n. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2016 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. n. 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Lazio (c.f. n. 80143490581,) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge Regione Lazio n. 17 del 22-12-2015 (pubblicata sul B.U.R n. 105 del 31/12/2015) - art. 9, comma 29, recante: «Ordinamento Finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali» (c.d. legge di stabilita' regionale 2016) (come da delibera del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 febbraio 2016). La legge regionale in esame, che detta norme relative all'Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali, e' illegittima da un punto di vista costituzionale, avendo statuito in materia di legislazione esclusiva statale, relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 29, per i motivi di seguito specificati: Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 29, l.r. Lazio n. 17/2015 del 22 dicembre 2015, per contrasto con l'art. 15 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l) Cost. La legge della Regione Lazio n. 17 del 22 dicembre 2015, n. 17 recante: «Ordinamento Finanziario e contabile dei comuni e delle comunita' comprensoriali» presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. In particolare, l'art. 9, comma 29 prevede che «Gli oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita', o con specifiche indennita', ai sensi dell'art. 15 comma 1, lettera k) del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile 1999, certificati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento dei costi della contrattazione collettiva, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999». La...

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