n. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2015 -

TRIBUNALE DI VITERBO Il Giudice dell'Esecuzione Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel procedimento R.E. n. 1340/2014 promosso da Ricci Emanuela - creditrice procedente, contro Muscogiuri Elisa - debitrice;

Letti gli atti della procedura esecutiva di cui alla epigrafe - sciogliendo la riserva presa alla udienza del 4 febbraio 2015;

- rilevato che il credito di Ricci Emanuela nei confronti di Muscogiuri Elisa, ammonta in base al precetto ad €

2.044,72, sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Civita Castellana n. 68/12, n. 912/07 rg nr oltre le spese della procedura esecutiva;

- rilevato che il terzo pignorato: Postapubblicitaria di Spina Filippo Grazio e Nicolamme Laura in data 10 ottobre 2014, ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo di corrispondere alla debitrice uno stipendio mensile che "non supera €

450,00";

- alla udienza del 4 febbraio 2015 il creditore chiedeva l'assegnazione nel limite di legge di 1/5 dello stipendio;

- rilevato che deve applicarsi il regime di pignorabilita' degli stipendi ed altri emolumenti riguardanti il rapporto di lavoro;

- rilevato che in base all'art. 545 c.p.c. "Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito";

- ritenuto che si debba tenere conto dell'ulteriore limite imposto dall'art. 2 co. 2 e dall'art. 68 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 per cui, in caso di concorso tra cessioni volontarie e successivi pignoramenti, la pignorabilita' della quota residua e' soggetta al solo limite della meta' ivi stabilito, che non sempre e' idoneo a garantire un minimo vitale;

- ritenuto che da tali disposizioni si ricava che lo stipendio e' pignorabile fino ad 1/5, e che un quinto dello stipendio ammonta ad €

90,00 come dichiarato dal terzo (datore di lavoro), per cui resterebbero alla debitrice €

360,00 (€

450-90 per pignoramento = 360,00) per la sua sopravvivenza (non risultando agli atti che abbia altre fonti di sostentamento);

- rilevato che nel decreto-legge n. 16/2012 (cd. "decreto Semplificazioni") convertito in legge n. 44/2012 l'art. 3, comma 5, che ha aggiunto, nel D.P.R. n. 602/1973, in materia di pignoramento presso terzi disposto dall'agente della riscossione per i tributi dovuti allo Stato (in tema di pignoramenti Equitalia) l'art. 72-ter, recante il titolo "Limiti di pignorabilita'" , secondo il quale: "Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;

  1. in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro". "Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, c.p.c., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro";

    - rilevato che, la somma di €

    360,00 che resterebbe alla debitrice dedotto un quinto del suo stipendio, appare al di sotto del minimo indispensabile ad un essere umano che lavora per sostentarsi, tenuto conto anche del fatto che quello stesso essere umano, per produrre quel reddito deve comunque sostenere delle spese (per mangiare, vestirsi, recarsi sul luogo di lavoro etc.), per cui e' impensabile che senza un reddito minimo il lavoratore possa comunque prestare la sua opera;

    - rilevato che, nella ipotesi di pignoramento della pensione, la Corte Costituzionale con la nota sentenza 4 dicembre 2002, n. 506 in merito alla questione di legittimita' costituzionale sollevata relativamente all'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, afferma la pignorabilita' per ogni credito, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art, 545 c.p.c., solo di quella parte della pensione che non sia necessaria a garantire al pensionato i "mezzi adeguati alle sue esigenze di vita";

    - rilevato che in relazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT