n. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 gennaio 2019 -

Ricorso della Regione Calabria (codice fiscale 02205340793), in persona del presidente della giunta regionale on.le Gerardo Mario Oliverio, rappresentata e difesa, giusta delibera G.R. n. 619 del 10 dicembre 2018, e correlato decreto dirigenziale di incarico n. 15093/18, nonche' in virtu' di procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Naimo (codice fiscale NMA GPP 65A05 D976H) dell'Avvocatura regionale (posta elettronica certificata avvocato8.cz@pec.regione.calabria.it), ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino, 12, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungi' fax 0961/853581, indirizzi di posta elettronica e fax ai quali intende ricevere comunicazioni e notificazioni del presente giudizio;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), in persona del presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, domicilio digitale attigiudiziaripcm@pec.governo.it Per il conflitto di attribuzione, sorto a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, nonche' del telegramma urgentissimo del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1 di invito a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, derivante dalla violazione degli articoli 5, 117, 118, 119, 120 e 121 della Costituzione, dell'art. 8 della legge n. 131/2003, dell'art. 2 legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 180, legge n. 311/2004, nonche' del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, con richiesta - previa sospensione, ex art. 40 legge n. 87/1953 - di annullamento degli atti che hanno generato il conflitto. Nonche' per chiedere in via incidentale - ove occorra - a codesta ecc.ma Corte di sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi 88 e 88-bis legge n. 191/2009, per violazione degli articoli 5, 120 Cost., 2, comma 78, legge n. 191/2009 e 8 legge n. 131/2003;

Fatto Con la delibera del 7 dicembre 2018, il Consiglio dei ministri (hinc inde, CdM) - dopo aver invitato in data 6 dicembre 2018, ore 19,40, «telegramma urgentissimo» «che si allega in copia, unitamente alla mail di trasmissione» allegato a mail ordinaria inviata sull'indirizzo PEC del presidente della giunta, invito a partecipare alla riunione del 7 dicembre 2018 - ha provveduto a nominare il dott. Saverio Cotticelli commissario ad acta e l'ing. Thomas Schael subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria. La regione - prima della seduta - per il tramite del suo presidente ha chiesto un differimento della trattazione, essendo lo stesso presidente impossibilitato per gli impegni istituzionali gia' assunti «si allega richiesta, unitamente a mail di invio»;

senza riscontrare in alcun modo tale richiesta, il CdM si e' pronunciato come sopra sintetizzato, e la regione ha appreso del mancato differimento, e delle conseguenti nomine, dal comunicato stampa relativo al CdM n. 30 (che si produce). Nella delibera - dopo aver dato atto solo dell'invito a partecipare alla riunione al presidente della giunta - si legge che nel mandato commissariale sono previsti, tra l'altro, l'adozione e l'attuazione dei programmi operativi 2019-2021 «lettera b. deliberato»;

la definizione e stipula di protocollo con l'universita' Magna Graecia «lett. b., punto 15 deliberato»;

il potere di rimozione di provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei programmi operativi, o siano in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti «lettera b., punto 18 deliberato»;

viene poi nominato subcommissario unico l'ing. Schael (punto d deliberato), e viene incaricato il commissario di relazionare con cadenza semestrale sullo svolgimento dell'incarico (punto e deliberato). In data 8 gennaio 2019 si e' insediato il commissario Cotticelli (si allega relativa comunicazione), e in data 10 gennaio 2019 ha adottato decreto n. 1/19 (che pure si produce) in materia di proroga di contratti con erogatori. Va preliminarmente meglio delineata la ragione dell'indicazione di uno degli atti che la regione ritiene abbiano generato il lamentato conflitto «il telegramma urgentissimo» in quanto collegato alle modalita' di «leale collaborazione» dello Stato con la Regione: ad avviso dell'Ente ricorrente, anche dette «modalita'» - piu' dettagliatamente esposte al primo punto del presente ricorso - realizzano il lamentato conflitto, perche' concretamente inidonee a consentire all'ente di «partecipare» in termini effettivi al procedimento di nomina, e di portare a detto procedimento il proprio contributo, concretizzando anche per tale verso la lesione delle competenze e delle prerogative regionali e del principio di leale collaborazione. Esposte la ragioni dell'individuazione tra gli atti generatori del lamentato conflitto anche del telegramma urgentissimo di invito a partecipare, questa difesa intende sottoporre a codesta ecc.ma Corte costituzionale i parametri e le ragioni in base ai quali ritiene gli atti sopra indicati non conformi alla Costituzione perche' invasivi della sfera di competenza, e delle correlate prerogative costituzionali, della regione ricorrente. 1) Violazione articoli 5, 117, 118, 119, 120 Cost.;

2, comma 84, legge n. 191/2009;

8, comma 1, legge n. 131/2003;

violazione del principio di effettiva e leale collaborazione. La lesione di prerogative ed attribuzioni regionali, determinata dalle modalita' di «audizione» concretamente adottate, e dalla condotta successivamente tenuta dal Consiglio dei ministri «per come comprovata dal contenuto della delibera impugnata» e', ad avviso della regione ricorrente, assolutamente evidente. Come chiarito nell'esposizione in fatto, la regione e' stata «invitata» a partecipare alla riunione del 7 dicembre 2018 alle ore 19,40 « quindi, ad uffici regionali chiusi»;

non e' stata inviata la bozza della delibera da sottoporre ad approvazione;

non sono stati forniti i nominativi delle persone che il CdM intendeva nominare, malgrado la proposta ministeriale in discussione dovesse plausibilmente recare tali nominativi;

non e' stato fornito alcun riscontro alla richiesta di differimento che il presidente della G.R. ha avanzato prima che la riunione avesse inizio;

la delibera oggetto del presente ricorso «che si produce» da' solo atto dell'invito a partecipare, ma nulla dice...

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