n. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2016 -

TRIBUNALE DI ENNA Ordinanza pronunciata fuori udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Il giudice dott. Calogero Commandatore ha pronunciato la seguente ordinanza nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 786/2011 R.G. proposto dall'Azienda sanitaria provinciale di Enna nei confronti di Restivo Angela;

Letti gli atti, esaminata la documentazione;

Preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., depositato il 14 maggio 2010, Restivo Angela chiese al Presidente del Tribunale di Enna di ingiungere all'A.U.S.L. n. 4 il pagamento della somma di 7.023,72 euro premettendo di avere abbattuto n. 14 capi bovini (cosi' come indicato in apposita attestazione dell'autorita' sanitaria) e di essere, pertanto, creditrice nei confronti della predetta amministrazione pubblica in forza dell'art. 1, legge della Regione Siciliana n. 12 del 5 giugno 1989 secondo cui «Al fine di perseguire l'obiettivi del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e della leucosi e degli allevamenti ovi - caprini dalla brucellosi, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perche' riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi o leucosi e di capi ovi - caprini abbattuti e/o distrutti perche' riscontrati affetti da brucellosi, in aggiunta all'indennita' prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennita' nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge». Il giudice del procedimento monitorio, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, emise ai sensi dell'art. 641 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 162/11 tempestivamente opposto dall'A.S.P. con l'istaurazione del presente processo. Tra i motivi a sostegno dell'opposizione, in via preliminare, l'A.S.P. evidenziava come il fondo previsto da tale legge non fosse stato reintegrato a partire dal 1997 dal competente Assessorato regionale poiche' tali indennizzi erano stati considerati «aiuti di Stato» rilevanti ex art. 87, par. 1 del Trattato CE (oggi art. 107 TFUE). La Regione Siciliana aveva provveduto ad adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 88, par. 3, TCE (oggi art. 108, par. 3 TFUE) onde ottenere, per ogni singola annualita', l'autorizzazione al pagamento di tale indennita'. Con la decisione C(2002) 4786 dell'11 dicembre 2002 indirizzata all'Italia, la Commissione europea - pur qualificando l'anzidetta misura come aiuto di Stato e, percio', deplorando l'operato dello Stato italiano per avere dato esecuzione all'aiuto in violazione dell'art. 88, par. 3 - ne aveva autorizzato l'erogazione per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997. Appare, pertanto, chiara la posizione della Commissione europea che, con decisione indirizzata all'Italia ha qualificato la misura in oggetto come aiuto di Stato. Tale decisione, allo stato, appare divenuta inoppugnabile poiche' nessuna delle parti in causa ha dedotto di averla impugnata e neppure ne hanno contestato, incidentalmente, la validita'. Di contro, per il periodo ricompreso per gli anni 2000-2006, nonostante l'art. 25, comma 16, L.R. n. 19/2005 avesse previsto un apposito rifinanziamento del fondo a seguito dell'ordinanza del Ministero della sanita' del 14 novembre 2008 e della nebulosita' del testo normativo la Regione Siciliana aveva disatteso quanto indicato nell'atto legislativo non rifinanziando il fondo e, pertanto, omettendo la comunicazione alla commissione ai sensi del citato art. 107 TFUE. 2. Da quanto fin qui esposto emerge, all'evidenza, come per la soluzione della presente controversia questo giudice debba preliminarmente valutare la possibile sussunzione dell'indennizzo previsto dalla citata legge regionale nella nozione di aiuto di Stato. Secondo la giurisprudenza eurounitaria, in prima battuta, e' demandato al giudice nazionale il compito di «di valutare se un provvedimento statale, adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all'art. 88, n. 3, CE, debba o meno esservi...

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