n. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2018 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE prima sezione penale Composta da: M. Stefania Di Tornassi - Presidente;

Domenico Fiordalisi;

Gaetano Di Giuro;

Raffaello Magi;

Carlo Renoldi - Relatore;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da B. A. P., nato a Monza il ... avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Milano in data 6 marzo 2017;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona dei sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Milano per rispondere del delitto di cui agli articoli 110 e 648 del codice penale, A. B. aveva beneficiato della sospensione del processo con messa alla prova ai servizi minorili applicata, per un periodo pari a un anno, con ordinanza dello stesso giudice in data 17 ottobre 2011. Nel corso della misura, egli era stato sottoposto a un progetto elaborato dal servizio sociale minorile che prevedeva interventi di orientamento formativo e lavorativo, di sostegno per il conseguimento del patentino per il ciclomotore, per il mantenimento della frequenza di uno sport di squadra, per lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale, da individuarsi a carico dello stesso servizio sociale, nonche' colloqui di monitoraggio con l'assistente sociale e di sostegno psicologico dell'equipe penale. Dopo un iniziale periodo in cui B. aveva aderito al progetto educativo, egli aveva successivamente disatteso gli impegni assunti, interrompendo bruscamente i contatti con gli operatori psico-sociali e riallacciando strumentalmente i rapporti con i servizi soltanto in prossimita' dell'udienza finale. Per tale motivo, con sentenza in data 3 ottobre 2012 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i' minorenni di Milano aveva ritenuto che la messa alla prova si fosse conclusa con esito negativo e aveva condannato l'imputato alla pena di sette mesi e quattro giorni di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche ed applicata la diminuente della minore eta'. 1.1. Successivamente, B. era stato nuovamente tratto a giudizio davanti al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Milano per rispondere dei delitti di cui agli articoli 81, 609-octies, 609-bis e 609-ter del codice penale;

e con ordinanza in data 14 aprile 2014 era stato ammesso, una seconda volta, alla sospensione del procedimento con messa alla prova al Servizio sociale minorile per un periodo di un anno e sei mesi. Il progetto elaborato dal servizio sociale prevedeva il mantenimento della frequenza scolastica, con profitto e buon comportamento, colloqui di sostegno psicologico, con cadenza quantomeno quindicinale, finalizzati anche alla rielaborazione dei reati e dei sottesi stili di vita e relazionali con i pari;

lo svolgimento di attivita' socialmente utili inizialmente presso un oratorio e successivamente presso altri contesti al fine di incentivare «sentimenti di condivisione e di empatia», di attivita' di servizio alla persona, con l'inserimento, ove possibile, in gruppi rivolti alla presa in carico di minori coinvolti in reati di stampo sessuale, nonche' colloqui di verifica e di sostegno con l'assistente sociale, con il coinvolgimento dei familiari. La misura, anche in questo frangente, non era stata gestita in maniera adeguata, sicche' in sede di' relazione conclusiva, datata 16 settembre 2015, il servizio affidatario aveva sottolineato l'esito negativo del percorso di' messa alla prova. Su tali basi, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Milano aveva valutato sfavorevolmente l'andamento della misura, sottolineando come il giovane si fosse sottratto ad una presa in carico psicologica, avesse interrotto e ripreso i rapporti con gli operatori a proprio piacimento, si fosse mantenuto «emotivamente distante rispetto alle relazioni di aiuto a lui offerte», avesse autonomamente orientato la propria progettualita' lavorativa, dimostrando una «totale mancanza di interesse al contesto penale», non avesse svolto «alcuna significativa riflessione sulle condotte di reato», non palesando alcun «movimento trasformativo» sia sul piano comportamentale che attitudinale. In questa prospettiva, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i' minorenni di Milano, con sentenza in data 13 ottobre 2015, lo aveva condannato, con la riduzione per il rito prescelto e con la diminuente dell'art. 98 del codice penale ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. 1.3. Le due sentenze di condanna erano state, quindi, unificate dal provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano in data 23 agosto 2016, che aveva determinato la pena espianda in tre anni, un mese e quattro giorni di reclusione. 2. In data 6 ottobre 2016, A. P. B. aveva presentato, a mezzo del difensore avv. Luigi Marinelli, richiesta di' applicazione dell'art. 657-bis del codice di procedura penale in relazione al periodo, pari a complessivi due anni e sei mesi, nel quale il giovane era stato ammesso alla prova in relazione alle condanne unificate dal menzionato provvedimento di cumulo. In data 10 ottobre 2016, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano aveva rigettato la richiesta, sul presupposto della non applicabilita' al processo minorile dell'art. 657-bis del codice di procedura penale previsto per i soli imputati adulti, avuto riguardo alle sostanziali differenze, sia sul piano strutturale che funzionale, tra le due ipotesi di sospensione del processo con messa alla prova. 2.1. Per tale ragione, in data 12 ottobre 2016, A. P. B. aveva personalmente formulato un incidente di esecuzione volto ad ottenere il riconoscimento dello scomputo previsto dalla citata disposizione...

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