n. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 2015 -

TRIBUNALE DI COMO Sezione II civile Il giudice del lavoro dott. Laura Tomasi, nella causa R.G.L. 825 /2014 tra Mario Garofalo e Italia Hospital S.P.A. (Avv. Albe'Giorgio, Gianduia Gabriele) Ricorrente e Direzione territoriale del lavoro di Como (Avvocatura Stato Milano) Resistente A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.1.2015, letti gli atti e documenti di causa, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 L. 87/1953 Con ricorso depositato il 13.8.2014, il dott. Mario Garofalo e Italia Hospital SPA hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., onde inibire l'inizio dell'esecuzione di due cartelle di pagamento (rispettivamente n. 097 2014 0078378778000 e n. 097 2014 0078378778001), dell'importo di euro 261.836,83 ciascuna, notificate da Equitalia il 14.7.2014. In punto di fatto, la parte opponente ha premesso che le cartelle sono state emesse per il pagamento - da parte del Garofalo quale obbligato principale e di Italia Hospital spa quale obbligata in solido - di sanzioni amministrative che trovano titolo nella sentenza C. App. Milano n. 778/2009. Detta pronuncia, in riforma della sentenza Trib. Como n. 64/2007, ha respinto le opposizioni presentate dagli interessati avverso le ordinanze ingiunzione n. 283/2006, 284/2006 e 273/2006 irrogate dalla Direzione Territoriale del Lavoro (di seguito: DTL) di Como per violazioni in materia di orario di lavoro dei dipendenti dell'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona. Gli opponenti hanno dato atto che la sentenza C. App. Milano n. 778/2009 era stata confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11574/2014 depositata il 23.5.2014. In punto di diritto, la parte opponente ha preliminarmente denunciato l'irregolarita' o nullita' dell'iscrizione a ruolo per carente indicazione, nelle cartelle, del riferimento alle norme violate e a quelle relative al trattamento sanzionatorio. Nel merito, essa ha allegato che le sanzioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. 273/2006, ammontanti a €

176.610,00, erano state calcolate in base all'art. 18 bis d.lgs. 66/2003 (nel testo introdotto dall'art. 1 d.lgs. 213/2004), dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 153/2014, depositata il 4.6.2014 e pubblicata in Gazz. Uff. l'11.6.2014. Ad avviso della parte opponente, poiche' ex art. 30 comma 3 l. 87/1953 "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", con il solo limite dei "rapporti esauriti" (Cass. n. 6626/1984), non potendo considerarsi "esaurito" il rapporto giuridico alla base delle sanzioni alla data della pronuncia della Corte costituzionale, la stessa spiegherebbe efficacia nel giudizio di opposizione, determinando l'illegittimita' delle sanzioni amministrative irrogate in base al citato art. 18 bis d.lgs. 66/2003 e, di conseguenza, l'irregolarita' o nullita' delle cartelle opposte nella parte relativa alla somma di €

176.610,00. EQUITALIA e' rimasta contumace. Si e' costituita in giudizio la DTL, evidenziando che il rapporto in causa doveva ritenersi esaurito e pertanto immune dagli effetti della declaratoria di' illegittimita' costituzionale dell'art. 18 bis e che in ogni caso detta declaratoria avrebbe comportato una mera modificazione del trattamento sanzionatorio, con riviviscenza delle sanzioni in precedenza previste dall'art. 9 RDL 692/1923, potenzialmente piu' afflittive di quelle in concreto irrogate. All'udienza del 13.11.2014, alla luce delle sentenze Menarini c. Italia (27.9.2011, ric. 43509/08) e Grande Stevens c. Italia (4.3.2014, ric. 18640/10), il giudice ha sottoposto alle parti la questione della natura "penale" ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (di seguito: CEDU) delle sanzioni di cui all'art. 18 bis d.lgs. 66/2003, nonche' della possibile illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 117 cost. e gli artt. 6 e 7 della CEDU, dell'art. 30 comma 4 1. 87/1953, nella parte in cui limita alle sentenze penali - nel senso inteso dall'ordinamento italiano - irrevocabili di condanna la cessazione dell'esecuzione in caso di declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma posta a base della condanna. Nelle note difensive presentate nel termine impartito, la parte opponente ha sostenuto la natura penale delle sanzioni previste dall'art. 18 bis cit., traendone in via principale la possibilita' e necessita' di applicazione diretta da parte del giudice dell'art. 30 comma 4 1. 87/1953. In via subordinata, la parte opponente ha chiesto al giudicante di' sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 comma 4 per violazione degli artt. 117 comma 1 Cost. e 7 CEDU (stante l'assenza di base legale della sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale per effetto della declaratoria di incostituzionalita') e/o per violazione degli artt. 3 e 25 comma 2 Cost. (per violazione del principio di uguaglianza attesa l'identita' di situazioni in caso di declaratoria di illegittimita' costituzionale di norma sanzionatoria penale e amministrativa, e per assenza, per effetto di detta declaratoria, di legge vigente preesistente al fatto commesso), nonche', in via ulteriormente subordinata, per violazione dell'art. 3 1. 689/1981 (stante l'inapplicabilita' alle sanzioni amministrative del principio di retroattivita' della lex mitior). Nelle proprie note difensive, la parte opposta ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie di causa l'art. 30 comma 4 1. 87/1953, in ragione della natura amministrativa e pecuniaria - e non limitativa della liberta' personale - delle sanzioni di cui all'art. 18 bis d.lgs. 66/2003 e della non rilevanza in specie della sentenza Grande Stevens c. Italia, relativa alla diversa questione del ne bis in idem. Cio' premesso in punto di svolgimento del processo, ritiene il giudicante rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost. (in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU), nonche' con l'art. 25 comma 2 e l'art. 3 cost. dell'art. 30 comma 4 1. 87/1953, nella parte in cui limita alle sentenze penali - nel senso inteso dall'ordinamento italiano - irrevocabili la cessazione dell'esecuzione e in caso di declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma posta a base della condanna. Quanto alla rilevanza della questione, si osserva anzitutto che la causa non puo' essere decisa sulla base delle sole eccezioni e deduzioni introdotte dalla parte opponente nel ricorso in opposizione (nullita'/irregolarita' del titolo esecutivo e mancato esaurimento del rapporto giuridico sotteso). Non pare infatti fondata l'eccezione di nullita' o irregolarita' del titolo esecutivo per carente indicazione, nelle cartelle di pagamento...

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