n. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 dicembre 2015 -

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta p. t., per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 24 settembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 28 settembre 2015, recante «Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale», giusta delibera del Consiglio dei ministri 13 novembre 2015. I. Con la legge regionale n. 41 del 2015, concernente «disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale», la Regione Basilicata ha apportato modifiche alla precedente legge regionale n. 31 del 2010 e, introducendo all'art. 2, comma 1, talune disposizioni che eccedono le proprie competenze regionali, ha invaso i limiti definiti dalla legislazione statale, ponendosi cosi' in contrasto con i principi fondamentali stabiliti nel decreto-legge n. 101 del 2013 e nel decreto legislativo n. 165 del 2011 e, di conseguenza violando l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonche' i suoi articoli 3 e 97. L'art. 2, comma 1, cosi' recita: «al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 dopo le parole «una volta costituite» e' aggiunto il seguente periodo: «Nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al presente comma sono altresi' ricompresi i dipendenti appartenenti alle soppresse Comunita' montane che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi anche non continuativi, nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge.». Pertanto, l'attuale formulazione dell'art. 28, comma 1, per quanto interessa in questa sede e' la seguente: «La Giunta regionale con atto deliberativo istituisce e disciplina un ruolo speciale ad esaurimento nel quale, nelle more della costituzione delle Aree Programma ovvero dell'attuazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, confluiscono i dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse comunita' montane. Con la stessa deliberazione sono definite le modalita' di trasferimento dei citati dipendenti alle Aree Programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, una volta costituite. Nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al presente comma sono altresi' ricompresi i dipendenti appartenenti alle soppresse comunita' montane che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi anche non continuativi, nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge.». Tale disposizione, dunque, va a includere - senza alcuna distinzione - nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito presso la Giunta regionale, nel quale sono confluiti i dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli a tempo determinato, i quali devono aver prestato servizio per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, durante il lasso di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2005 ed il 4 agosto 2011, data di entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2011...

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