n. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Il Giudice, dott. Stefano Sernia, Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 27 novembre 2015, ha pronunziato la seguente Ordinanza. Si procede ad udienza preliminare nel procedimento nei confronti di R. G., in ordine al delitto di maltrattamenti ascrittogli (a seguito di imputazione coattiva disposta dal GIP in esito ad udienza tenuta ex art. 410 cpp su opposizione, proposta dal genitore esercente la potesta' genitoriale, avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.m.) in danno di D. F. M., figlio della propria convivente ed ad essa nato da una precedente relazione. Su richiesta dell'imputato, avanzata nell'udienza preliminare (giusta quanto previsto da sent. C. Cost. n. 77/1994) e' stato ammesso l'esame del minore nelle forme dell'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392 comma 1-bis cpp. Dopo diverse istanze della difesa della p.o. di rinviare o sospendere l'incidente probatorio, o di delegarlo al GIP del tribunale di Avellino, o di procedere il GIP del tribunale di Lecce ad assumerlo personalmente, ma sempre nel luogo di residenza del minore, allegando il reiterato esame del minore nelle sedi del giudizio civile, ed il conseguente stress, acuito dai problemi che gliene deriverebbero alla frequentazione ed al rendimento scolastico, risiedendo egli attualmente col padre in Avellino ed il viaggio sino a questo circondario comportando la perdita di uno-due giorni di scuola, questo GIP, con ordinanza ampiamente motivata resa in data 30 settembre 2015, aveva fissato per la data del 27 novembre 2015 l'udienza per l'espletamento dell'incidente probatorio davanti a se'. All'udienza del giorno 27 novembre 2015, fissata per l'assunzione della deposizione in incidente probatorio del minore D. F. M., questi non e' comparso;

la sua assenza e' stata preceduta da un fax, inviato dai Servizi Sociali del Comune di Avellino, citta' ove il minore risiede, preannunziante la richiesta del minore di non venire a Lecce e di essere escusso ad Avellino, per l'ansia che lo investe al pensiero di poter incontrare l'imputato. E' necessario ribadire che la questione e' stata ripetutamente ed insistentemente sottoposta dal difensore della p.o. a questo Giudice, e gia' risolta con l'ampio e motivato provvedimento, reso in data 30 settembre 2015 e notificato, tra gli altri, anche al difensore della p.o., con cui si e' fissata la data dell'odierno incidente probatorio, e con cui si e' ampiamente spiegato perche' non ricorressero presupposti (mancanza di qualsivoglia profilo di urgenza) per delegare il GIP del Tribunale di Avellino, ne' per un ascolto a domicilio (esistendo nel circondario le strutture idonee all'esame del minore);

con lo stesso provvedimento, si rappresentava come comunque, anche volendo assumere l'incidente nel circondario ove attualmente risiede il minore, cio' non avrebbe affatto escluso la possibilita' della presenza dell'imputato, che ha diritto a partecipare, all'assunzione di prove consistenti nell'ascolto di un testimone (espressamente ricordandosi come cio' sia previsto dall'art. 401 comma 3 cpp);

e si assumevano tutte le cautele necessarie ad evitare che potesse realizzarsi un contatto diretto tra imputato e p.o., stabilendo non solo orari diversi di arrivo per entrambi, ma anche il divieto per l'imputato di comparire prima di un certo orario, in modo da garantire al minore la possibilita' di raggiungere il locale destinato alla sua escussione protetta senza incrociare l'imputato, che veniva diffidato che eventuali violazioni delle disposizioni organizzative, in quanto impartite per ragioni di giustizia, avrebbero potuto integrare il reato di cui all'art. 650 cp;

e, a garanzia del contraddittorio, si era anche dato un termine alle stesse per la presentazione di domande scritte da sottoporre al vaglio del giudice perche' le sottoponesse al minore. Per migliore comprensione, si riporta qui parte del contenuto del suddetto provvedimento: «Occorre quindi, si diceva, procedere all'esame testimoniale del minore, oggi sedicenne;

la sua difesa insiste perche' l'esame venga svolto presso il luogo di residenza della p.o., allegando disagi e stress che il viaggio da Avellino a Lecce comporterebbe al minore;

ha infatti depositato note scritte di mano del minore, con le quali egli rappresenta il proprio disagio a venire a Lecce, ove non si sente tranquillo per il timore di incontrare l'imputato. L'art. 398 comma 5-bis cpp consente in effetti che l'incidente probatorio possa essere svolto anche fuori del tribunale, allorche' occorra assumere la deposizione di un minore;

ma l'esame a domicilio e' previsto solo laddove non esistano strutture specializzate di assistenza;

la lettera e la...

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