n. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2017 -

IL TRIBUNALE DI CATANIA Seconda sezione civile - Lavoro Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87) emessa nella causa civile iscritta al n. 7352/2011 R.G.L., avente ad oggetto: contratti a termine - Consorzio di bonifica regionale - conversione del rapporto ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001 e successive modifiche;

Promossa da Gandolfo Francesco, Maccarrone Domenico, Massimino Mario. Sileci Luigi Orazio, rappresentati e difesi dall'avv. C. Parisi, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. S. Romeo, in Catania, via Filocomo n. 69;

Ricorrenti;

Contro Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. A. Ravi'. elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Catania, via C. Ruggero n. 37;

Resistente;

Il giudice, dott, M. Fiorentino, letti gli atti, scaduto il termine per note concesso alle parti di giorni 60;

Esaminate le note tempestivamente depositate il 7 gennaio 2017;

Sciolta la riserva che precede, osserva quanto segue;

  1. Premessa. Con i riuniti ricorsi, le parti attrici, esponendo di avere prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Consorzio di Bonifica 9 di Catania, quali operai addetti alla manutenzione delle reti irrigue, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il 2000 e il 2010, hanno agito per l'accertamento della nullita' dei termini apposti nei predetti contratti ex art. 1 decreto legislativo n. 368/2001. della conseguente natura a tempo indeterminato dei rispettivi rapporti, nonche' per la condanna del convenuto consorzio alla reintegra di essi ricorrenti nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Hanno dedotto la genericita' delle causali giustificative dei termini apposte nei negozi (sempre uguali nel corso degli anni, al pari delle mansioni svolte), le quali difetterebbero del carattere della specificita', traducendosi in clausole di mero stile, per nulla rappresentative delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001. Si e' costituito tempestivamente il Consorzio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta decadenza dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010, per non avere i medesimi impugnato i contratti nel termine di scadenza ivi previsto, oltre che la prescrizione dei diritti invocati. Nel merito, ha rimarcato l'impossibilita' giuridica di convertire i rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, per le seguenti ragioni: 1) l'ordinamento regionale ha autorizzato i consorzi a stipulare solo contratti a tempo determinato (art. 3 legge 76/1995 e successive proroghe), stabilendo il divieto di assunzioni di personale non di ruolo (articoli 6 legge regionale n. 14/1958;

3 legge regionale n. 49/1981: 32 legge regionale n. 45/1995), per le quali e' richiesta la regola del pubblico concorso (art. 9 legge n. 14/1958);

non potrebbe, dunque, trovare applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368/2001;

2) le assunzioni a tempo indeterminato per i dipendenti degli enti della regione Sicilia presupporrebbero l'espletamento del pubblico concorso, nel caso di specie mancante, sicche' i relativi rapporti dovrebbero considerarsi nulli, alla stregua della giurisprudenza di legittimita' espressa con specifico riguardo ai contratti a termine non preceduti da pubblico concorso (Cassazione civile, Sezione lavoro n. 4117/2011): in tal senso deporrebbe anche l'art. 36 del decreto legislativo 165/2001;

3) i termini apposti nei contratti. cosi come le relative proroghe, sarebbero validamente apposti, sicche' risulterebbe infondata la dedotta censura di nullita'. All'udienza di discussione del 9 novembre 2016 le parti hanno trattato della questione di nullita' dei rapporti, in quanto non preceduti da alcuna pubblica selezione, e sono state invitate a discutere della questione di costituzionalita' relativa al comma 1-bis, dell'art. 1 legge regionale Sicilia 30 aprile 1991 n. 12, come introdotto dalla legge regionale Sicilia 19 agosto 1999, n. 18, nella parte in cui ha fatto venir meno per gli enti pubblici economici dipendenti o sottoposti al controllo della Regione Sicilia o degli enti locali le procedure pubbliche selettive previste dal primo comma dello stessa articolo. Dalla costituzionalita' o meno di tale norma, infatti, come si vedra' in punto di rilevanza, dipende l'esito dell'odierno giudizio. 2. Questioni preliminari. Prima di esporre i motivi di specifica rilevanza, appare necessario esaminare, innanzitutto, le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, posto che l'eventuale fondatezza di una di queste, precludendo a monte ogni possibilita' di ritenere accoglibile la domanda delle parti lavoratrici, per ragioni che prescindono dall'applicazione della norma sospettata di incostituzionalita', renderebbe priva di interesse la relativa questione (arg. Corte costituzionale n. 242/2011;

106/2013). 2.1. Eccezioni di decadenza e prescrizione. Il Consorzio, innanzitutto, ha sollevato la questione dell'inammissibilita' dei ricorsi, in quanto proposti in violazione del termine di decadenza introdotto, per l'impugnativa dei contratti a termine, dall'art. 32 legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro). Ha, inoltre, eccepito la prescrizione dei diritti azionati dalle parti ricorrenti, ritenendo estinta «ogni pretesa relativa al periodo antecedente ai 5 anni dalla data di notifica del ricorso». Tali eccezioni appaiono infondate. Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, basta rilevare che i riuniti ricorsi sono stati proposti in data 1° luglio 2011 e, dunque, ben prima che avessero effetto le disposizioni previste dall'art. 32 legge 183 cit. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha chiarito che il differimento al 31 dicembre 2011 dei termini di decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010, per come previsto dal comma 1-bis (introdotto dal decreto legge n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011), si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso (e, dunque, anche ai contratti a termine) e riguarda tutti gli ambiti di novita' di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 del 1966 (Cassazione, Sezioni unite civili 14 marzo 2016, n. 4913). Avendo i ricorrenti proposto domanda giudiziaria ancor prima che divenissero efficaci le nuove norme previste dall'art. 32 legge n. 183/2010, in materia di decadenza, la relativa eccezione formulata dalla parte convenuta si rivela priva di ragione. Parimenti, avendo ad oggetto il giudizio l'accertamento della nullita' dei termini apposti nei diversi contratti a tempo determinato stipulati tra il 2000 e il 2010, appare infondata l'eccezione di prescrizione. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1422 del Codice civile, l'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione dell'azione di ripetizione. Al riguardo, anche la giurisprudenza di legittimita' ha chiarito che «l'azione diretta a far valere la illegittimita' del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui e' consentita l'assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullita' parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex articoli 1418 e 1419, comma 2, codice civile di natura imprescrittibile» (Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 novembre 2010, n. 23057). Inoltre, anche ove si ritenesse di dovere applicare il termine di prescrizione ordinario (quello quinquennale, invocato dal consorzio, e' previsto limitatamente alla retribuzione, ex art. 2948, n. 4, codice civile, e peraltro con la decorrenza prevista da Corte costituzionale n. 63/1966), lo stesso risulterebbe utilmente interrotto dalla proposizione dei ricorsi, posto che le parti ricorrenti hanno documentato di avere stipulato contratti di lavoro anche in epoca successiva al 2000, e cio' in particolare nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, fino al 2010. Le eccezioni esaminate, pertanto, appaiono destituite di fondamento e, dunque, inidonee ad escludere la rilevanza della questione. 2.2. Eccezione di inapplicabilita' del decreto legislativo n. 368/2001 in forza dei divieti di assunzione, nonche' del divieto di conversione di cui all'art. 36, comma quinto, decreto legislativo n. 165/2001. Eccepisce la parte convenuta che l'ordinamento regionale ha autorizzato i consorzi a stipulare solo contratti a tempo determinato (art. 3 legge n. 76/1995 e successive proroghe), stabilendo divieto di assunzioni di personale non di ruolo (articoli 6 legge regionale n. 14/1958;

3 legge regionale n. 49/1981;

32 legge regionale n. 45/1995), sicche' non potrebbe trovare applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368/2001, con conseguente infondatezza della domanda attorea. Argomenta, inoltre, il consorzio, che la chiesta conversione sarebbe preclusa dal divieto previsto dall'art. 36, comma quinto, decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione ...». Tali argomenti non appaiono oggi sostenibili, alla luce della giurisprudenza di legittimita' sviluppatasi proprio avuto riguardo ai consorzi di bonifica, con particolare riguardo a quelli siciliani. In primo luogo, la Corte ha evidenziato che i divieti di assunzione previsti originariamente dal legislatore regionale siciliano risultano superati dalla legislazione successiva, avendo la legge regionale n. 76/1995 autorizzato i consorzi a ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, con conseguente applicabilita', anche ai fini della conversione, della disciplina...

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