n. 104 SENTENZA 22 marzo - 11 maggio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli «articoli 5, comma 1, lett. c e 4 lett. f)» [recte: dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f)], della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), e degli artt. 8 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra l'Universita' degli Studi di Macerata e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri, con ordinanza dell'11 dicembre 2015, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione dell'Universita' degli Studi di Macerata nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Francesco de Leonardis per l'Universita' degli Studi di Macerata e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'11 dicembre 2015 (r.o. n. 85 del 2016), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, solleva questioni di legittimita' costituzionale «degli articoli 5, comma 1, lett. c e 4 lett. f)» [recte: dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f)], della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

nonche' degli artt. 8 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», in riferimento agli artt. 33, 34, 76 e 97 Cost. 1.1.- Il TAR rimettente espone di essere stato adito dall'Universita' degli Studi di Macerata con due ricorsi, per l'annullamento del decreto 9 dicembre 2014, n. 893 (Determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti in corso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49), emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

del decreto 4 novembre 2014, n. 815 (Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Universita' per l'anno 2014), emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

di una nota tecnica recante «Costo standard unitario di formazione per studente in corso (Decreto Ministeriale n. 893 del 09 dicembre 2014)». Si tratta degli atti che per la prima volta, nell'anno 2014, hanno applicato il nuovo sistema di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), ispirato al criterio del costo standard per studente in corso. L'Universita' degli Studi di Macerata sostiene che il sistema e' illegittimo e produrra' effetti gravemente pregiudizievoli per la ricorrente. Il TAR riferisce che la ricorrente reputa che tale sistema sarebbe viziato per l'illegittimita' costituzionale delle norme di legge che l'hanno introdotto: la legge n. 240 del 2010 aveva delegato il Governo a delineare, con decreto legislativo, i tratti essenziali del nuovo sistema;

ma il d.lgs. n. 49 del 2012 non ha affatto chiarito gli elementi qualificanti del sistema, dato che manca del tutto la specificazione della percentuale del FFO da attribuire in base al nuovo criterio e le modalita' di quantificazione del costo standard;

invece, la definizione di tali elementi e' stata demandata ad atti amministrativi, in violazione dell'art. 76 Cost. e della riserva di legge relativa in materia di ordinamento universitario. Secondo la ricorrente, «[i] decreti ministeriali impugnati con il ricorso hanno, conseguentemente, definito il sistema di finanziamento in modo illegittimo, in primo luogo, per illegittimita' costituzionale delle disposizioni da cui derivano e quindi per vizi propri sia procedurali che sostanziali». 1.2.- Cosi' descritto l'oggetto del giudizio rimesso alla sua cognizione, il TAR ritiene rilevanti le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla ricorrente, poiche' gli atti dei quali si chiede l'annullamento costituiscono applicazione diretta delle disposizioni del d.lgs. n. 49 del 2012, di cui si assume l'illegittimita' per violazione della legge di delega e dell'art. 76 Cost. 1.3.- Le questioni sarebbero altresi' non manifestamente infondate. 1.3.1.- La legge n. 240 del 2010 delega il Governo a emanare decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario sotto vari profili, incluso il sistema di finanziamento, nell'ambito, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri direttivi: «introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare l'attribuzione all'universita' di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR» (cosi' l'art. 5, comma 4, lettera f), della legge n. 240 del 2010;

l'alinea del comma 4 si richiama al precedente comma 1, lettera b), dello stesso art. 5). In tal modo, tuttavia, sarebbe definito solo l'ambito oggettivo della delega (introduzione del costo standard, definizione di indici e percentuali), non i principi e criteri direttivi pure richiesti dall'art. 76 Cost. 1.3.2.- In via subordinata, per il caso che la prima questione sia dichiarata infondata, il TAR ne prospetta un'altra, basata sullo stesso parametro costituzionale, ma attinente alle disposizioni del decreto legislativo emanate per l'attuazione della delega predetta. A tal fine il d.lgs. n. 49 del 2012 avrebbe dovuto definire direttamente gli indici e gli indicatori per la quantificazione del costo standard, nonche' la percentuale del FFO da «parametrare» a questo criterio. A cio', il decreto legislativo ha dedicato gli artt. 8 e 10. La prima disposizione, dopo avere definito il costo standard, ha previsto che esso sia determinato «tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'». In aggiunta, dando seguito al parere critico di una commissione parlamentare, l'art. 8 elenca le voci di costo da considerare per la determinazione del costo standard: «a) attivita' didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;

  1. servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;

  2. dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;

  3. ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari». Queste sarebbero pero' voci di costo, non indicatori: stabiliscono «cosa misurare», non «come misurare». L'ultima voce, poi, risulterebbe oltremodo generica, essendo costruita come puro e semplice contenitore residuale. Per contro, «la scelta fondamentale di "come" costruire il costo standard (e quindi in definitiva di come distribuire le risorse alle Universita')» sarebbe rimessa ad atti amministrativi, neppure regolamentari, come il citato decreto ministeriale n. 893 del 2014, il quale avrebbe disciplinato in modo integrale e specifico la modalita' di distribuzione delle risorse. «Si e' dunque prodotto non solo un abbassamento del livello della fonte normativa, ma una delegificazione non prevista da alcuna norma di rango primario in un ambito che investe, sia pure attraverso l'enunciazione di algoritmi e formule matematiche, scelte altamente politiche in termini di sviluppo del sistema universitario e di redistribuzione delle risorse economiche al suo interno». L'art. 10 demanda a un decreto ministeriale anche la determinazione delle percentuali del FFO da ripartire in base al costo standard, senza nemmeno fissare «una forbice o un "range" di riferimento»: cio' pure comporta una scelta «altamente politica», da cui dipende il maggiore o minore impatto del criterio nei confronti delle universita'. 1.3.3.- Sulle stesse disposizioni del d.lgs. n. 49 del 2012 il TAR solleva un'ulteriore questione, in riferimento agli artt. 33, 34 e 97 Cost. e alle riserve di legge ivi previste. In particolare, la riserva prevista dalle prime due disposizioni...

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