n. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 aprile 2018 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Friuli-Venezia Giulia (cod. fisc. 80014930327), in persona del rappresentante legale pro tempore, il vice-presidente della regione Sergio Bolzonello (cod. fisc. BLZ SRG 60A14 G888O), autorizzato con deliberazione della giunta regionale di data 13 aprile 2018, n. 915 (doc. 1), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM 45C06 L736E) del Foro di Padova, con studio in Padova, via san Gregorio Barbarigo n. 4, tel. 049 660231, telefax per comunicazioni 049 8776503, PEC giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it, e dall'avv. Ettore Volpe (cod. fisc. VLP TTR 57Ell L050S) dell'avvocatura della Regione Friuli-Venezia Giulia, telefax per comunicazioni 040 3772929, PEC ettore.volpe@certregione.fvg.it, con domicilio eletto presso l'ufficio di rappresentanza della regione, in piazza Colonna 355, Roma, Contro il Presidente del Consiglio di ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, emanare la circolare del 5 del 2018, recante «Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'art. l, commi 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)» (doc. 2), trasmessa alla Regione Friuli-Venezia Giulia mediante invio con posta elettronica certificata del 21 febbraio 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 13 marzo 2018, n. 60 (alle pagine 67 e seguenti), nella parte in cui essa limita ai fini dell'equilibrio di bilancio la possibilita' di impiego dell'avanzo di amministrazione all'utilizzazione delle intese e dei patti di solidarieta' ovvero alla flessibilita' in corso di gestione, e nella parte in cui nelle indicazioni contenute nell'allegato 2 essa esclude l'avanzo vincolato di amministrazione dal prospetto di bilancio. E per il conseguente annullamento in parte qua della predetta circolare, per violazione degli articoli 3, 81, 97 primo e secondo comma, 119 primo, secondo e sesto comma, della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'art. 136 della Costituzione, per violazione del giudicato costituzionale;

dell'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e degli articoli 9 e 12 della legge n. 243 del 2012, anche in relazione alla sentenza n. 247 del 2017;

degli articoli 7, 25, 48, 49, 51, 52, 63 e 65 dello Statuto regionale, anche in riferimento al decreto legislativo 23 gennaio 1965, n. 114, al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 e al decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, e all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, del principio di predeterminazione, di proporzionalita' e di temporaneita' delle contribuzioni richieste alla Regione autonoma (articoli 3 e 119 Cost;

articoli 48 e 49 Statuto regionale;

art. 5 della legge cost. n. l del 2012), del principio di veridicita' e di trasparenza dei bilanci (art. 81 Cost. e articoli 7, 25 e 48 Statuto regionale), del principio di leale collaborazione (art. 120, secondo comma, Cost.) e del principio consensualistico (articoli 63 e 65 dello Statuto e art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Fatto

  1. Il ricorso in via principale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 71/2016 R.R. e la sentenza n. 247 del 2017. Il presente ricorso trova il proprio fondamento e le proprie ragioni nel quadro normativo che la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva contestato con il ricorso n. 71/2016 R.R. e che codesta ecc.ma Corte costituzionale ha chiarito con la sentenza n. 247 del 2017. In particolare, la regione aveva impugnato le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, oltre che quelle all'impiego del fondo pluriennale vincolato, poste dall'art. l, comma l, lettera b), della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 9 della legge rinforzata n. 243 del 2012. La disposizione impugnata, infatti, elencando in modo apparentemente esaustivo i titoli di entrata e di uscita finali rilevanti ai fini dell'equilibrio di bilancio e non menzionando in tale elencazione ne' l'avanzo di amministrazione, ne' il fondo pluriennale vincolato, poteva essere intesa in modo che ne sarebbe derivata una surrettizia sottrazione alla regione di tali poste di bilancio, rese indisponibili dalle norme sul pareggio di bilancio. Questa esegesi della disposizione trovava conferma, per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, nelle norme sui patti di solidarieta' contenute nell'art. 2, comma l, lettera a), della legge n. 164 del 2016, le quali prevedono uno specifico meccanismo per l'utilizzo dell'avanzo di esercizio, che passa per l'approvazione di patti di solidarieta' territoriali, nell'ambito dei quali sono acquisiti gli spazi finanziari che consentono di impiegare l'avanzo. Tuttavia, la sentenza n. 247 del 2017, pur rilevando che l'interpretazione denunciata dalla regione trovava supporto nella «oscura formulazione della norma», ha affermato che tale esegesi e' da scartare in quanto contrastante con i parametri invocati nel ricorso e ha precisato l'interpretazione corretta della disposizione, in forza della quale «l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilita' dell'ente che lo realizza». La sentenza e' netta nell'affermare la «lettura conforme a Costituzione delle norme contestate, secondo cui gli enti territoriali in avanzo di amministrazione hanno la mera facolta' - e non l'obbligo - di mettere a disposizione delle politiche regionali di investimento una parte o l'intero avanzo», con le ulteriori precisazioni che e' «nella piena disponibilita' dell'ente titolare dell'avanzo partecipare o meno alle intese in ambito regionale»;

    che «solo in caso di libero esercizio di tale opzione l'ente puo' destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali»;

    che «ove, viceversa, tale opzione solidaristica non sia ritenuta utile dall'ente titolare dell'avanzo, in capo allo stesso permane la disponibilita' del suo impiego». b) La circolare ministeriale n. 5 del 2018 e l'oggetto del conflitto. E' dunque con sorpresa che la ricorrente regione ha constatato che in senso difforme si esprime il Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare indicata in epigrafe e qui impugnata, recante, a firma del Ragioniere generale dello Stato, «Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020» destinati agli enti territoriali, e quindi anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La Circolare rappresenta il primo atto con cui lo Stato fornisce indicazioni operative agli enti territoriali e agli organi di controllo (organi di revisione economico-finanziaria, Corte dei conti) sulla applicazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione», dopo l'interpretazione della predetta disposizione della legge rinforzata fornita da codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 247 del 20l7, di cui si e' detto sopra. La circolare impugnata dichiara di conoscere e richiama tale sentenza, ma ad essa mostra rispetto soltanto a parole, fornendo, ad avviso della ricorrente Regione, indicazioni che si pongono in contrasto con quanto in essa statuito, in quanto la Circolare indica come unici mezzi attraverso i quali l'ente potrebbe utilizzare l'avanzo di amministrazione da un lato l'istituto della flessibilita' in corso di gestione, regolato dall'art. l, comma 468, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. l, comma 785, della legge n. 205 del 2017, dall'altro l'istituto delle intese regionali e dei patti di solidarieta'. Infatti, secondo la circolare (v. in particolare pagina 9), ai fini della determinazione del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali sono quelle di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2001, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, ascrivibili ai seguenti titoli: Entrate finali: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;

    2 - Trasferimenti correnti;

    3 - Entrate extratributarie;

    4 - Entrate in c/capitale;

    5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie;

    Spese finali: l - Spese correnti;

    2 - Spese in c/capitale;

    3 - Spese per incremento di...

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