n. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2017 -

CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE CIVILE Il Presidente delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 marzo 2017, pronuncia la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1071/2016 R.G., promossa ex art. 15, comma 5, decreto legislativo n. 150/2011 e art. 702-bis del codice di procedura civile dall'avvocato Apicella Gaetano, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, in Agropoli (SA), alla via Amendola n. 3, ricorrente, e Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Salerno, corso V. Emanuele n. 58, resistente;

Motivi di fatto In data 3 novembre 2009 la Corte d'appello di Salerno emetteva la sentenza di condanna n. 1458/09 nei confronti del signor Marotta Angelo, imputato appellante contro la sentenza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania per il reato di cessione di stupefacenti nel procedimento penale n. 309/96 r.g.n.r., ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermando la decisione di primo grado e condannando il Marotta alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali. La notifica dell'avviso di deposito della sentenza e l'estratto contumaciale risultavano, pero', erronei e contra legem per non aver messo l'imputato in condizione di identificare compiutamente e di conoscere il reale contenuto e le motivazioni della sentenza di condanna. La motivazione della sentenza risultava, infatti, assolutamente illogica ovvero riferibile a fatti del tutto diversi ed inconferenti rispetto ai fatti realmente ad oggetto del procedimento penale n. 309/96 r.g.n.r. Il difensore del signor Marotta, l'avvocato Gaetano Apicella, proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo la restituzione nel termine per l'impugnazione ed eccependo la mancata conoscenza della reale motivazione della sentenza e la conseguente impossibilita' di esercitare il diritto all'impugnazione nel merito e depositava tale ricorso il giorno 18 febbraio 2010, entro il termine di legge di trenta giorni dalla notifica dell'estratto contumaciale, previo pregiudizio del diritto di impugnazione nel merito dell'imputato e lesione del diritto di difesa. Dopo la proposizione del ricorso per Cassazione e dopo la scadenza del termine per proporlo, la Corte di appello di Salerno...

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