n. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2015 -

TRIBUNALE DI LANUSEI ORDINANZA Il giudice dott. Nicola Caschili, nel procedimento penale iscritto al N.R.G 264/2014 a carico di Gen. Fabio Molteni e piu', imputati del reato di cui all'art. 437 commi 1 e 2 c.p., a scioglimento della riserva, Osserva 1. Con decreto dell'11.7.2014 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lanusei ha rinviato a giudizio i comandanti militari del Poligono Interforze Salto di Quirra e del suo distaccamento a mare di Capo S. Lorenzo, succedutisi nei rispettivi comandi dal marzo 2001 al 2012, imputando loro il reato previsto dall'art. 437, comuni 1 e 2, c.p.. Segnatamente, agli imputati e' contestato di avere omesso l'adozione di precauzioni e cautele nell'esercizio delle attivita' militari, tra cui anche la collocazione di segnali di pericolo di esposizione di uomini ed animali a sostanze tossiche e radioattive presenti nelle aree ad alta intensita' militare, cagionando cosi' un persistente e grave disastro ambientale con enorme pericolo chimico e radioattivo per la salute del personale civile e militare del Poligono, dei cittadini dei centri abitati circostanti, dei pastori insediati in quel territorio e dei loro animali da allevamento. Tra le persone offese indicate nel decreto di rinvio a giudizio, figurano lo Stato, la Regione Autonoma della Sardegna, le Province di Cagliari e d'Ogliastra nonche' i Comuni il cui territorio e' stato esposto alle sostanze contaminanti. Nel corso dell'udienza preliminare e nella prima udienza dibattimentale, si sono costituiti o hanno fatto richiesta di costituzione di parte civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Cagliari ed alcuni Comuni, nonche' numerose persone, tra cittadini, personale militare, allevatori e loro familiari, che hanno lamentato danni patrimoniali, alla salute, da esposizione a sostanze nocive e da perdita parentale. Tutti questi soggetti hanno altresi' chiesto la chiamata in causa quale responsabile civile dei danni asseritamente patiti lo Stato Italiano, il quale si e' costituito in persona del presidente del Consiglio dei ministri. Con istanza depositata all'udienza del 29.10.2014, la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto altresi' di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno ambientale, previa dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 311, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006, recante il Testo unico in materia ambientale, quale ente sul cui territorio si e' prodotto il danno descritto nel capo d'imputazione. In particolare, l'avvocatura della regione ha chiesto che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 311, comma 1, cit. nella parte in cui attribuisce esclusivamente al Ministero dell'ambiente e per esso allo Stato la legittimazione a chiedere il risarcimento del danno ambientale, lamentando la violazione degli articoli 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione. La difesa degli imputati si e' opposta alla istanza, depositando ampia ed articolata memoria con cui ha contestato la sussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare non si e' costituito parte civile per chiedere il risarcimento del danno ambientale. 2. Ad avviso dello scrivente, la questione posta dalla Regione Autonoma della Sardegna e' rilevante e non manifestamente infondata. La Regione Autonoma della Sardegna chiede il risarcimento del danno ambientale mediante costituzione di parte civile nel processo penale. Essa, pertanto, nel momento in cui ha scelto di praticare la tutela dei propri diritti ed interessi lesi nel processo penale, ha diritto, in presenza di tutti i presupposti di legge, di partecipare al processo mediante la costituzione di parte civile. Ne' tale diritto puo' essere limitato in ragione di valutazioni estranee alla verifica dei presupposti della legittimazione. La Suprema Corte di Cassazione in diverse occasioni ha affermato che l'ordinanza di esclusione della parte civile per ragioni estranee alla oggettiva valutazione dei requisiti per la costituzione costituisce provvedimento abnorme sempre impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. pen. III, n. 39321 del 9 luglio 2009). Pertanto, il giudice penale non puo' escludere una parte per mere ragioni di opportunita' processuale, ma e' tenuto a valutare i profili di ammissibilita' della domanda di costituzione di parte civile secondo i canoni propri della legittimazione ad agire. Ne', ancora, costituisce motivo di irrilevanza della questione il fatto che la Regione Autonoma della Sardegna sia stata ammessa a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale c.d. iure proprio, che costituisce domanda diversa rispetto a quella portante la richiesta di risarcimento del danno ambientale (cosi', Cass. Civ. n, 1087 del 3 febbraio 1998). L'ammissione alla costituzione di parte civile circoscrive i poteri processuali di prova e di legittimazione allo specifico danno leso di cui si chiede tutela. Pertanto, la sola ammissione relativa al danno iure proprio non consentirebbe alla Regione di partecipare al processo penale per chiedere il risarcimento del danno ambientale, la cui domanda dovrebbe essere rimessa ad una separata sede, con lesione del diritto alla scelta della strada processuale ritenuta dal danneggiato piu' opportuna. In considerazione di queste argomentazioni, poiche' la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno ambientale e' ostacolata dalla disposizione di legge contenuta nell'art. 311 comma 1 cit., la questione di legittimita' costituzionale risulta rilevante, in quanto per consentire alla Regione di esercitare il proprio diritto, occorre rimuovere la norma della cui legittimita' costituzionale si dubita. 3. A tal proposito, e sempre in punto di rilevanza della questione, l'art. 311 comma 1 cit. non stabilisce espressamente la legittimazione esclusiva dello Stato. Tuttavia, sin dalla sua entrata in vigore, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimita', ha inteso in tal senso la norma. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la norma attribuisce esclusivamente allo Stato e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati contro l'ambiente per ottenere il risarcimento del danno ambientale, inteso come interesse alla tutela dell'ambiente in se' considerato ovvero come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente (da ultimo, Cass., Sez. 4;

Sentenza n. 24619 del 27/05/2014;

Sez. 3, Sentenza n. 19437 del 17/01/2012;

Sez. 3, Sentenza n. 633 del 29/11/2011;

Sez. 3ª, 11.2.2010, n. 14828;

Sez. 3, Sentenza n. 41015 del 21/10/2010;

Sez. 3, Sentenza n. 36514 del 03/10/2006). Una diversa interpretazione della norma risulterebbe testualmente percorribile, come gia' osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 235 del 23 maggio 2009. Chiamata su ricorso in via principale a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 311, comma 1, la Corte, pur dichiarando inammissibile la domanda, ha avuto modo di affermare che la disposizione impugnata, pur non riconoscendo espressamente la legittimazione ad agire delle regioni, «neppure la esclude in modo esplicito». Insomma, una ipotetica lettura alternativa, che estendesse la legittimazione ad agire anche alle regioni, potrebbe essere percorribile. Tuttavia, si deve prendere atto che le pronunce della Suprema Corte di Cassazione, anche successive alla richiamata sentenza n. 235 del 2009 della Corte costituzionale, hanno ribadito l'esclusivita' dello Stato ad agire per il risarcimento del danno ambientale, conferendo alla norma cosi'...

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