n. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2018 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA Il Giudice di pace nel procedimento RGNR n. 2367/2014, Rg.GdP 393/2015, premesso che si procede penalmente nei confronti di B. M. nato a ... il ... per i fatti di cui alla seguente imputazione: 1) del reato p. e p. dagli articoli 81 comma 1 e 594 C. P. perche', a seguito della medesima condotta illecita offendeva l'onore e il decoro di R. S. proferendo nei confronti del predetto le seguenti espressioni: in data 8 settembre 2014 «coprofago, parassita, cornuto, becco»;

in data 9 settembre 2014 «sei un coprofago, parassita e tutta la vita ti sara' un parassita»;

in data 13 ottobre 2014» sei un cacasotto, parassita, pidocchio, piattola»;

nonche' in data 21 ottobre 2014 sputandogli contro;

fatti commessi nelle date sopraindicate;

2) del reato p. e p. dall'art. 595 codice penale per avere offeso la reputazione di R. S., scrivendo l'espressione «parassita» a lui riferita nel corpo di una missiva inviata a mezzo fax all'avv. V. F.;

in Venezia in data 22 settembre 2014. che la fattispecie di reato di cui al procedimento in oggetto riguarda il reato di ingiurie ex art. 594 codice penale (oltre al reato di diffamazione ex art. 595 c.p.), che e' stato abrogato dall'art. 1, lettera c), del decreo legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma 3°;

Considerato che il giudice procedente dubita della legittimita' costituzionale delle norme che hanno abrogato il suddetto reato di ingiuria punito dall'art. 594 cp;

tanto premesso il giudice remittente osserva quanto segue. 1 - Inquadramento normativo. L'oggetto del giudizio riguarda il reato di ingiuria previsto e punito dall'art. 594 c.p.. Tale reato e' stato abrogato dell'art. lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma 3. Di tali norme abrogative il remittente dubita della legittimita' costituzionale. Il testo dell'art. 594 codice penale cosi' disponeva: «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone». Nel procedimento avanti al Giudice di Pace il suddetto reato era punito con la multa da euro 258,00 fino ad euro 2.582,00 ed era inserito nel Capo II, Titolo XII del Libro II del codice penale riguardante i delitti contro l'onore. L'onore costituisce uno dei beni fondamentali della persona umana riconosciuto tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, nei quali sono compresi il diritto alla vita, all'incolumita' fisica e alla liberta' personale. La stessa Corte costituzionale infatti lo annovera tra i beni e gli interessi inviolabili in quanto essenzialmente connessiicon la persona umana (Corte costituzionale n. 86/1972 e n. 38/1973). Si tratta quindi di un bene giuridico ascritto nel rango dei diritti essenziali, assoluti, personali, non patrimoniali, inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, originari e innati, ed e' estrinsecazione, nelle societa' democratiche, del fondamentale principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani che trova le sue profonde radici nel principio del rispetto per ogni persona, per ogni essere umano, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di...

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