n. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 2018 -

TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Terza Civile Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 ottobre 2017, premessa l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Giudice monocratico sollevata dai resistenti, atteso che la disciplina delle modalita' di voto degli italiani residenti all'estero, non puo' essere ritenuta afferente allo status proprio di elettore e considerato che di tale status i ricorrenti si affermano pienamente titolari, ne' ritengono che esso sia di per se' (in quanto status, appunto) violato dalle disposizioni contenute nella normativa in questione, la quale, invece, viene ritenuta pregiudizievole del suo effettivo esercizio del diritto conforme a Costituzione. Non trattandosi, quindi, di azione avente ad oggetto l'accertamento della esistenza o inesistenza delle prerogative discendenti dallo status di elettore, essa rimane sottratta al raggio applicativo dell'art. 50-bis, n. 1, c.p.c.;

Ritenuta peraltro la carenza di legittimazione attiva del ricorrente Antonio Guadagnini, cittadino italiano residente in Italia, al quale non si puo' pertanto riferire la disciplina sub iudice - quantomeno nell'unica prospettiva de iure condito cui sia chiamato a misurarsi ogni procedimento giurisdizionale;

Ritenuta la legittimazione attiva dell'altro ricorrente, Pier Michele Cellini, in quanto cittadino iscritto nei collegi elettorale degli italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.;

Preso atto che egli chiede, «nel merito: - dichiarare che tramite il c.d. «voto per corrispondenza» il diritto di voto dell'odierno ricorrente Dott. Pier Michele Cellini non puo' essere stato esercitato (nel passato) e non potra' nemmeno essere esercitato (anche nell'immediato futuro) in modo libero e diretto, con pieno e completo rispetto delle garanzie di segretezza e personalita' del voto, e comunque secondo i caratteri previsti e garantiti dalla Costituzione e dal Protocollo 1 C.E.D.U.;

- conseguentemente, ripristinare il diritto di voto dell'odierno ricorrente dott. Cellini secondo modalita' conformi alla legalita' costituzionale. A tal fine, in via cautelare: nel contraddittorio delle parti, previa rimessione alla Corte costituzionale delle sottoindicate questioni di costituzionalita' della vigente disciplina di voto degli italiani all'estero, voglia disporre sino alla pronuncia della Corte Costituzionale la temporanea sospensione in parte qua degli atti viziati dalla denunciata illegittimita', cioe' dei suddetti provvedimenti ministeriali con i quali e' stato dato l'avvio al complesso procedimento delle operazioni referendarie [indette per il 4 dicembre 2016, scil.];

ovvero voglia riservare l'adozione dei richiesti provvedimenti cautelari successivamente all'esito del giudizio di Costituzionalita' previamente promosso». In ogni caso, in via incidentale il ricorrente eccepisce «in relazione agli articoli 1, comma II, 3, 48, comma II, III e IV, della Costituzione della Repubblica italiana, la illegittimita' costituzionale degli articoli 127 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 («Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002 e dei seguenti provvedimenti normativi e amministrativi a partire dal Regolamento attuativo della stessa legge normato dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, n. 104 («Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero») per le parti in cui prevedono quale strumento per l'espressione della volonta' del cittadino italiano residente all'estero quello del c.d. «voto per corrispondenza»;

Ritenuta, sotto il profilo dell'interesse ad agire, l'ammissibilita' di un giudizio funzionale alla declaratoria di incostituzionalita' delle norme che regolano l'esercizio del personale diritto inviolabile, condividendosi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza - anche costituzionale - in merito alla sussistenza di un permanente interesse ad agire in materia elettorale in capo ad ogni cittadino elettore, che deduca anche solo sotto il profilo di dubbio o incertezza oggettiva circa l'esatta portata di diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte legale, una situazione di potenziale ingiusto pregiudizio non evitabile se non attraverso il richiesto accertamento giudiziale (a ben vedere, in via principale) della concreta volonta' della legge (cfr. Corte costituzionale n. 1/2014 e da ultimo Cassazione n. 8878/2014 e n. 12060/2013). In particolare, come rileva la recente giurisprudenza di legittimita' «in tal modo ci si allontana dall'archetipo delle azioni di mero accertamento per avvicinarsi a...

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