizione giuridica dello straniero e il diritto di asilo. Ugualmente, con riguardo alle norme in materia di anagrafe (art. 13 del decreto-legge), la Regione ovviamente riconosce pienamente la competenza statale a disciplinare le iscrizioni anagrafiche. Tali competenze, infatti, sono puntualmente attribuite allo Stato-persona dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), ed i), e quindi certamente la fonte normativa chiamata a disciplinare tali materie e' la legge dello Stato. Ma e' proprio in forza di tali competenze esclusive dello Stato, che la legge regionale nella disciplina dei diversi settori materiali - quali la tutela della salute, la assistenza sociale, l'istruzione - si trova condizionata, in questi e negli altri ambiti di propria competenza, a rispettare e sviluppare le scelte contenute nella legislazione statale. La quale legislazione statale, contenuta principalmente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», che costituisce il compendio normativa sul quale principalmente interviene il decreto-legge, e' espressamente qualificata come normazione di principio per le regioni dall'art. 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale disposizione del testo unico sull'immigrazione, infatti, sancisce che «nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» e che «per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». In forza di tale clausola le disposizioni del decreto-legge immesse nel testo unico con la tecnica della novella partecipano della stessa qualificazione. Inoltre, proprio guardando alla vigente disciplina del fenomeno migratorio, codesta ecc.ma Corte ha osservato che «la stessa legge statale disciplina la materia dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri proprio prevedendo che una serie di attivita' pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest'ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le regioni, ed affida alcune competenze direttamente a queste ultime;

cio' secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente...

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