n. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2015 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sesta Sezione Civile - T Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati: dott. Mario Cicala - Presidente;

dott. Salvatore Bognanni - Consigliere;

dott. Marcello Iacobellis - Consigliere;

dott. Giuseppe Caracciolo - Consigliere;

dott. Antonello Cosentino - Rel. Consigliere, Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 4154-2012 proposto da Dalcos Spa 02057910263 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Scrofa, 64, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cellamare (Studio Legale Zunarelli e Associati), rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Del Federico, Stefano Zunarelli, giusta procura alle liti in calce al ricorso, ricorrente;

Contro Agenzia delle entrate 11210661002, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis, controricorrente;

Avverso la sentenza n. 616 ottobre 2011 della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila - Sezione Staccata di Pescara dell'8 giugno 2011, depositata il 23 giugno 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015 dal Consigliere Relatore dott. Antonello Cosentino. Svolgimento del processo La societa' Dalcos Spa ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha respinto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento con cui il Centro Operativo di Pescara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2/2009, ha negato per «esaurimento delle risorse finanziarie» il nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta ex art. 1, commi 280 e segg., legge n. 296/2006, richiesto dalla contribuente in relazione ai costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008. L'Agenzia delle entrate si e' costituita con controricorso, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Per l'intelligenza del ricorso, fondato su sei motivi, e' opportuno svolgere una breve premessa normativa. I commi da 280 a 283 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, n. 296/2006 (abrogati per il disposto dell'articolo 23, settimo comma, del decreto-legge n. 83/2012, convertito con la legge n. 134/2012, e del numero 42 del relativo Allegato 1, ma applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame) avevano attribuito alle imprese - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 - un credito d'imposta, fruibile in compensazione nel modello F24, pari al 10% dei costi sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo;

se i costi di ricerca e sviluppo si riferivano a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici il credito di imposta era riconosciuto nella percentuale del 15%, poi aumentato al 40% dal comma 66 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, n. 244/2007. I costi a cui si rapportava il diritto al credito di imposta non potevano superare, a mente del comma 281, l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta (poi elevato a 50 milioni di euro dal comma 66 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, n. 244/2007). La legge non fissava alcun tetto globale alla erogazione dei crediti di imposta, ne' prevedeva limiti di copertura del minor gettito fiscale derivante dalla relativa fruizione da parte dei contribuenti;

conseguentemente, il singolo contribuente non era tenuto alla presentazione di alcuna istanza preventiva di ammissione al beneficio e poteva fruire del credito (nella misura risultante dall'applicazione della percentuale prevista dal comma 280 sul costo per ricerca e sviluppo effettivamente sostenuto, entro il tetto di cui al comma 281) con la mera indicazione del credito stesso nella dichiarazione dei redditi. Successivamente, con l'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con la legge n. 2/2009 (c.d. decreto anticrisi, adottato nell'intento, enunciato nell'epigrafe, di «fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale», provvedendo, tra l'altro, a «potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilita' e crescita approvato in sede europea»), il legislatore, nel primo comma, ha esteso anche al credito di imposta di cui si tratta la disciplina sul monitoraggio dei crediti di imposta dettata dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con la legge n. 178/2008, e conseguentemente, nel secondo comma, ha previsto un tetto massimo al credito di imposta fruibile da parte delle imprese, definendo i relativi i stanziamenti nel bilancio dello Stato (375,2 milioni di euro per l'anno 2008, 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, 654 milioni di euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni di euro per l'anno 2011). La suddetta predeterminazione del tetto massimo dell'ammontare del credito d'imposta riconoscibile al sistema delle imprese - innovativa rispetto alla disciplina originariamente dettata dalla legge n. 296/2006 - presupponeva evidentemente l'individuazione di una procedura di selezione delle imprese destinate a fruire concretamente del credito di imposta rispetto a quelle destinate ad essere escluse da tale fruizione per il superamento del suddetto tetto, ossia per l'incapienza dello stanziamento fissato dalla legge nel bilancio statale. Tale procedura di selezione - dettata al dichiarato «fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura finanziaria» - si rinviene nella seconda parte del secondo comma, nonche' nel terzo comma, dell'articolo 29 d.l. n. 185/2008. Con tali disposizioni si stabiliva che, a decorre dall'anno 2009: per la fruizione del credito d'imposta le imprese dovessero inoltrare per via telematica all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, valevole come «prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta»;

la prenotazione del credito di imposta per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008 (emanato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 29 novembre 2008) fosse «successiva» rispetto a quella relativa alle attivita' di ricerca avviate prima della anzidetta data;

i formulari venissero acquisiti ed evasi dall'Agenzia delle entrate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo;

l'Agenzia delle entrate provvedesse, in via telematica e con procedura automatizzata, a rispondere alle imprese che avevano presentato il formulario, comunicando alle stesse, ove si trattasse di attivita' gia' avviate prima del 29 novembre 2008, «esclusivamente un nulla-osta, ai soli fini della copertura finanziaria» e, ove invece si trattasse di attivita' avviate a partire dal 29 novembre 2008, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche', «nei successivi novanta giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza». Nel quinto comma del citato articolo 29, infine, si prevedeva che la procedura per la trasmissione telematica del menzionato formulario fosse attivata entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del formulario medesimo. In effetti, con provvedimento del 21 aprile 2009, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che i formulari per i progetti d'investimento in attivita' di ricerca e sviluppo gia' avviati alla data del 28 novembre 2008 (il cui modello era stato approvato con precedente decreto dello stesso Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2009) dovessero essere presentati, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 6 maggio 2009 (c.d. click day) alle ore 24:00 del 5 giugno 2009. Giova ancor aggiungere che la capienza degli stanziamenti fu esaurita con i formulari pervenuti nei primi minuti successivi all'apertura della procedura di trasmissione telematica e numerose imprese furono escluse, al pari della odierna ricorrente, dalla fruizione del credito di imposta per costi sostenuti (e sostenendi) in relazione ad attivita' di ricerca avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008 (si veda pag. 21 del controricorso, ove la difesa dell'Agenzia delle entrate riferisce che furono emessi «in pochi secondi dall'apertura della procedura n. 29.394 atti, di cui 8.100 di accoglimento delle istanze»). In concreto si vennero quindi a determinare, con riferimento ai crediti d'imposta per i costi relativi ad attivita' di ricerca avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008, le seguenti situazioni: a) i crediti d'imposta maturati negli anni 2007 e 2008 e utilizzati in compensazione (mediante il modello F24) entro il 31 dicembre 2008 non furono toccati dal decreto-legge n. 185/1998 e rimasero validamente fruiti;

  1. i crediti d'imposta maturati negli anni 2007, 2008 e 2009 che non erano stati utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008 ma di cui era stata autorizzata la fruizione da parte dell'Agenzia delle Entrate sono pur essi rimasti validamente fruibili;

  2. i credito d'imposta maturato negli anni 2007, 2008 e 2009 non utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008 e di cui non era stata autorizzata la fruizione da parte dell'Agenzia delle Entrate per esaurimento dei fondi disponibili sono rimasti non fruibili. Per queste ultime situazioni l'articolo 2, comma 236, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) ha successivamente autorizzato un ulteriore stanziamento (poi ridotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010) le cui modalita' di utilizzo sono state definite con decreto...

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