n. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 dicembre 2015 -

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Abruzzo, (c.f. 80003170661 ) in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' della legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29, pubblicata nel B.U.R. n. 105 del 14 ottobre 2015, avente ad oggetto «Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese.» in relazione agli articoli 3, 5, 97, 117, comma secondo lett. s), comma terzo (con riferimento ai principi fondamentali in materia di produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia contenuti nella legge n. 239/2004 e all'art. 6, comma 17 d.lgs. n. 152/2006) e 118 Cost. 1) La legge regionale, composta di due articoli, dispone il divieto, ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare entro le 12 miglia dal perimetro delle coste abruzzesi, estendendo il medesimo divieto anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della legge, nonche' a tutti i procedimenti conseguenti e connessi. L'unica clausola di salvaguardia prevista dalla legge regionale riguarda i titoli abilitativi gia' rilasciati. La finalita' enunciata dal legislatore regionale, che sembra essere esclusivamente quella della tutela dell'ambiente, viene perseguita attraverso un generale divieto di attivita' di prospezione e ricerca degli idrocarburi entro le 12 miglia dalla linea di costa abruzzese. La materia rientra tuttavia tra quelle rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma secondo, lett. s) Cost. La disciplina regionale, nella parte in cui pone il divieto di tutte le nuove attivita' upstream prospiscenti le coste abruzzesi, comprendendo nell'ambito di applicazione del divieto anche i procedimenti in corso e quelli conseguenti e connessi, contrasta con l'art. 6, comma 17, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012, il quale dispone che «Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT