n. 108 SENTENZA 13 maggio - 9 giugno 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, promosso dal Collegio arbitrale di Roma nel procedimento vertente tra la Seriana 2000 societa' cooperativa sociale Onlus e l'AUSL Roma E, con ordinanza del 16 giugno 2014, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 16 giugno 2014, il Collegio arbitrale costituito in Roma per la risoluzione della controversia tra la Seriana 2000 societa' cooperativa sociale Onlus (d'ora in avanti, «Seriana 2000») e l'AUSL Roma E, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, nonche' dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost. La questione e' sorta nel corso di un giudizio arbitrale relativo a due contratti d'appalto del 27 marzo 2007, con i quali l'AUSL Roma E ha affidato a Seriana 2000 l'espletamento dei servizi di assistenza ai disabili adulti, a integrazione del personale dipendente, necessari alla realizzazione di centri sperimentali di riabilitazione integrata a carattere semiresidenziale, a favore di utenti disabili e affetti da disabilita' stabilizzata a patologia complessa per soggetti residenti nel territorio della AUSL Roma E. Il giudizio arbitrale e' stato promosso da Seriana 2000, che si e' avvalsa della clausola compromissoria prevista dall'art. 37 del capitolato d'oneri per il lotto 1, a tenore del quale "La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della convenzione sara' demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante per ciascuna delle parti e da un rappresentante scelto di comune accordo". Con la domanda d'arbitrato del 13 maggio 2013, Seriana 2000 ha chiesto la condanna dell'AUSL Roma E al pagamento dell'importo di 1.105.634,95 euro, oltre a interessi, a titolo di "adeguamenti ISTAT" e di "rinnovi" del contratto collettivo nazionale di lavoro per le cooperative sociali. Il Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione, ha richiesto alla AUSL Roma E, ritenendolo "necessario", una motivata conferma dell'autorizzazione all'arbitrato, e il 18 marzo 2014 la stessa comunicava con una nota "di non ritenere di aderire all'arbitrato nell'ottica del contenimento dei costi derivante da tale tipologia di contenzioso". Con successiva memoria, presentata nel termine concesso dal Collegio, Seriana 2000 ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012. 1.1.- Il rimettente osserva che l'arbitrato in oggetto non rientra nella sfera di efficacia della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012, ricadendo invece nella disciplina del novellato art. 241, comma 1, giacche' e' stato «conferito» dopo l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, malgrado la clausola arbitrale sia stata pattuita anteriormente, atteso che gli arbitri sono stati nominati nel 2013 e che non e' intervenuta alcuna autorizzazione da parte della AUSL Roma E, ne' un'autorizzazione poteva ragionevolmente intervenire in precedenza, trattandosi di un requisito introdotto dalla stessa legge n. 190 del 2012. Ad avviso del rimettente, le norme appena richiamate determinano retroattivamente l'inefficacia della clausola d'arbitrato anteriore all'entrata in vigore della legge e riservano alla parte pubblica il potere di decidere in ordine all'azionabilita' della clausola arbitrale. Cio' solleverebbe dubbi di legittimita' costituzionale, dando origine a una questione la cui rilevanza deriva dalla sua pregiudizialita' rispetto alla definizione nel merito della lite, riguardando l'ammissibilita' dell'arbitrato, a causa del diniego frapposto dalla AUSL Roma E. In particolare, il rimettente dubita della legittimita' dell'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111, Cost., in quanto, consentendo di porre nel nulla una clausola compromissoria con effetti retroattivi, la norma disattende il principio della certezza e della stabilita' del diritto e dell'ordinamento giuridico, che impone di non introdurre disposizioni che operano retroattivamente su clausole contrattuali esistenti e su rapporti giuridici ancora in essere, ledendo principi e diritti di rango costituzionale, quali la liberta' di iniziativa economica e l'autonomia negoziale e di impresa, ai sensi dell'art. 41 Cost. Nel caso di specie neppure sussisterebbero ragioni che, nel bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale, giustificano la decisione del legislatore di privare retroattivamente di efficacia le clausole compromissorie. Le finalita' di prevenzione della corruzione, alle quali e' ispirata la legge in cui e' inserita la norma, non sembrano difatti idonee a giustificare il meccanismo autorizzatorio introdotto dal legislatore in via retroattiva, a meno di non volere attribuire, scorrettamente, un disvalore sociale a un istituto, quale...

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