n. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2018 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA Sezione Civile - Settore Lavoro Verbale della causa n. 189 dell'anno 2015 Oggi 22 febbraio 2018 innanzi al Giudice dott. Dario Bernardi, sono comparsi: Per la parte ricorrente l'avv. Vincenzi Enrico in sostituzione il quale si riporta ai propri atti ed insiste affinche' sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale cosi' come richiesto in atti;

Per la parte resistente INPS l'avv. Montanari il quale si riporta ai propri atti;

chiede discutersi la causa, essendo matura per la decisione;

Per la parte resistente INAIL l'avv. Mancini il quale si riporta ai propri atti;

si oppone alla eccezione di incostituzionalita' per i motivi gia' esposti e chiede discutersi la causa, essendo matura per la decisione;

Il Giudice pronuncia la seguente ordinanza di rimessione della questione della legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 7-ter, legge n. 98/2013 di conversione con emendamenti del decreto-legge n. 69/2013. Motivi 1 - I fatti di causa e il processo a quo. Ai fini della valutazione della rilevanza (Corte cost. ordinanze nn. 207/2015, 52/2015, 183/2014, 176/2014) vengono di seguito esposte le domande e i fatti di causa. Con ricorso ex art. 442 codice di procedura civile (R.L.N. 189/2015) MA.GE.MA. Societa' Agricola Cooperativa domandava «dichiararsi che la societa' MA.GE.MA., ai sensi dell'art. 9, legge n. 67/1988 interpretato in modo autentico dall'art. 32, comma VII-ter della legge n. 98/2013, ha titolo per ottenere in restituzione i contributi previdenziali indebitamente versati all'I.N.P.S. nel periodo 2011/2012 e che ammontano complessivamente a €

391.234,89, da accertarsi anche previa assunzione di consulenza tecnico-contabile nei termini di cui sopra, per essere la MA.GE.MA. cooperativa agricola operante in zona di pianura e che lavora materie prime conferite dai soci, titolari di aziende agricole, che, anche con contratti di soccida, allevano animali ubicati in zone montane o svantaggiate, nonche', con riguardo alla posizione previdenziale n. 6602834081, ha titolo per ottenere in restituzione la somma di €

649.372,38». In particolare, la ricorrente espone: 1) di essere una cooperativa agricola a scopo mutualistico che ha per oggetto la lavorazione, macellazione, trasformazione, conservazione e vendita di carni animali;

2) che i soci di MA.GE.MA. sono tutte aziende agricole, che effettuano l'attivita' di allevamento presso aziende di proprieta' o si servono dello strumento del contratto di affitto o di soccida per acquisire la disponibilita' del bene-terra da sfruttare, che puo' essere ubicato in territori di pianura, di montagna o aree svantaggiate, secondo la nota classificazione prevista a livello previdenziale;

3) che con il Messaggio I.N.P.S. 3 marzo 2006, n. 6613, ad oggetto «Riconoscimento benefici contributi cooperative ex lege n. 240/1984 assuntrici di Oti e Otd», veniva riconosciuta dall'I.N.P.S. la possibilita', per le cooperative di trasformazione ed i loro consorzi con sede in zona non svantaggiata, di poter usufruire dei benefici contributivi previsti per i datori di lavoro ai sensi dell'art. 9, legge n. 67/1988 e successive modificazioni, in riferimento alla quota parte di prodotti conferiti dai propri soci, e provenienti da territori montani o da aree svantaggiate;

4) che INPS procedeva al rimborso alla ricorrente dei contribuiti pagati dal 1996 al...

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