n. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2015 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana Il Giudice Unico delle Pensioni dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente ordinanza n. 7/2015 sul ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al n. 23726 ex 9899C, del registro di segreteria proposto da Bertolami Anna, elettivamente domiciliata in Palermo, in Via S. Lorenzo n. 7, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Russo, che la rappresenta e difende nei confronti del Ministero del Tesoro, direzione provinciale di Palermo, oggi INPS gestione INPDAP. Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana il 14/10/1997. Uditi nella pubblica udienza del 10 novembre 2014 l'avv. Antonino Rizzo per l'INPS. Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale. Fatto e svolgimento del processo La signora Bertolami Anna ha presentato ricorso a questa sezione giurisdizionale con il quale ha contestato la legittimita' del provvedimento n. 209660 del 27/6/1997 della allora Direzione provinciale del Tesoro, oggi INPS gestione INPDAP, con il quale si disponeva il recupero per indebito di £ 9.979.582 «per applicazione mod. 755 del 20.2.1996 conferisce una PAL al 30.6.95 di £ 8.434.000=, al 1.12.95 di £ 8.660.400= contro una PAL al 30.6.95 di £ 13.533.700= pagata». A seguito di tale provvedimento con la citata motivazione, l'amministrazione provvedeva ad effettuare una trattenuta mensile di £ 143.063 sul trattamento pensionistico. La signora Bertolami proponeva ricorso a questa Corte, che con ordinanza cautelare del 14/11/1997 sospendeva l'efficacia del provvedimento di recupero. Il motivo principale ed essenziale del ricorso e' costituito dalla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, poiche' privo di motivazione in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, dalla lettura dello stesso non si puo' comprendere la ragione di fatto e di diritto per la quale il provvedimento di recupero della somma indebitamente erogata sia stato emanato. Con memoria depositata il 14/11/1997 si costituiva l'amministrazione del Tesoro, la quale non prendeva posizione sulla specifica censura proposta dalla ricorrente, argomentando questioni non pertinenti, ma evidenziando nel merito e tentando di integrare il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, che: «... trattasi di conguaglio tra due provvedimenti amministrativi entrambi di natura provvisoria» e che, trattandosi «di pensione indiretta sarebbe stata pari o addirittura superiore all'intero trattamento spettante al de cuius». Con memoria depositata il 31/10/2014 si e' costituito l'INPS, il quale, oltre a riportare il contenuto del provvedimento impugnato, ha ulteriormente tentato di integrarne la motivazione, precisando che trattasi di: «... errore nel quale e' incorsa la amministrazione datrice di lavoro, comune di Palermo - che nel primo mod. aveva inglobato erroneamente la IIS, laddove la voce andava scorporata, per essere il dante causa destinatario dell'art. 2 comma 20 L. 335/1995 - e' chiaro che ogni conseguenza, per il caso di ritenuta irripetibilita' del debito, deve ricadere sulla medesima amministrazione. Cio' ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 538/1986». In sostanza l'amministrazione tenta di integrare la motivazione del provvedimento n. 209660 del 27/6/1997 in sede processuale, anche alla luce della disciplina sul provvedimento amministrativo contenuta nel comma 2, primo alinea, dell'art. 21-octies della L. 241/1990, introdotto con l'art. 14 della L. 15/2005, ritenuta norma processuale immediatamente applicabile. Tale norma prevede: «2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla...

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