n. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2016 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna In funzione di Giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn. 43610, 43611, 43612, 43613, 43614, 43615, 43616, 43617, 43618, 43666/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposti, rispettivamente, dai signori De Robertis Roberto, nato a Bari il 29 dicembre 1942, residente in Modena;

Cavarra Antonino, nato a Castelvetro il 31 maggio 1930, residente in Modena;

Cricchio Antonino, nato ad Ortona il 18 ottobre 1933, residente in Modena;

De Robertis Leonardo, nato a Forli' il 22 aprile 1937, residente in Modena;

Ferrari Giampaolo, nato a Piandimeleto il 31 agosto 1932, residente in Modena;

Gragnoli Leonida, nato a Roma il 28 settembre 1931, residente in Modena;

Lugli Mauro, nato a Modena il 22 aprile 1936, residente in Modena;

Luongo Manfredi, nato ad Altavilla Irpina il 19 settembre 1945, residente in Modena;

Signa Salvatore Umberto, nato a Palermo il 25 gennaio 1941, residente in Modena;

tutti rappresentati e difesi dagli avv. prof. Rolando Pini e Giovanni C. Sciacca;

Surace Salvatore, nato a Rizziconi (RC) il 6 settembre 1952, residente in Modena, rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Pini;

tutti elettivamente domiciliati in Bologna, via santo Stefano, n. 43, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Fanzini;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2016, con l'assistenza della sig.ra Laura Cannas, l'avv. prof. Rolando Pini per i ricorrenti e l'avv. Mariateresa Nasso per l'INPS di Roma;

Premesso 1. Con atti depositati rispettivamente in data 27 febbraio 2013 e 11 aprile 2013, i ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dagli avv. prof. Rolando Pini e Giovanni C. Sciacca, proponevano distinti ricorsi, - riuniti in rito per identita' di oggetto -, avverso: a) i provvedimenti di determinazione del trattamento pensionistico loro attribuito a partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui detto trattamento e' stato assoggettato al «contributo di perequazione» previsto dall'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo successivamente modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) la mancata rivalutazione automatica del loro trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 24, comma 25, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 2. Questo Giudice, con riferimento alla prima richiesta, decideva con separata pronuncia. 3. Con riferimento alla seconda richiesta sub b), i ricorrenti si dolevano del fatto che, in applicazione dell'art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, la mancata rivalutazione automatica del loro trattamento pensionistico, prolungando nel tempo i medesimi effetti derivanti dal citato art. 18 comma 22-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, comportasse violazione degli articoli 3, 53, 36 e 38 Cost. L'INPS produceva, in replica, memorie depositate in data 12 settembre 2013 e 26 settembre 2013. Questo Giudice, con le ordinanze n. 37 e n. 38 del 13 maggio 2014, ritenuta la sussistenza dei, presupposti previsti dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, sospendeva i giudizi e rimetteva alla Corte costituzionale la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla Corte costituzionale, per ritenuta violazione degli articoli 3, 53, 36 e 38 Cost. oltreche', sulla base dell'art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. 4. La Corte costituzionale si e pronunciata con la sentenza n. 70/2015 dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento». Medio tempore, e' intervenuto il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che all'art. 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni - In vigore dal 21 luglio 2015), cosi' dispone: «1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pan o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;

2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. 25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono 1 rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.». A seguito dell'entrata in vigore di detta normativa l'INPS ha emanato la circolare INPS n. 125 del 25 giugno del 2015. 5. Le parti ricorrenti, a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 297 codice di procedura civile la fissazione della nuova udienza dopo la sospensione del processo e, con successive memorie (depositate il 28 ottobre, 25 novembre 2015, 13 gennaio 2016 e 4 febbraio 2016), hanno eccepito: a) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015, in riferimento all'art. 136 Cost., sotto il profilo...

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