n. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 2018 -

Ricorso della Regione Toscana (P. IVA 01386030488), in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, dott. Enrico Rossi, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 34 del 24 gennaio 2018 rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora (c.f. n. BROLCU57M59B157V pec lucia.bora@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, (c.f. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847;

PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 4, lettera b) e 1, comma 11-quater del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017 n. 172, per violazione degli articoli 117, 119 e 3 Cost. In data 5 dicembre 2017 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 284, la legge n. 172 del 4 dicembre 2017 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 148/2017, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili». In particolare, l'art. 1, comma 4, prevede che: «Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione: a) dal 2000 al 2016: 1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'art. 6 del decreto, esclusivamente a causa del tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

  1. dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018». L'art. 1, al comma 11-quater, prevede che: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter, ad esclusione del comma 1, del decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dall'eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Con le citate disposizioni e' stato esteso all'anno 2017 il meccanismo della c.d. «rottamazione delle cartelle esattoriali» gia' previsto dagli articoli 6, comma 1, 6, comma 10, e 6-ter del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, e gia' oggetto di impugnativa da parte della Regione Toscana (R.G. n. 9/2017 ricorso pendente). In particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016 prevede che: «Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018: a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

  2. di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento». L'art. 6, comma 10, prevede che: «Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE...

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