n. 1 SENTENZA 17 novembre 2015- 14 gennaio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 9 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 16 gennaio 2015 e rispettivamente iscritti ai nn. 8 e 9 del registro ricorsi 2015. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 novembre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per le Province autonome di Bolzano e di Trento e l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 8 del 2015), previa deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2014, ratificata dal Consiglio provinciale il 14 gennaio 2015, ha impugnato l'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. Ad avviso della ricorrente, il comma 3 del citato art. 31 derogherebbe espressamente alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 43-bis del medesimo d.l. n. 133 del 2014 (aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 164 del 2014), la quale dunque non neutralizzerebbe gli effetti asseritamente lesivi della disposizione impugnata. L'art. 31, al comma 1, dopo aver esordito dichiarando che la disposizione in questione e' ispirata alla finalita' di diversificare l'offerta turistica e di favorire gli investimenti per la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, definisce i condhotel come «gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non puo' superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati». A norma dello stesso comma 1, le condizioni di esercizio dei condhotel sono definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in sede di Conferenza unificata: vale a dire, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il successivo comma 2 del censurato art. 31 prevede che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca altresi' i criteri e le modalita' secondo i quali, qualora un condhotel sia realizzato mediante interventi su esercizi alberghieri esistenti, puo' essere rimosso il vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della anzidetta quota di unita' abitative a destinazione residenziale. Il medesimo comma 2 specifica che, se sono stati concessi contributi o agevolazioni pubbliche, il vincolo puo' essere rimosso solo previa restituzione di questi, qualora la rimozione avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. In virtu' del gia' citato comma 3, che conclude l'art. 31, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti a quanto stabilito nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (primo periodo);

in quanto compatibili con l'art. 31, restano ferme «le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» (secondo periodo). Dopo aver ribadito che, a suo avviso, in virtu' della previsione di cui all'art. 31, comma 3, primo periodo, la disposizione impugnata risulta direttamente applicabile anche alle autonomie speciali a prescindere da ogni valutazione circa la sua compatibilita' con i singoli ordinamenti statutari, la ricorrente enumera le proprie competenze con le quali la disposizione interferirebbe: le competenze legislative primarie e amministrative in materia di «urbanistica e piani regolatori», nonche' di «turismo e industria alberghiera» (di cui agli artt. 8, numeri 5 e 20, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»);

la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»);

la competenza concorrente in materia di «esercizi pubblici» (art. 9, numero 7, dello Statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol). La ricorrente richiama inoltre, con riguardo alle norme di attuazione statutaria, l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), secondo cui «[l]e funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che gia' non spetti loro per competenza propria». La ricorrente prosegue affermando di avere esercitato le competenze suddette attraverso alcune leggi e atti amministrativi provinciali: la legge 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici);

le leggi 15 aprile 1991, n. 9 (Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attivita' economiche) e 13 febbraio 1997, n. 4 (Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia), i cui criteri applicativi sono stati dettati con la delibera della Giunta provinciale 15 aprile 2013, n. 599 (poi modificata dalla delibera della Giunta provinciale 10 giugno 2014, n. 696), la quale (agli artt. 7 e 8) dispone in merito al vincolo di destinazione del bene agevolato;

la legge 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), il cui art. 29 e' dedicato alla salvaguardia della ricettivita' turistica. Il censurato art. 31 interferirebbe con le materie suindicate, segnatamente laddove riconosce al privato il diritto alla rimozione del vincolo, secondo i criteri e con le modalita' di cui al previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, atto sostanzialmente regolamentare al quale anche le Province autonome sarebbero tenute ad adeguarsi. Cosi' facendo, ad avviso della ricorrente, l'art. 31 violerebbe gli artt. 117, comma quarto, Cost., e 8, numeri 5) e 20), dello Statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere) e al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici). Sarebbe violato altresi' l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi...

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