n. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 settembre 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA Sezione 11 riunita con l'intervento dei sig.ri: Lanza Volpe Armando Calogero, presidente;

Savasta Pancrazio Maria, relatore;

Iarrera Michelina, giudice. Ha emesso la seguente ordinanza su ricorso n. 3654/2015 depositato il 16 ottobre 2015 avverso avviso di intimazione n. 0004953 Trib. Erariali 2013. Contro: Commissione tributaria provinciale di Messina. Proposto dal ricorrente: Calanna Grazia, CDA Rupila 29 98074 Naso ME. Difeso da: Sinagra Maria Tindara, Via U. Corica n. 36 98069 Sinagra ME. Ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge n. 87/1953. Fatto Con ricorso iscritto n. 3654/15, notificato il 16 ottobre 2015 e contestualmente depositato, la ricorrente, Calanna Grazia, rappresentata se difesa dall'avv. Maria Sinagra, ha impugnato l'intimazione di pagamento prot. n. 0004953 del 21 luglio 2015, con il quale, dopo un primo avviso notificato il 6 giugno 2013 al rag. Franco Micale, difensore della stessa nel contenzioso iscritto al R.G.R. 1143/13 instaurato presso questa Commissione Tributaria Provinciale, quest'ultirna - Ufficio Recupero Spese di Giustizia - le ha intimato il pagamento di €

1.500,00, per omesso versamento del contributo unificato e mancata indicazione del valore della lite relativo al predetto ricorso, oltre €

3.000,00, pari al 200% dell'importo dovuto e non versato, per complessivi €

4.508,75, comprensivi di spese di notifica. Il ricorso e' stato affidato alle censure che possono cosi' essere rappresentate: 1) nullita' dell'atto impugnato per carenza di elementi essenziali. Il provvedimento impugnato sarebbe nullo, in quanto privo dei seguenti elementi: a) mancata indicazione dell'Autorita' competente a ricevere il ricorso. b) mancata allegazione degli atti prodromici;

  1. «impossibilita' di poter impugnare l'invito al pagamento prot. n. 0001634», in quanto non direttamente conosciuto. 2) Violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 248 T.U.S.G., per non essere stato il provvedimento notificato entro trenta giorni dal deposito dell'atto. 3) Desumibilita' del valore della lite «dalla copia del diniego della definizione della lite pendente prot., n. 2012/141514/6». In ogni caso, avrebbe dovuto essere applicato il contributo per valore indeterminabile, pari a €

    120.00. 4) Mancanza dell'elemento soggettivo, in quanto la ricorrente e' venuta a conoscenza del mancato versamento del contributo soltanto con l'atto impugnato, preceduto dalla formale richiesta al rag. Franco Micale, verso il quale e' stata intrapresa azione per il riconoscimento della responsabilita' professionale. Costituitasi, l'Amministrazione ha concluso per l'infondatezza del ricorso. Con ordinanza n. 167/16 del 19 gennaio 2016, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato. All'udienza del 15 marzo 2016, la causa e' stata trattenuta in decisione. Diritto 1) La questione in punto di fatto. Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento reso da questa Commissione Tributaria Provinciale - Ufficio Recupero Spese di Giustizia - con il quale e' stato intimato il pagamento complessivi €

    4.508,75, comprensivi di spese di notifica , per mancato pagamento del contributo unificato relativo a un precedente ricorso anch'esso ivi introdotto. L'Ufficio ha riscontrato che, diversamente da quanto statuito dal comma 3-bis dell'art. 14 del T.U.S.G., nel ricorso non figurava l'indicazione del valore della lite, sicche', con atto del 14 gennaio 2013, ha richiesto alla ricorrente, presso il domicilio processuale eletto, la nota di iscrizione a ruolo, invitandola a indicare, tra l'altro, il predetto dato omesso. Come non smentito, tale ultima indicazione non e' stata dalla ricorrente rappresentata, sicche', in considerazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del T.U.S.G., con invito del 6 giugno 2013 prot. n. 1634, indirizzato sempre al predetto domicilio eletto, l'Ufficio le ha intimato il pagamento del contributo unificato massimo previsto, pari a €

    1.500,00 (piuttosto che €

    120,00, quale importo asseritamente dovuto), avvertendo, per altro, che l'omesso versamento avrebbe comportato, con separato provvedimento, l'applicazione delle sanzioni previste tra le quali, quella del 200% dell'importo dovuto, nell'ipotesi in cui la richiesta non fosse stata esitata entro il novantesimo giorno dall'intimazione. Non avendo provveduto nei predetti termini, l'Ufficio ha proceduto con l'intimazione di pagamento impugnata, notificata, questa volta, direttamente alla ricorrente e da questa ricevuta il 21 luglio 2015, con la quale, oltre a confermare la richiesta dell'importo massimo (€

    1.500,00) del contributo per omessa dichiarazione del valore, le e' stato ingiunto il pagamento di ulteriori €

    3.000,00, quale sanzione pari al 200% dell'importo dovuto, oltre spese di notifica. La ricorrente, tra le altre censure, con il ricorso in esame ha sostenuto la nullita' dell'atto avversato per l'impossibilita' di impugnare, in quanto non conosciuti per essere stati notificati presso il domicilio eletto, i provvedimenti a questo presupposti e, quindi, per lo stesso motivo, la carenza dell'elemento soggettivo necessario per procedere al recupero fiscale. In somma sintesi, la ricorrente, pur non essendo stata posta in condizione di conoscere «direttamente» l'importo del contributo unificato dovuto (che ben avrebbe potuto onorare, stante, per altro, l'esiguita' dello stesso), in quanto gli atti presupposti alla conclusiva intimazione impugnata sono stati notificati presso il domicilio da questa eletto per il ricorso tributario, e' stata chiamata a rispondere, in effetti, sia della piu' che decuplicazione del contributo dovuto, che della conseguente sanzione, pari al 200% di quest'ultimo, con un risultato pari 37,5 volte la somma ex lege prevista. 2) La questione in punto di diritto. Premette il Collegio che, per i motivi di seguito rappresentati, nessuna menda e' possibile attribuire all'Ufficio procedente. L'art. 14, comma 1, del T.U.S.G. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) cosi statuisce: la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. Il successivo comma 3-bis cosi' recita: nei processi tributari, il valore...

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