n. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2015 -

TRIBUNALE DI MESSINA Sezione feriale Cosi' composto: dott.ssa Giuseppa D'Uva, Presidente;

dott.ssa Viviana Cusolito, Giudice;

dott. Daniele Carlo Madia, Giudice rel. Riunito in camera di consiglio e sciogliendo la riserva assunta in data 27 agosto 2015 nel procedimento portante n. 4068/2015 R.G. tra Lo Monte Vincenzo, nato a Graniti (ME), l'8 settembre 1947, LMNVCN47P08E142W, elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva, via F. Crispi n. 131, presso lo studio dell'avv. Paolo Turiano che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente, e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, in persona del Prefetto pro tempore, c.f.: 80007950837, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Messina, presso i cui uffici distrettuali di Messina, via dei Mille is. 221 e' domiciliata ope legis;

Resistente, e con l'intervento del Pubblico Ministero;

Ha emesso la seguente ordinanza: letti gli atti e verbali di causa, sentite le parti ed il P.M. all'udienza del 27 agosto 2015 e sciogliendo la riserva assunta in pari data, osserva quanto segue. Con ricorso depositato in data 24 luglio 2015, Lo Monte Vincenzo impugnava dinanzi a questo Tribunale: a) il provvedimento del Prefetto di Messina con cui veniva comunicata al Presidente del Consiglio comunale di Graniti la sospensione di diritto dalla carica pubblica di consigliere comunale del predetto ricorrente, ai sensi del primo comma lettera a) dell'art. 11 del decreto legislativo n. 235/2012;

  1. l'atto consequenziale del Consiglio Comunale di Graniti con cui era stata disposta la supplenza del Lo Monte con il primo dei non eletti della lista di cui quest'ultimo faceva parte. Parte ricorrente chiedeva, in via preliminare e cautelare, la sospensione dei provvedimenti sopra indicati e, nel merito, l'annullamento degli stessi. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente rilevava che la disposizione di cui all'art. 11 del decreto legisaltivo n. 235/2012 era affetta da palesi violazioni del dettato costituzionale in relazione agli articoli 2, 4 secondo comma, 25 secondo comma, 51 primo comma, e 97 secondo comma della Costituzione, in quanto consentiva la sospensione dalla carica in relazione a reati consumati prima della sua entrata in vigore. Rilevava, altresi', l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 citato per violazione dell'art. 76 Cost. (eccesso di delega), non essendo stata prevista nella legge delega (legge n. 6 novembre 2012 n. 190) alcuna ipotesi di sospensione per il caso di sentenze di condanna non definitive. Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, che chiedeva il rigetto del ricorso contestando le avverse difese e deducendo l'infondatezza di ciascuno dei profili di incostituzionalita' eccepiti. All'udienza del 27 agosto 2015 parte ricorrente insisteva nell'istanza di sospensione, il P.M. chiedeva il rigetto del ricorso e la causa veniva assunta in decisione. Va, innanzitutto, evidenziato che la cognizione della presente causa e' devoluta in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario, come e' prescritto dagli articoli 70 e segg. del decreto legislativo n. 267/2000 e 22 del decreto legislativo n. 150/2011. Va poi...

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