n. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2015 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria Il Giudice Unico delle Pensioni, Cons. Quirino Lorelli ha pronunciato la seguente ordinanza N. 27/2015 sul ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al n. 20392 del registro di segreteria, proposto da GENTILE Domenico, nato a Panettieri (CS), il 30 agosto 1924, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni C. Sciacca, Piero D'Amelio e Erika Chiodo, nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Greco e F. Muscari Tomaioli;

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria il 12 agosto 2014, recante la richiesta di corresponsione del trattamento pensionistico senza assoggettamento al contributo di solidarieta' e la restituzione di quanto trattenuto a tal titolo a far data dalla applicazione del contributo;

Visto il provvedimento presidenziale di assegnazione del giudizio;

Visti gli artt. 71 e segg. del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038;

Visti gli artt. 13 e 62 e segg. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Visto il D.L. 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la legge 21 luglio 2000 n. 205;

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale;

Uditi nell'udienza del 15 dicembre 2014 l'avvocato E. Chiodo per delega per il ricorrente e l'avv.to G. Greco per l'Inps;

F a t t o Con ricorso giurisdizionale depositato il 12/8/2014, il dr. Domenico Gentile, premesso di essere magistrato amministrativo a riposo, chiedeva a questa Corte dei conti, giudice delle pensioni, la corresponsione del proprio trattamento pensionistico senza assoggettamento al contributo di solidarieta' introdotto dall'art. 1, comma 486 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la restituzione di quanto trattenuto a tal titolo a far data dalla applicazione del contributo (gennaio 2014), previa remissione alla Corte costituzionale del giudizio per manifesta illegittimita' costituzionale della predetta norma, contrastante con gli artt. 2, 3 e 53 Cost. e del precedente comma 483 della medesima, concernente la rivalutazione automatica delle pensioni, per contrasto con gli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost., nonche' art. 117, primo comma, per violazione degli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della C.E.D.U. Precisa il ricorrente che la legge di stabilita' per il 2014 (L. n. 147/2013) avrebbe riproposto in senso peggiorativo il contributo c.d. di solidarieta' di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cosi' come ulteriormente modificato dall'articolo 24, comma 31-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013. Ritiene il ricorrente - riportando ampi passi della pronuncia predetta - che vi sia una sostanziale identita' delle due fattispecie normative e che il legislatore avrebbe cercato di superare attraverso un mero espediente lessicale posto che il contributo di solidarieta' di cui alla nuova norma costituirebbe una "vera e propria imposta". Rileva ancora il ricorrente che la decurtazione del trattamento pensionistico sarebbe stata imposta in via unilaterale ed autoritativa, che la doverosita' della prestazione sarebbe stabilita' con legge in assenza di un rapporto sinallagmatico e che esisterebbe un collegamento del contributo di solidarieta' con la spesa pubblica, posto che il relativo introito incrementerebbe le risorse apprestate dallo Stato a favore degli esodati senza diritto a pensione di cui alla c.d. legge Fornero. In tal ultimo senso rileva ancora il ricorrente che la indeterminatezza della formulazione letterale del comma 486 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 costituirebbe un ulteriore indizio della sua irrazionalita', posto che non sarebbe chiaro a cosa risulterebbero destinate le somme derivanti dai contributi di solidarieta'. In ogni caso ove la norma fosse finalizzata ad un riequilibrio tra pensioni liquidate col sistema contributivo e quelle liquidate col sistema retributivo, essa sarebbe comunque non applicabile a quelle categorie di personale che, come il ricorrente, sono state collocate a riposo all'eta' di 75 anni, quindi ben dopo l'eta' media di collocamento a riposo delle restanti categorie di lavoratori: infatti i soggetti collocati a riposo a 75 anni, cioe' ben dopo i restanti lavoratori, avrebbero gia' versato un monte contributivo ben superiore degli altri e, dunque, gia' ampiamente concorso a quei fini di solidarieta' sottesi alla norma. Rappresenta ancora il ricorrente che la norma di cui al citato comma 486 finisce con il colpire non qualunque reddito, bensi' solo i trattamenti pensionistici complessivi lordi, ma non i trattamenti economici di attivita' di altri lavoratori, finendo con il tradire il fine di solidarieta' che, al contrario, vi sarebbe sotteso ed immanente: infatti dalla applicazione del contributo deriverebbe una arbitraria diminuzione delle retribuzioni differite dei lavoratori in quiescenza, con irragionevole deroga ai principi fondamentali di eguaglianza a parita' di reddito, di universalita' dell'imposizione e di concorso agli oneri pubblici in proporzione alle rispettive capacita' retributiva. Rileva poi il ricorrente come anche le successive disposizioni di cui ai commi 487 e 590 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, renderebbero palese la incostituzionalita' della previsione, posto che, per un verso, quanto ai dipendenti delle Regioni e delle Province autonome la norma si applicherebbe solo quale disposizione di principio e, quindi, solo previa trasposizione della stessa nei rispettivi ordinamenti regionali e provinciali, finendo con il tradursi in una (ulteriore) causa di disparita' di trattamento tra categorie di lavoratori pubblici (quelli dipendenti dallo Stato o, comunque, disciplinati dalla legislazione statale e quelli regolati dalla legislazione regionale), con violazione degli artt. 3 e 53 Cost.;

sotto altro profilo anche il successivo comma 590 risulterebbe lesivo dell'art. 53, comma 1, Cost., laddove prevederebbe che, ai fini del raggiungimento del limite di 300.000,00 euro - oltre i quali il contributo di solidarieta' e' pari al 3%, secondo quanto previsto gia' dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, prorogato all'intero triennio 2014-2016 dal richiamato comma 590 - si debba tener conto anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali pero' non si applica il contributo nella misura del 3% ma quello molto maggiore del 18% stabilito dal precedente comma 486 della medesima disposizione. Inoltre la norma violerebbe anche il secondo comma della medesima disposizione costituzionale: mentre infatti il comma 486 colpisce i pensionati con un c.d. contributo di solidarieta' fortemente progressivo articolato in tre aliquote, che raggiungono il 18% del trattamento complessivo lordo per la parte eccedente approssimativamente i 190 mila euro, il comma 590 incide su tutti gli altri percettori di redditi, esclusi i pensionati, con un contributo di solidarieta', al pari del primo destinato a far fronte a spese pubbliche, che contempla la sola aliquota, fissa e quindi non progressiva, del 3% per giunta deducibile, sul reddito superiore a 300 mila euro. Al raggiungimento di questo ultimo importo concorrono anche i trattamenti pensionistici, ma i pensionati ;non sono tenuti a corrispondere il contributo di solidarieta', previsto dal comma 590, con la logica implicazione che nel caso in cui i loro redditi complessivi, compresi quelli pensionistici, dovessero superare i 300 mila euro, essi sarebbero tenuti a versare non il 3%, ma dovrebbero continuare a pagare il 18% di cui si e' sopra detto: con palese violazione, oltre che del primo, anche del secondo comma dell'art. 53 Cost., che vuole il sistema tributario ispirato al principio di progressivita' e non di regressivita'. Si e' costituito in giudizio l'INPS, depositando memoria in data 19/11/2014, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, posto che il ricorso introduttivo qualificherebbe espressamente come tributario il prelievo operato sui ratei pensionistici, in applicazione della succitata previsione legislativa della quale viene lamentata, in via primaria e principale, la incostituzionalita'. In questo senso, infatti, la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992. Anche ove volesse farsi riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non alla impostazione e qualificazione giuridica adottata nel ricorso introduttivo, difetterebbe, sempre a parere dell'ente previdenziale, la giurisdizione della Corte dei conti in favore di quella dell'A.G.O. e, precisamente, del giudice del lavoro. In punto di diritto secondo l'INPS l'assimilabilita' ad un tributo del contributo ,di solidarieta' sarebbe pero' possibile nei limiti in cui si ritenga di qualificare come tributo i contributi previdenziali, qualificazione pacifica in altri ordinamenti, ma contestata in Italia. Precisa al riguardo parte resistente che i contributi previdenziali non costituiscono una tassa od una imposta, sia perche' il versamento non e' posto a carico dei soli utenti del servizio, sia perche' non sono destinati genericamente alle casse dello Stato, ma finalizzati al mantenimento del sistema previdenziale-assistenziale (c.d. welfare). I contributi previdenziali avrebbero una finalita' specifica diretta al cofinanziamento del sistema previdenziale obbligatorio al cui sostentamento contribuirebbero insieme alla fiscalita' generale, a cui si associano, pur senza sostituirla: essi dunque risulterebbero legittimi e ad essi non potrebbero trovare applicazione i presupposti sanciti per i prelievi di tipo tributario. Sostiene quindi l'INPS che le somme trattenute ai pensionati, come nel caso di specie, vengono riversate...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT