n. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 dicembre 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Bari per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 1, comma 1, comma 2 e comma 3, della legge Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28, recante «Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132, del 9 ottobre 2015, per contrasto: dell'art. 1 comma 1 cit. con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione, con l'art. 9 della direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, con l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e con l'art. 19-bis, comma 2 e 4, della legge n. 157 del 1992;

dell'art. 1 comma 2 cit. con gli articoli 11 e 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione, nonche' con gli articoli 2, 5 e 9, della direttiva 2009/147/CE, con l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992;

dell'art. 1 comma 3 cit. con gli articoli 11 e 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione, nonche' con l'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, con l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992;

e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 2015. Fatto L'art. 1 della legge regionale Puglia n. 28 del 2 ottobre 2015 dispone: al comma 1 che: «Al fine di proteggere i raccolti agricoli e limitare le conseguenze di natura igienico-sanitaria, e' autorizzato il prelievo in deroga della sturnus vulgaris in concomitanza con la stagione venatoria 2015-2016». al comma 2 che: «L'autorizzazione al prelievo di cui al comma 1 e' priva di efficacia qualora la Giunta regionale non dichiari la compatibilita' del prelievo in deroga sulla base degli studi di monitoraggio sul fenomeno migratorio della sturnus vulgaris e in conformita' con l'art. 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) e con l'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come sostituito dal comma 2 dell'art. 26 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013)». al comma 3 che: «La deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 2 e' adottata nel termine perentorio di quindici giorni dall'acquisizione formale degli studi di monitoraggio e del relativo parere di cui alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 30 (Disciplina del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 - e dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE).». Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 2015, sono impugnate per i seguenti motivi di Diritto Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale Puglia n. 28 del 2 ottobre 2015 per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo lettera s) della Costituzione, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonche' degli articoli 2, 5 e 9, della direttiva 2009/147/CE, dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e dell'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992. La norma regionale incide sul regime giuridico del prelievo venatorio in deroga disciplinato dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 e dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Essa difatti - per la stagione venatoria 2015-2016 ed al generico fine di «proteggere i raccolti agricoli e limitare le conseguenze di natura igienicosanitaria» - al comma 1 dell'art. 1 autorizza in maniera generalizzata il prelievo venatorio in deroga della specie di uccello selvatico denominata «Storno». Cosi' disponendo essa si pone in contrasto con la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT