n. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 2018 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA (Terza Sezione civile) Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di appello tra Girardi Pubblicita' Group S.r.l. con l'avv. Ruffo Riccardo;

Contro Comune di Verona con gli avvocati Michelon Giovanni e Squadroni Fulvia a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 gennaio 2018;

  1. Iter del giudizio e assunti delle parti in causa Girardi Pubblicita' Group S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona del 15 settembre 2016, che aveva rigettato la sua opposizione avverso tre distinti verbali con i quali le era stata contestata la violazione dell'art. 23, comma 12, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per aver collocato, in data 11 marzo 2016, tre cartelloni pubblicitari perpendicolarmente al senso di marcia, e quindi in difformita' quanto stabilito nei relativi provvedimenti autorizzativi, nelle posizioni pl 19 e pl 5-7 di viale del Lavoro e nella posizione pl 4-6 di viale dei caduti del lavoro a Verona e le era stata comminata la sanzione del pagamento di euro 1.388,15 per ciascuna violazione. A sostegno della domanda di integrale riforma della sentenza impugnata la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di appello: - Erroneita' della decisione di primo grado laddove aveva disatteso la doglianza, svolta in primo grado, della inesistenza della notifica dei verbali, in quanto effettuata dal dipendente di una societa' privata, la Solori Spa, in violazione del disposto dell'art. 201, comma 3, C.d.S;

- Omessa considerazione da parte del giudice di prime cure, della doglianza relativa alla inesistenza dei verbali di contestazione, in quanto privi del contrassegno di cui all'art. 23, comma 5, decreto legislativo n. 82/05 e della menzione del fatto che il documento informatico era conservato presso la PA (art. 3-bis, comma 4, stessa legge);

- Omessa considerazione da parte del giudice di prime cure, della doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, poiche' nelle autorizzazioni al collocamento dei cartelli non vi era riferimento all'orientamento del messaggio pubblicitario, cosicche' avrebbe dovuto essere contestato l'illecito di cui all'art. 23, comma 11, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 decreto legislativo di inosservanza della autorizzazione;

- Omessa considerazione da parte del giudice di prime cure, della doglianza relativa alla assenza dell'elemento soggettivo poiche' i cartelloni erano stati posizionati temporaneamente e la loro posizione avrebbe potuto essere corretta facilmente nell'ambito del processo produttivo standardizzato seguito dalla ricorrente;

- Omessa considerazione da parte del giudice di prime cure, della doglianza relativa alla mancata indicazione nei verbali della societa' ricorrente come obbligata solidale;

- Omessa considerazione da parte del giudice di prime cure, della doglianza relativa alla illegittimita' costituzionale del contestato art. 23, comma 12, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., atteso che tale norma sanziona in modo piu' grave chi installa una cartello pubblicitario senza nessuna autorizzazione rispetto a chi lo installa autorizzato, ma non rispetta alcune prescrizioni anche secondarie;

- Omessa considerazione da parte del giudice di prime cure, della doglianza relativa alla mancata applicazione del disposto dell'art. 198 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sul cumulo giuridico delle sanzioni essendo configurabile una ipotesi di concorso formale di illeciti. Il Comune di Verona si e' costituito in giudizio assumendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. Cio' detto con riguardo all'iter del giudizio e agli assunti delle parti va rilevata l'infondatezza dei primi cinque motivi di appello. 2. Sulla doglianza di inesistenza...

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