n. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2016 -

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO per i Circondari dei Tribunali di Spoleto e Terni Il Magistrato di sorveglianza ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 26 aprile 2016, sentiti pubblico ministero e difesa, la seguente ordinanza. Letto il reclamo n. SIUS 2014/4650 presentato nell'interesse di C.E. nato a Napoli il ..., detenuto presso la Casa circondariale di Terni in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., con il quale la difesa dell'interessato chiede che lo stesso possa ricevere dai propri familiari libri e riviste a stampa mediante la corrispondenza o pacco postale o ricevendole all'esito del colloquio visivo in istituto penitenziario, previa disapplicazione della circolare 3701/2014 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che ripristina le disposizioni egualmente impeditive gia' emesse dall'amministrazione con circolare 8845/2011, giudicata a suo tempo illegittima e dunque disapplicata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto con provvedimento in data 18 dicembre 2012;

Osserva Il C. si duole dei divieti ancora impostigli dall'istituto penitenziario in ottemperanza a circolare DAP che ha previsto particolari limitazioni nella ricezione di libri e stampa dall'esterno ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Agli atti dell'Ufficio sono presenti circolari e note emesse in materia dal Dipartimento amministrazione penitenziaria e note della Casa circondariale di Terni in cui si espone come l'istituto si sia adeguato alle indicazioni del dipartimento. In particolare, puo' leggersi la circolare DAP in data 16 novembre 2011 n. 8845/2011 in cui, dopo un preambolo sulla fattispecie concreta che ha generato la necessita' di rivedere alcune limitazioni imposte ai detenuti in regime differenziato in senso restrittivo per esigenze di prevenzione, si dispone che: 1) siano eliminati dalle biblioteche degli istituti penitenziari libri contenenti tecniche di comunicazione criptata;

2) sia vietato l'acquisto di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) al di fuori dell'istituto penitenziario, compresi abbonamenti, da sottoscriversi direttamente da parte della Direzione o dell'impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai detenuti richiedenti, per impedire che terze persone vengano a conoscenza dell'istituto di assegnazione dei detenuti;

3) sia vietata la ricezione di libri e riviste da parte dei familiari, anche tramite pacco consegnato al colloquio o spedito per posta, cosi' come l'invio del predetto materiale ai familiari da parte del detenuto;

4) sia vietato l'accumulo di un numero eccessivo di testi, anche al fine di agevolare le operazioni di perquisizione ordinaria;

5) sia vietato lo scambio di libri e riviste tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita'. La circolare si conclude poi rammentando che tali disposizioni non incidono sulle «possibilita' offerte» ai detenuti dall'ordinamento penitenziario, poiche' «vengono cambiate le modalita' di acquisire libri e stampa ma rimane garantito il diritto all'informazione». E' agli atti inoltre nota della Direzione della Casa circondariale di Terni in cui si da' atto di aver assunto, a seguito dell'emanazione della detta circolare, ordine di servizio 965/2011, unitamente ad avviso alla popolazione detenuta con cui si precisavano alcune puntuali limitazioni, ad esempio in ordine al numero di libri che era possibile tenere presso di se' in cella. Sui divieti imposti al C., a causa di tale circolare ed attraverso gli ordini di servizio sopra richiamati, intervenne una prima pronuncia da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 18 dicembre 2012, che accoglieva il reclamo dell'interessato, disapplicava la circolare ministeriale in presenza di una regolamentazione amministrativa confliggente con l'art. 15 Cost., interpretava in senso costituzionalmente orientato il combinato disposto degli articoli 41-bis e 18-ter ord. pen. e riteneva ascritta alla sola A.G. la competenza a disporre limitazioni ed eventuale visto di controllo sui libri e le riviste spedite al detenuto o da questi trasmesse ai familiari, con conseguente caducazione dei divieti imposti dalla Direzione dell'istituto penitenziario. In seguito, tuttavia, e' intervenuta una nuova circolare DAP (pure leggibile in atti) dell'11 febbraio 2014, che ribadisce i contenuti della propria precedente, piu' volte citata, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione intervenuta il 23 settembre 2013 nei confronti di altro detenuto in regime differenziato, nella quale la Suprema Corte considera le limitazioni sin qui descritte in linea con le finalita' preventive del regime speciale di cui all'art. 41-bis, non risultandone menomati il diritto all'informazione ed allo studio. Per tale motivo l'amministrazione impone che si tornino ad applicare i divieti a tutti i detenuti in regime differenziato. Su tali basi fu disposto dalla Casa circondariale di Terni il ripristino delle limitazioni imposte dall'amministrazione anche nei confronti del C., per il quale pure era stato emesso provvedimento di accoglimento di reclamo in merito da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto. Si giunge cosi' all'odierna istanza del C., che trova attualmente spazio nell'ambito segnato dagli articoli 35-bis e 69 comma 6 lettera b) ord. pen., per come formulati con decreto-legge n. 146/2013 poi convertito in legge n. 10/2014, ed infatti i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che incidano in modo grave ed attuale su diritti soggettivi della persona detenuta sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile dinanzi al Tribunale di sorveglianza ed eventualmente per cassazione, avente carattere immediatamente vincolante per l'amministrazione intrinseco alle finalita' di tutela urgente che l'art. 69 ord. pen. persegue, anche in pendenza di impugnazione alle predette a.g.. Nel caso di specie l'interessato allega un pregiudizio grave e perdurante all'esercizio del proprio diritto di corrispondere ed informarsi, entrambi costituzionalmente tutelati ed ampiamente riconosciuti nell'ordinamento penitenziario, e deve percio' adoperarsi il procedimento previsto nel citato art. 35-bis ord. pen. Dato atto dell'istruttoria documentale che e' stato necessario effettuare, occorre aggiungere che all'odierna udienza sono state ascoltate le posizioni delle parti presenti in ordine alla questione di legittimita' costituzionale che si andra' a porre. In particolare il pubblico ministero ha chiesto che il Magistrato di sorveglianza promuova la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis nella misura in cui non consente la ricezione della stampa dall'esterno, individuando i parametri costituzionali attinti negli articoli 3, 15 e 21 Cost. La difesa ha parimenti richiesto il promovimento da parte dell'a.g. scrivente, insistendo sul conflitto esistente tra l'art. 41-bis ord. pen., nella parte in cui facoltizza l'amministrazione a disporre limitazioni nella corrispondenza e nella stampa, e la riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost., fornendo inoltre memorie in cui precisa il significato che ha avuto per l'interessato, finche' gli e' stato possibile, scambiarsi libri con i propri familiari, ed in particolare con il nipote avvocato, quale esercizio della gia' scarsa affettivita' consentitagli, rappresentando inoltre che l'acquisto di libri in istituto penitenziario incontra numerose difficolta' tra cui i limiti di spesa mensili impostigli. Occorre premettere alcune considerazioni necessarie a motivare innanzitutto in punto di rilevanza la rimessione alla Corte costituzionale. Per poter decidere in ordine all'odierno reclamo il Magistrato di sorveglianza deve infatti esaminare il quadro normativo di riferimento tenendo presente che la giurisprudenza ormai consolidatasi, di merito, ma piu' ancora di legittimita', ha adottato sulla questione che ci occupa una soluzione ermeneutica che, alla luce della sua costante reiterazione, puo' dirsi ormai assunta a «diritto vivente» e non appare quindi in alcun modo superabile da una difforme interpretazione, eventualmente costituzionalmente orientata, che questo magistrato di sorveglianza intendesse riproporre. La Suprema Corte si e' infatti pronunciata in materia piu' volte (cfr. sentenza 27 settembre 2013 n. 4204, sentenza 3 ottobre 2013 n. 9674, sentenza 23 settembre 2013 n. 46783, sentenza 14 febbraio 2014 n. 484) sino all'arresto piu' ampio e recente contenuto nella sentenza n. 1774 del 29 settembre 2014, massimata nei termini seguenti: «E' illegittima l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza disapplica la circolare ministeriale del DAP 16. novembre 2011, con cui si prevedono limitazioni relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti nei confronti del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., trattandosi di forme particolari di comunicazione che non rientrano nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen., ne' rinvenendosi nelle disposizioni della normativa secondaria in questione un'eccessiva ed ingiustificata limitazione del diritto di informazione e di studio». In motivazione la S.C. ritiene che le norme coinvolte nella decisione siano essenzialmente l'art. 18-ter ord. pen. e l'art. 41-bis ord. pen., la prima comportante la garanzia che limitazioni e controlli sulla corrispondenza e la stampa in arrivo ed in partenza da detenuti sia rilasciata all'a.g. e la seconda, che deve ritenersi prevalente secondo il criterio interpretativo della specialita', che sospende l'applicazione di talune regole del trattamento penitenziario e di istituti previsti nell'ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza nei confronti di detenuti e internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art...

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