n. 101 SENTENZA 19 aprile - 12 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettere a), c) ed f), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2015», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio-2 marzo 2015, depositato in cancelleria il 3 marzo 2015 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con il ricorso in epigrafe, plurime questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2015». Di detta legge - per sospetto contrasto con gli artt. 3, 117, primo comma (in relazione alla direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, nonche' con l'art. 120 della Costituzione - il ricorrente ha, in particolare, censurato: l'art. 1, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede l'esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di «almeno cinque delle funzioni di cui all'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», in difformita' dalla previsione statuale di obbligatorieta' della gestione associata di tutte le suddette funzioni fondamentali;

l'art. 6, comma 1, lettera a), nella parte in cui - con «l'introdurre aprioristicamente nella categoria dei "rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale" indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006 [Norme in materia ambientale]»;

e nella ulteriore parte in cui - con il subordinare al «previo accordo tra le regioni interessate» il trattamento, in impianti di recupero energetico, dei rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale - «introduce illegittimamente un vincolo non previsto dal legislatore nazionale» per il trattamento dei suddetti rifiuti;

l'art. 6, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che la Giunta regionale possa consentire, ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico «in scadenza entro il 31 dicembre 2017», la «prosecuzione temporanea» degli impianti, con cio' discostandosi dalla normativa statale di riferimento, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che «pone quale principio informatore generale della materia - cui anche le Regioni, nell'esercizio del potere legislativo concorrente in materia di energia, devono attenersi - l'obbligo di svolgere gare ad evidenza pubblica»;

l'art. 6, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevederebbe un'applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle derivazioni di acqua pubblica, di cui all'art. 53-bis, comma 5-bis, della legge regionale n. 26 del 2003. 2.- Si e' costituita la Regione Lombardia, contestando la fondatezza in ogni sua parte dell'impugnativa statuale. Con riferimento, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), la resistente ha sostenuto che la stessa andrebbe interpretata nel senso che lo smaltimento, all'interno della Regione, anche dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani «garantirebbe la coerenza con la programmazione regionale dei rifiuti, nonche' la realizzazione dei principi di autosufficienza e di prossimita' di cui agli artt. 181, comma 5, e 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006», mentre, diversamente, ove si assegnasse «priorita' alla produzione di energia con solo rifiuto urbano indifferenziato», si finirebbe con il «disincentivare il recupero di materia, contravvenendo le...

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