n. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

fax 06/96514000;

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, recante «Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensita' assistenziale», pubblicata sul BUR n. 139 del 12 dicembre 2017. La legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017, n. 53, recante «Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensita' assistenziale», presenta profili d'illegittimita' costituzionale, in relazione ai quali si formula il presente ricorso ex art. 127 Cost., rilevando quanto segue. La legge regionale in esame, al fine di semplificare e rendere agevole l'accesso di persone non autosufficienti alle strutture residenziali extraospedaliere e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari, istituisce un'unica tipologia di struttura non ospedaliera, denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti non autosufficienti, per i quali siano venute meno le potenzialita' di recupero delle funzioni residue e di aggravamento del danno. Tuttavia le legge in esame presenta i seguenti aspetti d'incostituzionalita'. 1) L'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6, classifica le prestazioni erogate dalla Residenza sanitaria assistenziale (RSA) secondo vari livelli di intensita' e tipologia di utenza, ponendo i relativi oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale senza tuttavia specificare le tariffe e le quote di compartecipazione per le varie prestazioni. Tale classificazione non e' conforme a quanto disposto in materia di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cm all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». In particolare la classificazione regionale contrasta con l'art. 30 di tale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l'«Assistenza socio sanitaria residenziale e...

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