n. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2017 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI Il Giudice esecuzioni mobiliari nella persona del G.O.T. dott.ssa Sofia Nanni, a scioglimento della riserva che precede;

Ritenuta la propria competenza;

Visti gli atti contenuti nel fascicolo e le richieste avanzate dalle parti, in particolar modo la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa del debitore, osserva quanto segue. L'oggetto della procedura riguarda un pignoramento presso terzi (presso il datore di lavoro) da parte della Banca Coopcredito sc. Arl per un credito vantato di Euro 3.879,66 per rimborso compensi professionali oltre iva e cpa in forza della sentenza n. 61/13 emessa dal Tribunale di Chieti e nella quale il sig. Landolino Lorenzo, quale titolare della ditta individuale «Big Moda» corrente in Chieti, veniva condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea e liquidate in Euro 295,12 per spese ed Euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa come per legge. La difesa del debitore Avv. Gaetano Mimola ha proposto opposizione al pignoramento dello stipendio mensile di euro 538,00 netti percepito dal suo assistito, lavoratore dipendente, sollevando questione di legittimita' costituzionale in relazione agli articoli 3 e 36 Costituzione dell'art. 545 commi 3 e 4 c.p.c. (crediti impignorabili) laddove non prevede l'impignorabilita' assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue primarie esigenze di vita ed in relazione al diverso trattamento accordato al pensionato, il quale pur non prestando piu' attivita' lavorativa, riceve una tutela maggiore rispetto ad un lavoratore attivo. Nello specifico viene lamentato che l'art. 545 codice di procedura civile non prevede un limite minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore una retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa» ed idonea a fornirgli «i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita». Cio' crea dubbi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 545 codice di procedura civile in relazione all'art 36 Costituzione nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale, creandosi cosi' un grave pregiudizio a quei lavoratori che hanno gia' una bassa retribuzione appena sufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita, da ritenersi prevalenti rispetto all'interesse meramente economico dei...

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