n. 10 SENTENZA 5 dicembre 2017- 30 gennaio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui modifica l'art. 9, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e dispone l'abrogazione dell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 186 del 1982, promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra M. B. e il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e altri, con ordinanza del 13 giugno 2016, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione di M. B., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato Angelo Giuseppe Orofino per M. B. e l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 13 giugno 2016, il Consiglio di Stato dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui modifica l'art. 9, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e dispone l'abrogazione dell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 186 del 1982. Le norme sono ritenute in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nonche' con gli artt. 1, comma 3, e 2, commi 17, lettera c), e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico). 2.- Il giudizio a quo, come evidenziato in premessa dal rimettente, ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA) ha rigettato l'istanza di M. B., magistrato amministrativo e primo dei candidati non eletti alle elezioni per il medesimo organo, del 13 aprile 2013, volta a consentire il subentro del suddetto in sostituzione di uno dei componenti del Consiglio, decaduto anzitempo per dimissioni. Piu' precisamente, il giudizio attiene all'incidente cautelare, promosso, contestualmente al merito, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e diretto alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Incidente cautelare definito dal TAR adito, rigettando il chiesto provvedimento cautelare con ordinanza poi impugnata da M. B. innanzi al Consiglio di Stato rimettente, quale giudice dell'appello cautelare. 3.- La reiezione dell'istanza di surroga articolata da M. B. - evidenzia, ancora in premessa, il rimettente - e' stata argomentata dal CPGA facendo riferimento alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 62 del 2006 alla legge n. 186 del 1982, di ordinamento della giurisdizione amministrativa, in forza della quale il sistema di riferimento non prevede piu' lo scorrimento della graduatoria con il subentro del primo dei non eletti nel corrispondente gruppo elettorale (come dettato dal previgente art. 7, comma 4, della legge 186 del 1982, abrogato dall'art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 62 del 2006). La normativa introdotta dalla novella del 2006 (che, con il medesimo art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2006, ha modificato il disposto di cui all'art. 9 della legge n. 186 del 1982) prevede, invece, apposite elezioni suppletive attraverso le quali designare il componente chiamato a subentrare al decaduto. Elezioni che, nel caso, sono state poi indette e svolte con successiva ricomposizione dell'organo tramite atti, tutti autonomamente impugnati da M. B., la cui validita', ad avviso del Consiglio di Stato, deve ritenersi comunque condizionata, in via derivata, dalla eventuale accertata invalidita' dell'originaria reiezione oggetto del giudizio principale. 4.- Ha precisato, inoltre, il Collegio rimettente, che il ricorrente nel giudizio principale, nel chiedere l'annullamento dell'atto impugnato e, in via anticipatoria e strumentale, nel sostenere la richiesta cautelare di sospensione dello stesso, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della disciplina normativa introdotta in parte qua dal d.lgs. n. 62 del 2006;

eccezione che il TAR adito, nel delibare l'istanza di sospensione, ha ritenuto manifestamente infondata, rigettando la relativa richiesta. Di qui l'appello cautelare proposto innanzi al rimettente, motivato ribadendo le censure di incostituzionalita' gia' esposte a sostegno del ricorso nel merito. 5.- Il Consiglio di Stato, senza definire l'incidente cautelare, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'appellante relativa alla rimessione, a questa Corte, delle modifiche che il d.lgs. n. 62 del 2006 ha apportato al sistema elettorale previsto per il CPGA, avuto riguardo al tema del subentro al candidato decaduto anzitempo, limitando, tuttavia, il giudizio di non manifesta infondatezza alle sole censure, tra quelle prospettate dall'appellante, legate alla violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto alla legge di delegazione n. 150 del 2005. 6.- Il giudice a quo evidenzia che sia l'introduzione delle elezioni suppletive per l'individuazione del componente subentrante, sia l'abrogazione della disciplina previgente, sono state disposte dalle norme censurate in attuazione della delega contenuta nell'art. 2, comma 17, lettera c), della citata legge n. 150 del 2005, in forza della quale occorreva «prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facolta' di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente». Il legislatore delegato, per il tramite del censurato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, ha immesso nel sistema elettorale di riferimento la preferenza unica, cosi' che oggi l'art. 9, comma 3, primo periodo, della legge n. 186 del 1982, prevede che «[C]iascun elettore puo' votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente: i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli»;

ancora, in asserita attuazione della citata delega e sempre incidendo sul disposto del citato comma 3, ha altresi' introdotto, in caso di decadenza anticipata dal mandato, le elezioni suppletive «[...] tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi». 7.- Ad avviso del rimettente, nel valutare la non manifesta infondatezza dei dubbi di illegittimita' costituzionale paventati dal ricorrente nel giudizio a quo, occorre guardare non solo al contenuto del criterio direttivo espresso dall'art. 2, comma 17, lettera c), della legge delega;

andrebbe infatti considerato, altresi', il potere del legislatore delegato di introdurre, nel quadro normativo sul quale la modifica imposta dalla delega e' destinata ad operare, norme di coordinamento destinate ad evitare aporie ed incongruenze di sistema, possibilita' espressamente prevista dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 150 del 2005, richiamato, per la delega in oggetto, dall'art. 2, comma 18, della stessa legge. In questa cornice, secondo il Consiglio di Stato, diviene decisivo stabilire se, da un lato, la regola delle elezioni suppletive per i consiglieri venuti a mancare prima della scadenza naturale e, dall'altro lato, il previgente sistema dello scorrimento della graduatoria si pongano...

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