n. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2017 -

TRIBUNALE DI LUCCA Sezione Civile Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice dott. Carmine Capozzi, sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 1256/2012 RG, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Cristiano Calassi del Foro di Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, Viale Carlo del Prete n. 719, contro Fallimento G.F.M. Trasporti Srl (opposto), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Andreini del Foro di Lucca, domiciliato per la lite presso lo studio del difensore in Lucca, via Pisana n. 345. §1. Nel procedimento n. 1256/2012 RG, con ordinanza 11-12 febbraio 2013, questo tribunale sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali. L'ordinanza era iscritta al n. 160 del registro ordinanze dell'anno 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie dell'anno 2013. Di seguito, in corsivo, si riporta il testo dell'ordinanza in questione. «Tribunale di Lucca Sezione civile Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice dott. Carmine Capozzi, sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 1256/2012 RG avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Cristiano Colussi del Foro di Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, viale Carlo del Prete n. 719, contro G.F.M. Trasporti Srl (opposta), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mei del Foro di Lucca, domiciliata per la lite presso lo studio del difensore in Lucca, viale Luporini n. 807. I. Premessa Con atto di citazione, tempestivamente notificato, Ondulati Giusti SpA ha opposto il decreto ingiuntivo di pagamento provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lucca in data 7 marzo 2012, n. 304/2012, con il quale su istanza della G.F.M. Trasporti SRL, le e' stato ordinato di pagare, in relazione a trasporti effettuati negli anni 2010 e 2011, la somma di euro 261.906,70, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di differenze tra i corrispettivi concordati tra le parti al momento della conclusione verbale dei contratti di trasporto e quanto previsto come dovuto dal comma 7 dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112/2008. A fondamento dell'opposizione, la Ondulati Giusti SpA ha eccepito, fra l'altro, che la disposizione in base alla quale e' stato ottenuto il decreto ingiuntivo e' contraria agli articoli 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' agli articoli 3 e 41 Cost. Ha chiesto, pertanto, in tesi la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto comunitario e, in ipotesi, la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112/2008. Radicatosi il contraddittorio, la G.F.M. Trasporti ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto. Con le memorie previste dall'art. 183, comma 6 codice di procedura civile le parti hanno meglio argomentato le loro posizioni e l'opponente ha insistito nelle questioni preliminari sollevate. Il Giudice istruttore si e' riservato sulle istanze delle parti. II. La normativa (interna) di riferimento. Il combinato disposto dell'art. 83-bis, comma 1, 2, 6 e 7 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008, prevede che qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta (come nel caso di specie), il corrispettivo dovuto al vettore deve essere quantomeno pari alla somma di due parametri: il primo risultante dal prodotto del costo chilometrico medio del carburante, cosi' come calcolato mensilmente dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il numero dei chilometri percorsi, e il secondo pari alla quota dei costi di esercizio - diversi dal costo del carburante ed inclusi i c.d. costi di sicurezza - di un'impresa di autotrasporto per conto terzi, quota determinata dallo stesso osservatorio due volte l'anno (entro il quindicesimo giorno di giugno e di dicembre). In altre parole il corrispettivo dovuto al vettore non puo' essere inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia di quelli generali, sia di quelli per carburante, cosi' come determinati, per classe di appartenenza del veicolo, dal mentovato osservatorio sulle attivita' di trasporto. Le disposizioni in esame introducono, all'evidenza, una tariffa minima. Le parti sono invece libere di determinare il corrispettivo in eccedenza rispetto alla tariffa minima. Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che qualora la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella diretta a coprire i costi di carburante, risulti indicata in un importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, diversi dai costi di carburante, il vettore puo' chiedere al committente il pagamento della differenza. L'azione, per i contratti conclusi in forma verbale, si prescrive in cinque anni. Lo stesso comma, letto in correlazione con il precedente comma sesto, suppone, sia pure implicitamente, che lo stesso vettore possa agire in giudizio per le differenze rispetto alla quota di corrispettivo corrispondente al costo del carburante. Discutibile (e discusso) essendo in tal ultimo caso soltanto se la prescrizione sia quinquennale (ex comma 7 art. 83-bis) oppure annuale, in base alla regola generale dell'art. 2951 del codice civile. Questione, quest'ultima, che comunque non rileva nel presente giudizio, atteso che l'opponente non ha proposto una tempestiva eccezione di prescrizione: l'eccezione (per la parte del corrispettivo diretta a coprire i costi di carburante) e' stata proposta tardivamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. l c.p.c., laddove l'opponente, avendo veste sostanziale di convenuto, avrebbe dovuto proporre l'eccezione con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (il profilo, qui anticipato, ha rilievo ai fini del successivo giudizio di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta dall'opponente). III. La posizione dell'opponente. L'opponente dubita che le disposizioni in esame siano compatibili con il diritto comunitario e con la nostra Costituzione. In relazione al primo profilo, deduce che la norma interna si pone in contrasto con gli articoli 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e chiede a questo tribunale la disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria. Argomenta che «la normativa interna e' contraria alle disposizioni richiamate, ispirate alla realizzazione di un mercato comune mediante la creazione di un sistema di regole comuni a tutti gli Stati membri al fine di favorire l'instaurazione di un regime di concorrenza mediante l'eliminazione dei fattori di differenziazione fra i vari Stati membri, e cioe' di tutte quelle...

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