n. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 febbraio 2017 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente pro tempore Ugo Rossi, autorizzato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 39 del 20 gennaio 2017 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale del 25 gennaio 2017 n. 28350 di repertorio (doc. 2) rogata dal dott. Guido Baldessarelli, ufficiale rogante della Provincia autonoma, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 - suppl. ordinario n. 53;

dell'art. 1, commi da 633 e 636, e dell'art. 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 - suppl. ordinario n. 57;

Per violazione: del Titolo VI dello Statuto speciale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare degli articoli 75, 75-bis, 79 e 80, nonche' degli articoli 103, 104 e 107;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione, e dell'Accordo del 15 ottobre 2014. Fatto L'art. 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo risultante dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, riapre i termini per la procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale (voluntary disclosure), regolata dagli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), introdotti dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (recante appunto «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale»). La riapertura e' operata con l'inserimento, sempre nel testo del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, dell'art. 5-octies, il quale contestualmente specifica ulteriori modalita' e condizioni della nuova fase della «volontaria collaborazione». Di seguito si illustrera' - per una piu' agevole comprensione del contesto della presente impugnazione - il complessivo contenuto della disciplina attuale della volontaria collaborazione per la quale i termini sono ora riaperti. Conviene tuttavia precisare subito che la Provincia autonoma di Trento non censura in se' e per se' questa disciplina articolata ed organica, che agevola l'attivita' di accertamento e di riscossione di imposte e delle connesse sanzioni incentivando la collaborazione dei contribuenti responsabili di violazioni dichiarative. Invece, essa lamenta solo il fatto che tale disciplina non preveda - ed anzi, come si dira', sulla base di ulteriori dati normativi (e segnatamente di quanto si ricava dall'art. 1, commi 633-636, e 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) sembri addirittura escludere - che il ricavato delle quote del gettito percette nei territori provinciali sia ripartito tra lo Stato e le Province autonome in applicazione dei criteri stabiliti dallo Statuto di autonomia per il riparto delle entrate tributarie: i quali, come ben noto, assegnano alla Provincia autonoma gli otto decimi dell'IVA riscossa sul territorio provinciale e i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici (art. 75, lettera e e lettera g), con la precisazione che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province (art. 75-bis, comma 1), e che attribuiscono alla stessa Provincia le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, con riguardo agli enti locali del territorio provinciale (art. 80, comma 3). I primi tre periodi del comma 1 dell'art. 5-octies, inserito dall'impugnato art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016, dispongono come segue: «Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'art. 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.» Dunque, la procedura di collaborazione volontaria prevista dall'art. 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, e' applicabile sia alla emersione di attivita' estere sia alle violazioni dichiarative «nazionali», relative ad imposte erariali. Infatti, l'art. 5-octies fa rinvio, nel comma 1, alle norme generali sulla voluntary disclosure internazionale (articoli da 5-quater a 5-septies dello stesso decreto-legge), e nel comma 3 alle norme in materia di violazioni dichiarative relative alle imposte erariali (imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA) e dei sostituti d'imposta, regolate dall'art. 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Piu' precisamente, la collaborazione volontaria internazionale e' riservata ai soggetti che non l'avessero gia' proposta in precedenza, mentre non e' preclusa dal fatto che l'interessato abbia in passato gia' presentato l'istanza di disclosure volontaria nazionale, ai soli fini di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Per converso, la collaborazione volontaria nazionale non e' impedita dal fatto che l'interessato abbia in passato gia' presentato l'istanza di disclosure volontaria internazionale. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 e la finestra temporale per la proposizione delle nuove istanze di collaborazione volontaria fiscale e' riaperta dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016 (24 ottobre 2016) al 31 luglio 2016. Il quarto periodo dello stesso art. 5-octies dispone che «alle istanze presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'art. 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'art. 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili», tuttavia con una serie di modificazioni elencate dalle seguenti lettere da a) a i). Tali disposizioni non interessano la presente controversia, e se ne da' qui conto solo per la completezza del contesto. La lettera a) precisa che le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. La successiva lettera b) proroga i termini per gli accertamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA e per la contestazione delle sanzioni tributarie, con riferimento alle attivita' oggetto di collaborazione volontaria, e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi alle sanzioni e agli interessi, per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura. La lettera c) esonera i soggetti interessati (a certe condizioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT