n. 102 ORDINANZA 29 aprile - 5 giugno 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania - sezione staccata di Salerno, nel procedimento vertente tra T.L. ed altri e il Comune di San Mauro Cilento, con ordinanza del 24 gennaio 2014, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di costituzione di T.L., di S.M. ed altri, nella qualita' di eredi di T.D., nonche' l'atto di intervento della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Laura Clarizia per T.L. e per S.M. ed altri, nella qualita' di eredi di T.D. e Almerina Bove per la Regione Campania. Ritenuto che, con ordinanza del 24 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo regionale della Campania - sezione staccata di Salerno, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», nella parte in cui prevede che le unita' abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati, non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici;

che il giudice a quo premette di essere investito del ricorso, proposto dai titolari di una struttura ricettiva adibita a campeggio, per l'annullamento del diniego di rinnovo dell'autorizzazione e del diniego del permesso di costruire in sanatoria per opere abusivamente realizzate all'interno di detta struttura, situata in zona paesaggisticamente vincolata in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sottoposta alle prescrizioni del Piano territoriale paesistico approvato con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali...

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