n. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 novembre 2015 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente, Contro Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente, Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)» pubblicata sul BUR n. 17 del 25 settembre 2015. La Regione Liguria ha approvato ed emanato la legge n. 17/2015 con cui in soli tre articoli ha introdotto modifiche alla precedente sua legge n. 1/2014 che aveva individuato gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. Piu' precisamente, l'art. 1 della nuova legge regionale apporta modifiche all'art. 6 della precedente legge regionale del 2014 mentre l'art. 2 ne modifica gli allegati A e B in sostanza prevedendo una ulteriore ripartizione del territorio della provincia di Savona introducendo un terzo ambito territoriale sub provinciale. Tali norme, nei limiti e nei sensi di seguito specificati, eccedono le competenze regionali in materia, violando i precetti costituzionali che presidiano il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni. Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, e dell'articolo 2 della Legge Regionale 23 settembre 2015, n. 17, per contrasto con l'articolo 17, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione Come noto, e come gia' riconosciuto dalla Corte costituzionale, la disciplina della gestione delle risorse idriche, nella parte in cui demanda ad un'unica Autorita' l'affidamento e il controllo del servizio idrico integrato al fine di superare la frammentazione verticale del territorio e conseguentemente del servizio stesso, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Cio' in quanto tale disciplina, e la sua...

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