n. 108 SENTENZA 22 marzo - 11 maggio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, nel procedimento vertente tra Gilupi srl ed altra e il Comune di Melendugno ed altri, con ordinanza del 22 luglio 2015, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di costituzione di Gilupi srl ed altra;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini, Oronzo Marco Calsolaro e Carlo Geronimo Cardia per la Gilupi srl ed altra. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 22 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti "sensibili" ivi indicati. 1.1.- Il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, che una societa', che gestiva una sala per la raccolta di scommesse nel Comune di Melendugno, aveva chiesto, a seguito di sfratto, di poter trasferire l'attivita' in altro locale ubicato nello stesso Comune, venendo a cio' autorizzata sia dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia dal Questore di Lecce. Con ordinanza del 30 settembre 2014, il Comune aveva, tuttavia, inibito l'esercizio dell'attivita' nel nuovo locale, essendo lo stesso ubicato - in contrasto con quanto previsto dalla norma regionale censurata - a meno di cinquecento metri da un istituto scolastico. Il provvedimento e' stato impugnato davanti al Tribunale rimettente dalla societa' interessata e dalla societa' concessionaria che le aveva affidato il diritto di gioco sportivo sulla cui base l'attivita' in questione era stata avviata. 1.2.- Ad avviso del giudice a quo, le censure mosse dalle societa' ricorrenti al provvedimento impugnato risulterebbero infondate. Non sarebbe condivisibile, anzitutto, la tesi sostenuta con il primo motivo di ricorso, secondo la quale la ricollocazione delle attivita' svolte in prossimita' di luoghi "sensibili" riguarderebbe la sola raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (d'ora in avanti: TULPS), ossia con le cosiddette slot machines. L'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013 stabilisce, infatti, al comma 1, che «L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti»;

aggiungendo, al comma 2, che «Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale piu' breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione e' concessa per cinque anni e puo' essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza». Sarebbe, quindi, evidente che la norma in questione include nel divieto tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito indicati dall'art. 110, comma 6, del TULPS, nonche' la raccolta di scommesse sportive. Egualmente infondato risulterebbe l'ulteriore assunto delle ricorrenti, per cui, alla luce del tenore letterale della disposizione («l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri»), l'esercizio posto entro i cinquecento metri dal luogo "sensibile" non sarebbe colpito dal divieto. La disposizione andrebbe intesa, infatti, nell'opposto senso della necessita' di una distanza minima di almeno cinquecento metri da detto luogo. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, inoltre, la circostanza che la societa' affidataria del diritto di gioco fosse stata autorizzata dal Questore di Lecce ad esercitare l'attivita' di raccolta di scommesse sin dal 24 agosto 2012, e dunque prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 43 del 2013, non renderebbe inapplicabile la disposizione censurata. Il richiesto trasferimento dell'attivita' presso altra sede avrebbe imposto, infatti, di riesaminare ex novo l'istanza di autorizzazione in rapporto ad uno dei requisiti fondanti, ossia l'idoneita' del locale. Insussistente risulterebbe, infine, il dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, essendo «l'iter logico-giuridico seguito dalla P.A. facilmente ricostruibile». 1.3.- Il Tribunale rimettente dubita, tuttavia, della legittimita' costituzionale, in parte qua, del citato art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013. La questione sarebbe rilevante proprio in ragione del fatto che la norma impugnata impedisce l'accoglimento del ricorso. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione dell'asserito contrasto della disposizione in esame con il principio fondamentale in materia di «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, espresso dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189. Nel quadro di un complesso di misure volte a promuovere un «piu' alto livello di tutela della salute», e che hanno portato ad estendere i livelli essenziali di assistenza alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione dalla cosiddetta ludopatia (art. 5, comma 2, del d.l. n. 158 del 2012), la citata disposizione statale ha, infatti, previsto la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS che risultino territorialmente prossimi a istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi. Tale ricollocazione deve essere, peraltro, pianificata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (e, a seguito della sua incorporazione, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute e previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Introducendo regole immediatamente operative in materia di distanze dai luoghi "sensibili", la norma regionale denunciata avrebbe eluso la pianificazione a livello centrale prevista dalla norma statale: pianificazione nel cui ambito - come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa - gli strumenti di contrasto della ludopatia dovrebbero trovare la loro disciplina di base, in coerenza con la natura delle esigenze da soddisfare, che sono le medesime sull'intero territorio nazionale. Nella materia della «tutela della salute», d'altronde, sarebbe riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi, ferma restando la facolta'...

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